Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_361/2015
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Sentenza del 13 maggio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio del permesso di domicilio rispettivamente, revoca del permesso di dimora (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2015
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 27 gennaio 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 23 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato ticinese ha confermato il rifiuto di rilasciarle un permesso di domicilio nonché la revoca del permesso di dimora - di cui era titolare dal 2008 in seguito al suo matrimonio con un cittadino svizzero - decisi il 4 febbraio 2014 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.
Invitata il 30 gennaio 2015 a versare entro il 16 febbraio successivo un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- l'interessata, dietro sua richiesta, ha ottenuto una proroga del citato termine fino al 26 febbraio 2015, con l'avvertenza che, in assenza di pagamento entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm; RL/TI 3.3.1.1). Con sentenza del 10 marzo 2015, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame, l'anticipo delle spese essendo stato ricevuto con valuta 27 febbraio 2015.
B.
Il 29 aprile 2015 A.________ si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati all'autorità precedente affinché si pronunci nel merito. Censura formalismo eccessivo nonché la violazione del principio della buona fede processuale.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti, ma si è fatto inviare, l'11 maggio 2015, l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).
2.
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dal rifiuto del rilascio del permesso di domicilio rispettivamente dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso alla ricorrente: dato che l'interessata, coniugata con un cittadino svizzero, ha diritto, in linea di principio, al rilascio (e alla proroga) di entrambi i permessi ( art. 42 cpv. 1 e 3 LStr [RS 142.20]), è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre di conseguenza esaminare se detto rimedio sarebbe ricevibile anche in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti giuridici (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per pagamento tardivo dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella fattispecie è dubbio che l'impugnativa contenga una motivazione atta a sostanziare il formalismo eccessivo lamentato dalla ricorrente nonché la violazione del principio della buona fede processuale. La questione può nondimeno rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato.
2.4. A mente della ricorrente costituisce formalismo eccessivo, oltre a disattendere il principio della buona fede processuale, dichiarare il suo gravame inammissibile allorché il versamento litigioso è avvenuto con un solo giorno di ritardo e che, in virtù dell'art. 47 cpv. 4 LPAmm, la Corte cantonale avrebbe addirittura potuto rinunciare in tutto o in parte ad esigere il pagamento in questione. Ciò tanto più che la decisione di irricevibilità non è volta a tutelare un interesse degno di considerazione, ma porta invece a un diniego di giustizia siccome impedisce di procedere all'esame materiale dei motivi che hanno condotto alla revoca del proprio permesso di dimora.
2.5. Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo.
2.6. In effetti, come già giudicato da questa Corte, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest'ultimo (sentenza 2C_114/2014 del 18 luglio 2014 consid. 3.2 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C_114/2014 citata, consid. 3.3 e rinvio).
2.7. Come emerge sia dalla pronuncia querelata sia dall'incarto cantonale, segnatamente dalla richiesta di anticipo del 30 gennaio 2015 nonché dalla successiva decisione di proroga del termine impartito del 17 febbraio 2015, entrambe inviate per raccomandata, la ricorrente è stata debitamente avvisata che il termine, prorogato fino al 26 febbraio 2015, era reputato osservato solo se l'importo dovuto era tempestivamente versato alla Posta svizzera, addebitato a un conto postale o bancario svizzero, a favore del Tribunale cantonale, oppure consegnato in contanti allo sportello della cancelleria del Tribunale. Ella è stata anche informata delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa scadenza, ossia che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Le incombeva pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di ossequiare il termine in questione. Ora, sempre dall'inserto cantonale, emerge che ella ha effettuato il pagamento richiestole allo sportello (Cash) con accredito immediato il 27 febbraio 2015, quindi dopo la scadenza del termine fissato. Va poi osservato che se l'interessata desiderava essere dispensata, in tutto o in parte, dal dovere effettuare il versamento richiesto, allora le spettava presentare in tempo utile una domanda in tale senso alla Corte cantonale, a cui non incombeva certamente pronunciarsi d'ufficio sulla questione. Da quel che precede discende che la sentenza cantonale che dichiara inammissibile il gravame della ricorrente per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine va confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo, ancora meno violazione della buona fede processuale.
2.8. Infine, la ricorrente non fa valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
3.
3.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Losanna, 13 maggio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud