BGer 1C_267/2015
 
BGer 1C_267/2015 vom 22.05.2015
{T 0/2}
1C_267/2015
 
Sentenza del 22 maggio 2015
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre a titolo preventivo
e cautelativo,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che il 30 luglio 2013 la Guardia di Finanza di Verbania ha ritirato la licenza di condurre svizzera a A.________, all'epoca domiciliato a X.________, poiché sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti;
che, scaduto il mese di sospensione della patente decretato dalle autorità italiane, gli atti sono pervenuti alla Sezione della circolazione di Camorino;
che il 7 settembre 2013 A.________ è stato fermato dalla polizia cantonale di Argovia mentre si trovava, ancora senza patente, al volante di un'autovettura sulla A1;
che, sottoposto a un test tossicologico preliminare, egli è risultato positivo al consumo di cannabis, esito confermato da un successivo esame delle urine e del sangue: l'interessato ha ammesso che negli ultimi tre anni e fino al luglio 2013 aveva fatto un uso quotidiano di marijuana;
che il 13 gennaio 2014 la Sezione della circolazione, nella prospettiva dell'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre, gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico, attestante l'assenza di una tossicomania e la sua idoneità alla guida;
che, dopo i risultati negativi di tre controlli, all'interessato è stata restituita la licenza di condurre, con l'imposizione di continuare le verifiche settimanali e di presentare il citato certificato medico finale;
che, riottenuta la patente e dopo essergli state comunicate le pertinenti norme legali, A.________ non si è più sottoposto alle ordinate valutazioni medico-interniste e alle analisi tossicologiche volte a porre rimedio ai mancati controlli impostigli;
che il 7 agosto 2014 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, misura confermata dal Consiglio di Stato;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 15 aprile 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza postularne l'annullamento e formulare specifiche conclusioni di giudizio, chiedendo semplicemente di fissare un'udienza;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1);
che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che il ricorrente si limita a rinviare, in maniera inammissibile poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400 in alto e consid. 3.2), ad atti contenuti in un incarto da lui allegato e a porre domande meramente teoriche, adducendo che il Tribunale federale dovrebbe esprimersi su determinate questioni generali asseritamente di principio;
che con questa argomentazione egli disattende che non spetta al Tribunale federale pronunciarsi su questioni meramente teoriche, né  fornire consulenza giuridica, ricordato ch'esso può pronunciarsi soltanto su decisioni federali o cantonali di ultima istanza deferitegli nelle forme stabilite dalla LTF;
che, infatti, il ricorrente non si confronta del tutto con le differenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, compiutamente motivato, nel quale sono state accertate le sue inadempienze riguardo ai controlli a lui imposti, né tenta di spiegare perché l'applicazione delle norme legali ritenute dalla Corte cantonale, in particolare l'art. 30 dell'ordinanza sull'ammissibilità alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (RS 741.51), non sarebbe corretta;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 22 maggio 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Crameri