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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_220/2015
Sentenza del 4 maggio 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Domine,
opponente,
Municipio di Capriasca, 6950 Tesserete,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
demolizione completa di un rustico e di altre opere,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, deceduta nel 2014 e alla quale è subentrata la relativa comunione ereditaria, era proprietaria di un rustico nel Comune di Capriasca, ubicato fuori della zona edificabile. L'edificio, eretto in contiguità con un altro fabbricato, è costituito da tre costruzioni contigue, originariamente non collegate tra loro, delle quali una era destinata ad abitazione (sub A) e le altre due a stalla (sub B e C). I fabbricati che le compongono sono censiti nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili del Comune come "meritevole 1A" (sub A), rispettivamente "meritevole 1d" (sub B e C). Il fondo è incluso nel perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti.
B.
Il 10 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il rifacimento del tetto e delle solette, la modifica delle aperture e per lavori di ordinaria manutenzione del rustico, a condizione che fossero mantenute le quote, le pendenze e le sporgenze originarie della copertura, nonché le geometrie. Il 31 luglio 2010 l'istante ha inoltrato una variante a posteriori per interventi non autorizzati realizzati in corso d'opera, in particolare per il cambiamento delle pendenze originarie del tetto, un'ulteriore modifica delle aperture, la creazione di collegamenti interni fra i tre fabbricati, la sistemazione delle facciate con intonacatura dei muri esterni, in origine in pietra a faccia vista. Al rilascio del permesso in sanatoria si sono opposti i Servizi dipartimentali e la Commissione cantonale in materia di rustici, ritenendo che i lavori eseguiti hanno modificato in maniera grave e inammissibile l'aspetto esterno, la volumetria e la struttura edilizia dei rustici originali, oltre aver perso l'edificio sub A il suo valore storico-culturale e le peculiarità architettoniche. Sarebbe poi stato attuato un cambiamento di destinazione abusivo dell'edificio inventariato come "rustico agricolo", trasformato in spazio abitativo. Il 14 gennaio 2011 il Municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria. Con decisione del 18 maggio 2011, non impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso della proprietaria.
C.
Preso atto dell'avviso dei Servizi dipartimentali, con decisione del 29 aprile 2013 il Municipio ha ordinato la demolizione e rimozione totale del rustico e di tutte le superfici esterne pavimentate, nonché dei parapetti, del cancello in metallo, dei muri di sostegno e del sistema di smaltimento delle acque, provvedimenti confermati dal Consiglio di Stato. Adita dalla proprietaria, con giudizio del 27 febbraio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il gravame, annullato l'ordine di demolizione municipale e la decisione governativa, rinviando gli atti al Municipio, affinché, esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un nuovo avviso dei Servizi dipartimentali, si esprima di nuovo sui provvedimenti di ripristino.
D.
Avverso questa decisione l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede l'adozione di misure cautelari secondo l'art. 104 LTF e, in via principale, di annullare la decisione impugnata, in via subordinata di confermare l'obbligo di demolizione integrale e di ordinare ai proprietari di inoltrare un progetto per il ripristino totale, subordinatamente di farlo allestire dal Comune a spese dei proprietari; in via ancor più subordinata, postula di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 48 cpv. 4 OPT, RS 700.1).
1.3. La decisione impugnata non conclude la procedura, ritenuto che retrocede gli atti di causa al Municipio, affinché, esperiti ulteriori accertamenti, si esprima nuovamente sui provvedimenti di ripristino. Si è quindi in presenza di una decisione di rinvio, che di massima costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, come rettamente rilevato dal ricorrente (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.2).
1.4. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35).
1.5. Il ricorrente rileva che si potrebbe ravvisare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) nel fatto che la decisione impugnata permetterebbe ai ricorrenti di sfruttare il fabbricato trasformato illegalmente almeno finché il Comune non avrà effettuato le contestate verifiche. Il criticato differimento del ripristino di una situazione conforme al diritto non costituisce tuttavia un pregiudizio irreparabile, in particolare per l'Ufficio federale.
1.6. Il ricorrente sostiene che in concreto sarebbe adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, poiché il Comune dovrebbe procedere ad accertamenti costosi e inutili, che non potrebbero che confermare la conclusione per la quale la costruzione in esame dev'essere demolita. Aggiunge che eventuali problemi di stabilità del fabbricato eretto in contiguità a quelli litigiosi potranno essere valutati e risolti nell'ambito dei lavori di demolizione, eventuali costi supplementari non potendo ostare al ripristino.
