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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_263/2015
Sentenza del 5 giugno 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sandra Xavier,
ricorrente,
contro
1. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
opponenti.
Oggetto
Revoca (recte: mancato rinnovo) del permesso di dimora,
ricorso contro la decisione emanata il 3 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
considerando:
che con sentenza del 3 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 9 aprile 2014 che confermava la decisione di revoca (recte: rifiuto del rinnovo) del permesso di dimora emessa nei suoi confronti il 15 ottobre 2013 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni in seguito alla sua condanna, su appello e confermata in ultima istanza dal Tribunale federale, alla pena detentiva di 5 anni e 3 mesi (vedasi 6B_194/2013 del 3 settembre 2013);
che il 24 marzo 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo, in sintesi, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno;
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF);
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
che, con decreto del 2 aprile 2015, il ricorrente è stato invitato a versare entro il 4 maggio 2015 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie;
che essendo il citato termine scaduto inutilizzato, il 15 maggio 2015 è stato concesso al ricorrente un ulteriore termine non prorogabile scadente il 26 maggio 2015 per procedere al versamento esatto;
che nel nuovo decreto è stata richiamata l'attenzione del ricorrente sul fatto che se l'anticipo delle spese richiesto non era versato entro il termine accordato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 63 cpv. 3 LTF, e che il mancato pagamento non valeva quale ritiro del rimedio giuridico, un ritiro dovendo essere dichiarato per iscritto;
che nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 26 maggio 2015 non è stato versato l'anticipo in questione, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF);
che occorre poi precisare che, contrariamente a quanto risulta dalla decisione 29 maggio 2015, figurante agli atti, del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino relativa alla liberazione condizionale del ricorrente, questi non ha ritirato il ricorso esperito contro il rifiuto del rinnovo del suo permesso di dimora, una sua dichiarazione scritta in tal senso non essendo stata inviata a questa Corte;
che ciò non porta tuttavia a conseguenza dato che, in seguito all'odierna decisione d'inammissibilità, il citato provvedimento amministrativo è diventato definitivo;
che, premesse queste considerazioni, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 5 giugno 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud