Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_124/2015
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Sentenza del 1° maggio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio della caccia e della pesca,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Provvedimenti di "guardiacampicoltura",
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ gestisce un'azienda agricola attiva nella produzione di uva destinata alla vinificazione. Il 6 maggio 2013, dopo avere costatato che alcuni caprioli danneggiavano il suo vigneto, egli si è rivolto all'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, sollecitando l'organizzazione di un intervento di abbattimento/allontanamento dei capi viziosi.
Con decisione del 14 maggio successivo, l'autorità adita ha autorizzato la "guardiacampicoltura" per il vigneto in discussione, ad opera di un cacciatore, nel periodo tra il 14 e il 23 maggio 2013. Il provvedimento non ha però condotto al prelievo dei capi viziosi, di modo che l'Ufficio della caccia e della pesca ha nuovamente autorizzato la "guardiacampicoltura" per un terreno adiacente, sempre ad opera di un cacciatore, tra il 19 e il 30 giugno 2013. Questa seconda azione ha condotto all'abbattimento di un capriolo e di un cervo maschi.
B.
Imputando all'Ufficio della caccia e della pesca di aver reagito con ritardo rispettivamente con provvedimenti inefficaci alla sua richiesta, il 10 agosto 2013 A.________ ha adito il Consiglio di Stato con un ricorso con cui lamentava un diniego di giustizia e chiedeva di fare obbligo a detto Ufficio di "applicare ora e in futuro in modo efficace e senza ritardi le disposizioni di cui agli art. 34 cpv. 2 LCC e 60 cpv. 2 RLCC".
Con decisione del 17 settembre 2013, il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile l'impugnativa. Nel seguito, tale atto è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, a causa della mancata concessione del diritto di replica a A.________.
C.
Ricevuto di ritorno l'incarto e concesso il diritto di replica al ricorrente, il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente dichiarato irricevibile il gravame davanti ad esso interposto. Come in precedenza, ha infatti considerato che la violazione lamentata fosse stata superata dall'emanazione dell'autorizzazione del 14 maggio 2013, ragione per la quale il ricorso per denegata giustizia non era supportato da nessun interesse pratico e attuale.
La decisione del Governo cantonale è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo. Ritenuto che l'autorizzazione del 14 maggio 2013 andava considerata come una vera e propria decisione ed ammessa la legittimazione a ricorrere di A.________ contro tale atto ha infatti anch'esso rilevato che, in quanto volto a far accertare un preteso diniego di giustizia, il gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato 10 agosto 2013 era fin dall'inizio privo di un interesse attuale. Chiestosi in via abbondanziale se il Governo cantonale non avrebbe dovuto trattare il ricorso quale impugnativa con cui veniva criticato il merito delle decisioni prese dall'Ufficio della caccia e della pesca ha poi lasciato aperta la questione poiché, anche in quel caso, il gravame avrebbe dovuto essere considerato irricevibile, a causa della sua tardività.
D.
Con ricorso del 2 febbraio 2015, A.________ è insorto allora davanti al Tribunale federale.
Facendo segnatamente valere una violazione degli art. 9, 27, 29 e 35 Cost., egli chiede in via principale che la sentenza emanata il 19 dicembre 2014 dal Tribunale cantonale amministrativo venga annullata, che venga accertato un diniego di giustizia nei suoi confronti e che venga imposto all'autorità cantonale competente di ordinare in modo efficace e senza ritardi le necessarie misure di protezione dai danni causati dalla selvaggina. In via subordinata, postula invece che gli atti vengano rinviati per nuovo giudizio all'autorità inferiore, affinché si pronunci sul ricorso presentato il 10 agosto 2013.
Diritto:
1.
1.1. Basandosi sul diritto cantonale applicabile, il Tribunale amministrativo ha concluso che la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso del 10 agosto 2013 andasse confermata.
Anche la possibilità di impugnazione del giudizio della Corte ticinese davanti al Tribunale federale è quindi circoscritta a tale oggetto e, in questo contesto, all'eventuale applicazione incostituzionale dei disposti di diritto cantonale su cui si è fondata (sentenza 2C_119/2012 del 30 luglio 2012 consid. 1).
1.2. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, censure che denunciano la lesione di diritti costituzionali devono essere formulate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo; in caso contrario, esse sono inammissibili (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
Siccome tale aspetto viene esaminato dal Tribunale federale unicamente nell'ottica della violazione del divieto d'arbitrio, una critica conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF è richiesta anche quando l'insorgente non concorda con l'accertamento risp. l'apprezzamento dei fatti da parte dell'istanza precedente (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
2.
Per quanto verta su aspetti che vanno oltre l'oggetto del litigio - quali ad esempio la richiesta di intervento presso l'autorità cantonale, affinché ordini in modo efficace e senza ritardi le necessarie misure di protezione dai danni causati dalla selvaggina - l'allegato ricorsuale è inammissibile (sentenze 2C_33/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 1.4 e 2D_17/2014 del 7 luglio 2014 consid. 6).
In difetto di una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, stessa conclusione va però tratta anche per quanto riguarda le censure effettivamente indirizzate contro le argomentazioni che hanno portato la Corte cantonale a confermare la decisione di non entrata in materia del Consiglio di Stato.
2.1. Dal punto di vista probatorio, il ricorrente rimprovera al Tribunale amministrativo di non avere preso in considerazione una serie di elementi determinanti. La sua critica si esaurisce tuttavia nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, che non dimostra l'arbitrio. In effetti, una critica fondata sulla violazione dell'art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.).
2.2. Un'argomentazione che indica precisamente per quali ragioni il giudizio reso sia lesivo della Costituzione federale non è d'altra parte ravvisabile neanche per quanto riguarda le critiche mosse specificamente in relazione alla conclusione, basata sul diritto cantonale, di confermare la decisione di inammissibilità presa a suo tempo dal Consiglio di Stato. Pure in questo contesto, l'impugnativa viene infatti redatta come davanti a un Tribunale che riesamina liberamente sia i fatti che il diritto, e sfugge pertanto ad un esame di merito (sentenza 2C_828/2010 del 10 marzo 2011 consid. 2; Claude-Emmanuel Dubey, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/ Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, pag. 137 segg.,162 segg.).
3.
Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° maggio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli