BGer 9C_356/2015 |
BGer 9C_356/2015 vom 11.06.2015 |
9C_356/2015 {T 0/2}
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Sentenza dell'11 giugno 2015 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 aprile 2015.
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Visto: |
il ricorso del 19 maggio 2015 contro il giudizio del 16 aprile 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 21 maggio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare del 27 maggio 2015 (timbro postale),
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considerando: |
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
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che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
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che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che nel caso concreto il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato e a ribadire la propria opinione già espressa davanti al Tribunale cantonale senza confrontarsi con le ragioni - in fatto e in diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure - sulla base della copiosa documentazione valetudinaria e amministrativa agli atti - a ritenere l'assenza dei presupposti per la concessione di prestazioni AI,
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che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto, come pure si può prescindere dall'esaminare se siano adempiuti i requisiti di necessità di assistenza legale e del conseguente gratuito patrocino, considerato che le conclusioni del ricorrente sembravano a priori prive di probabilità di successo (art. 64 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 giugno 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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