Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_228/2015
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Sentenza del 13 maggio 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
Comunione ereditaria fu A.________, composta dall'erede unica B.________,
rappresentata dal figlio C.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 febbraio 2015.
Visto:
il diniego della Cassa cantonale di compensazione all'assegno per grandi invalidi dell'AVS richiesto da A.________ una prima volta nell'ottobre del 2010,
la seconda domanda di concessione di un assegno per grandi invalidi AVS formulata da A.________ il 26 aprile 2013,
il decesso di A.________ il 17 ottobre 2013,
la decisione di rifiuto del 4 marzo 2014 della Cassa cantonale di compensazione confermata l'8 settembre 2014 a seguito dell 'opposizione del 3 aprile 2014 dell'unica erede del defunto A.________ nella persona di sua moglie B.________, rappresentata dal loro unico figlio C.________, il quale ha rinunciato all'eredità in data 15 novembre 2013,
il giudizio del 24 febbraio 2015 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame del 10 ottobre 2014 interposto da B.________, sempre per mezzo del figlio C.________, con il quale chiedeva di concedere retroattivamente l'assegno per grandi invalidi AVS al defunto marito,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 3 aprile 2015 (timbro postale),
lo scritto dell'8 aprile 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'assenza di una qualsivoglia presa di posizione di B.________,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),
che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nel caso concreto la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione già espressa davanti al Tribunale cantonale, senza confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere adempiuti, sulla base della copiosa documentazione amministrativa e valetudinaria, i presupposti legali per la concessione dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS solo a far tempo dal gennaio 2013 e dunque la conseguente impossibilità a versarlo retroattivamente alla comunione ereditaria, essendo l'assicurato deceduto il 17 ottobre 2013, ossia prima della decorrenza del termine annuale di attesa di cui all'art. 43
bis cpv. 2 LAVS,
che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 maggio 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi