BGer 8C_385/2015 vom 08.06.2015
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{T 0/2}
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8C_385/2015
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Sentenza dell'8 giugno 2015
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2015.
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Visto:
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il ricorso del 28 maggio 2015 (consegnato a mano) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 1° aprile 2015, che, stando al tracciamento degli invii della Posta Svizzera, è stato consegnato il 10 aprile 2015 a A.________,
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considerando:
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che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, il quale è scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF (segnatamente della sospensione dei termini nel periodo di Pasqua [5 aprile 2015]; art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) - il 12 maggio 2015,
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che il ricorso è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni esame di merito,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 giugno 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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