1.6.1. Certo, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale: non è tuttavia adempiuta l'ulteriore condizione imposta dall'invocata norma, segnatamente quella di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
La Corte cantonale ha infatti rilevato che gli accennati rischi, addotti per la prima volta dinanzi ad essa, secondo cui la demolizione del rustico nuocerebbe alla stabilità del fabbricato eretto in contiguità, non appaiono inverosimili. Ha quindi ritenuto che occorrerebbe di conseguenza interpellare un tecnico allo scopo di valutare se del caso l'opportunità di ordinare misure alternative alla demolizione totale, non approfondendo tuttavia oltre la questione, poiché l'ordine di ripristino violerebbe comunque il principio di proporzionalità. Ora, riguardo a eventuali problemi di stabilità del fabbricato adiacente, neppure i due consulenti interpellati dalla proprietaria hanno escluso la possibilità di attuare l'imposta demolizione: anche secondo le loro conclusioni è infatti sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per esempio " lasciando parte dei muri da demolire a formare contrafforti". Come rettamente sottolineato dal ricorrente, le modalità di esecuzione dell'ordine di ripristino possono senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino (cfr. sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.5 e 3.6). La Corte cantonale ha nondimeno rilevato, invero in maniera difficilmente comprensibile, che eventuali rischi non apparirebbero inverosimili, per cui occorrerebbe interpellare un tecnico e, senza tuttavia approfondire oltre la questione, ha imposto al Municipio di esperire gli accertamenti opportuni: ciò poiché la demolizione del rustico non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.
1.6.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte cantonale si è fondata unicamente sulle generiche osservazioni della proprietaria del fondo, formulate sulla base di un referto di un architetto da lei incaricato, nel quale, contrariamente agli accertamenti delle Autorità comunali, della Commissione cantonale in materia di rustici, dei Servizi dipartimentali e del Governo cantonale, in maniera poco convincente è rilevato che la struttura muraria originaria sarebbe stata mantenuta. Con una motivazione assai scarna il Tribunale cantonale amministrativo propone quindi di adottare le misure alternative suggerite dalla proprietaria, segnatamente la chiusura dei collegamenti tra i corpi del rustico, con divieto di destinazione a uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, il ripristino del tetto e delle aperture secondo quanto approvato, nonché l'eliminazione dell'intonaco dai muri esterni, poiché la fattibilità di questi interventi non potrebbe essere esclusa a priori. Queste affrettate conclusioni si scontrano sia con l'accertamento contenuto nella decisione governativa, secondo cui l'impossibilità dell'eliminazione dell'intonaco è stata ammessa dalla proprietaria stessa sia con la deduzione, logica e corretta, che proprio gli ingenti costi necessari per ristabilire l'immobile secondo i progetti approvati dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, irrimediabilmente priva delle caratteristiche dell'opera originale.
1.6.3. La Corte cantonale ha poi aggiunto, in maniera poco comprensibile, come non risulterebbe che le opere esterne, in particolare il cancello in metallo, le superfici esterne pavimentate e i muri di sostegno, sarebbero state oggetto di una procedura edilizia in sanatoria. Ora, nulla impediva alla proprietaria di presentare una siffatta domanda, il cui esito sarebbe stato con ogni verosimiglianza negativo, trattandosi di opere manifestamente recenti e realizzate anch'esse in mala fede, come risulta chiaramente dalle fotografie prodotte dal ricorrente e che per di più possono essere facilmente rimosse (cfr. sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.7 e 2.9, 1C_522/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3.7 e 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2).
Ne segue che i richiesti accertamenti possono essere effettuati assai rapidamente e senza importanti costi supplementari, per cui non si è in presenza di una procedura defatigante né dispendiosa, visto che l'ordine di ripristino municipale di per sé rispetta la prassi vigente in materia (cfr. sentenza 1C_215/2014, citata). Del resto, spetta di massima alla proprietaria produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità.
2.
2.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF).
2.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF, intesa a vietare ai proprietari l'utilizzo dell'edificio realizzato abusivamente e in mala fede, ordinando il deposito delle chiavi presso il Comune, il sigillamento delle finestre e l'interruzione degli allacciamenti alle condotte esistenti. Spetterà al Comune esaminare se adottare o meno siffatti provvedimenti.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Capriasca, al Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 maggio 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri