Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_385/2015, 5A_386/2015, 5A_387/2015, 5A_389/2015, 5A_390/2015, 5A_392/2015, 5A_393/2015, 5A_395/2015
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Sentenza del 22 maggio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
5A_385/2015, 5A_386/2015, 5A_387/2015
Comune di X.________,
opponente,
5A_389/2015, 5A_390/2015, 5A_392/2015
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente,
5A_393/2015, 5A_395/2015
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorsi contro le sentenze emanate il 3 aprile 2015
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 17 febbraio 2015 il Giudice di pace del Circolo di Giornico ha stralciato dal ruolo la causa in materia di rigetto definitivo dell'opposizione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.A.________ per l'incasso dell'imposta comunale 2010, avendo l'escusso pagato il dovuto;
che con sette decisioni del 18 febbraio 2015 il medesimo Giudice di pace ha invece rigettato in via definitiva le opposizioni interposte da A.A.________ ai precetti esecutivi fatti notificare dal Comune di X.________ per l'incasso dell'imposta comunale 2011 e 2012, dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso dell'imposta cantonale 2010, 2011 e 2012,e dalla Confederazione svizzera per l'incasso dell'imposta federale diretta 2010 e 2012;
che A.A.________ e B.A.________ hanno contestato le predette decisioni del Giudice di pace dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con otto sentenze del 3 aprile 2015 la Corte cantonale ha parzialmente accolto i reclami introdotti da A.A.________ in merito all'imposta comunale e cantonale 2011, mentre ha dichiarato irricevibili i suoi altri reclami e tutti quelli introdotti da B.A.________;
che con " ricorso cautelativo " datato 9 maggio 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato le otto sentenze cantonali dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di essere sentiti personalmente, di sospendere immediatamente tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte comunali, cantonali e federali ("effetto sospensivo"), di "favorire o ordinare l'apertura di un'inchiesta che appuri tutte le infrazioni commesse nei nostri confronti", di sottoporre il caso ad un istituto di medicina legale, di "poter eseguire (...) tutti i sopralluoghi richiesti e sistematicamente rifiutati o rimasti senza nessuna risposta da parte di tutte le Autorità adite", nonché di ottenere "delle risposte oneste (...) da parte di tutte le Autorità interpellate";
che i ricorrenti postulano anche, implicitamente, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che per ragioni di economia di procedura si giustifica congiungere le cause riferite all'imposta comunale 2010, 2011 e 2012 (5A_385/2015, 5A_386/2015 e 5A_387/2015), all'imposta cantonale 2010, 2011 e 2012 (5A_392/2015, 5A_389/2015 e 5A_390/2015) e all'imposta federale diretta 2010 e 2012 (5A_393/2015 e 5A_395/2015) ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
che il Tribunale federale può unicamente rivedere - nei limiti e alle condizioni esposte successivamente - le sentenze emanate il 3 aprile 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che solo una minima parte dei (confusi) rimedi concerne però tali sentenze;
che nella misura in cui i ricorrenti si lamentano dell'indifferenza, degli abusi e della cattiva gestione da parte di varie autorità comunali e cantonali, chiedendo segnatamente l'apertura di un'inchiesta, i loro gravami appaiono di primo acchito inammissibili, poiché il Tribunale federale non esercita una funzione di autorità suprema di vigilanza che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti;
che i ricorsi sono interposti in cause pecuniarie con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
che i ricorrenti pretendono invero essere in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), senza tuttavia spendere una parola per spiegare perché si sarebbe in presenza di questa eccezione che permette di derogare al requisito del valore litigioso e di trattare i rimedi quali ricorsi in materia civile (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1);
che in tali condizioni è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
che con tale tipo di rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che in concreto gli argomenti addotti dai ricorrenti contro le sentenze impugnate manifestamente non soddisfano tali esigenze di motivazione;
che essi lamentano la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. da parte della Corte cantonale per non averli sentiti oralmente, omettendo però di confrontarsi con l'argomento che ha spinto questa autorità a negare tale richiesta, e segnatamente il fatto che nei reclami non era stato addotto alcun motivo per cui si giustificasse una - eccezionale - citazione delle parti ad un'udienza;
che del resto nemmeno l'analoga richiesta formulata in sede federale può trovare accoglimento, trattandosi anche in questo caso di un procedimento nell'ambito del quale le parti si esprimono in forma scritta: benché possibile (art. 57 LTF), un dibattimento dinanzi al Tribunale federale viene ordinato solo eccezionalmente e su richiesta motivata (sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in Pra 2012 n. 91 pag. 606);
che in queste circostanze i ricorsi si rivelano inammissibili e possono essere decisi nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF;
che con l'evasione dei gravami le istanze di conferimento dell'effetto sospensivo divengono prive di oggetto;
che considerate le particolari circostanze del caso concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ciò che rende le domande di assistenza giudiziaria prive di oggetto;
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Le cause 5A_385/2015, 5A_386/2015, 5A_387/2015, 5A_389/2015, 5A_390/2015, 5A_392/2015, 5A_393/2015 e 5A_395/2015 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 maggio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini