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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_29/2015
Sentenza del 27 maggio 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
Associazione A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
C.________Sagl,
Oggetto
rappresentanza processuale in materia di
contratto di lavoro,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'istanza di conciliazione 16 febbraio 2015 B.________ ha chiesto alla C.________Sagl il versamento di fr. 12'368.80 a titolo di salario e di rilasciargli l'attestato di lavoro. L'11 marzo 2015 l'Associazione A.________ ha comunicato alla Pretura del distretto di Lugano che essa avrebbe assistito la convenuta. Il Pretore aggiunto non ha, con decisione 20 marzo 2015, ammesso l'annunciata rappresentanza nel processo.
2.
Con sentenza 3 aprile 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame inoltrato dall'Associazione A.________ contro la predetta decisione pretorile. Per quanto qui interessa, la Corte cantonale ha indicato che nel Cantone Ticino la rappresentanza processuale è stata estesa, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata e sommaria in materia di contratto di lavoro, ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria (art. 12 della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero; LACPC). Ha poi specificato che per "associazioni professionali o di categoria" vanno intese quelle ai sensi dell'art. 356 CO, che possono essere parte a un contratto collettivo di lavoro e che l'Associazione A.________ nemmeno afferma di farne parte. I Giudici d'appello hanno quindi ritenuto che questa esercita inammissibilmente una rappresentanza professionale nel senso dell'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, ragione per cui non può assistere una parte in un procedimento di conciliazione.
3.
L'Associazione A.________ è insorta al Tribunale federale con atto intitolato ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale. La ricorrente riporta larghi stralci della sentenza impugnata e lamenta una violazione dell'art. 9 Cost., a causa di un accertamento inesatto dei fatti, perché sia la prima che la seconda istanza non hanno accertato "tramite gli statuti" (che avrebbero potuto chiederle) se essa sia un'associazione padronale e afferma che l'art. 5 dei propri statuti l'autorizza a firmare contratti collettivi di lavoro.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2).
Nella fattispecie il ricorso, che in sostanza si esaurisce nel rimprovero mosso all'autorità inferiore di non aver chiesto alla ricorrente i suoi statuti, manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente non indica quale norma avrebbe imposto ai Giudici di appello di agire nel modo da essa desiderato e nemmeno spende una parola per spiegare per quale motivo sarebbe sufficiente includere nei propri statuti la possibilità di sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro per dover essere considerata un'associazione di datori di lavoro nel senso inteso dall'art. 356 CO.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente e va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la legge processuale applicabile non prevedendo, contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, la gratuità delle procedure in cui è fatta valere la violazione di diritti costituzionali e che traggono origine da una vertenza basata sul diritto del lavoro.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 maggio 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti