BGer 5A_700/2014
 
BGer 5A_700/2014 vom 15.06.2015
{T 0/2}
5A_700/2014
 
Sentenza del 15 giugno 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Sara Gasparoli,
ricorrente,
contro
B.________Leasing AG,
patrocinata dall'avv. Claudio Simonetti,
opponente.
Oggetto
rivendicazione di proprietà, diritto di ritenzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2014
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
A.a. Il 22 giugno 2007 la C.________SA, Lugano, ha concluso un contratto di leasing con B.________Leasing AG concernente una vettura BMW "E60 M5". Il 25 dicembre 2007, con alla guida D.________, allora membro del consiglio di amministrazione della società detentrice del veicolo, quest'ultimo ha subito un incidente ed è rimasto gravemente danneggiato. Esso è stato riparato dalla A.________SA, che in data 9 aprile 2008 ha trasmesso alla C.________SA una fattura di fr. 64'187.10. L'assicurazione E.________, presso la quale il veicolo era assicurato in casco totale, ha rifiutato la copertura del danno a causa dell'alcolemia riscontrata sul conducente. La fattura di A.________SA è rimasta impagata.
A.b. A.________SA ha allora adito dinanzi al Pretore di Lugano, con petizione 4 settembre 2008, C.________SA ed il suo amministratore unico F.________ al fine di ottenere il versamento dell'importo fatturato, oltre interessi.
A.c. Il 23 dicembre 2008, B.________Leasing AG si è opposta al diritto di ritenzione vantato da A.________SA inoltrando presso il Pretore di Mendrisio Nord un'azione rivolta ad ottenere la riconsegna immediata del veicolo. Il 13 febbraio 2009, in pendenza di causa, C.________SA è stata dichiarata in fallimento.
A.d. L'azione creditoria pendente avanti al Pretore di Lugano è stata respinta con riguardo alla posizione dell'amministratore unico convenuto, ed è stata stralciata dai ruoli con riferimento alla posizione della società convenuta.
A.e. La causa in restituzione del veicolo pendente avanti al Pretore di Mendrisio Nord è proseguita. Una prima sentenza di condanna di A.________SA alla restituzione del veicolo è stata annullata dal Tribunale di appello del Cantone Ticino con giudizio 29 maggio 2013. Statuendo su rinvio, in data 17 ottobre 2013 il Pretore di Mendrisio Nord ha nuovamente accolto la petizione e ordinato l'immediata riconsegna del veicolo alla società attrice.
B. Adito con appello 8 novembre 2013 da A.________SA, con la sentenza impugnata 18 luglio 2014 il Tribunale di appello ha respinto il gravame e confermato il giudizio pretorile.
C. A.________SA (qui di seguito: ricorrente) insorge avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile 12 settembre 2014 chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e la reiezione della petizione di B.________Leasing AG (qui di seguito: opponente). 
Con decreto 15 ottobre 2014 è stato conferito al gravame il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza in tema di diritti reali (art. 72 cpv. 1 LTF) e di natura pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF; diritto di ritenzione, v. sentenza 4A_587/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 1). Il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto. Il gravame è peraltro tempestivo (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ed emana dalla parte che ha viste respinte le proprie conclusioni d'appello, ed è pertanto legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).
1.2. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3).
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2. Controversa è la realizzazione di un diritto di ritenzione sul veicolo a favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 895 CC.
Il diritto di ritenzione secondo l'art. 895 CC viene in essere con il realizzarsi delle condizioni di legge. Oggetto di un tale diritto può essere unicamente una cosa mobile (o una carta-valore) suscettibile di essere realizzata (art. 896 cpv. 1 CC), che si trova in possesso del creditore con il consenso del debitore. Fra le parti deve esistere una pretesa, di regola esigibile, che abbia un nesso sufficiente con la cosa - a meno che non vi osti una delle eccezioni dell'art. 896 cpv. 2 CC. Infine, la cosa deve essere di proprietà del debitore; se ciò non è, il creditore beneficia di un diritto di ritenzione se è in buona fede, ovvero se è protetto dalle regole sul possesso (art. 895 cpv. 3 CC; su tutto quanto precede fra i tanti: Rampini/Schulin/Vogt, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4a ed. 2011, n. 2 ad art. 895 CC; Dieter Zobl, Berner Kommentar, 2a ed. 1996, n. 86 segg. ad art. 895 CC).
3. Ricordato come la sentenza pretorile del 17 ottobre 2013 era stata pronunciata su rinvio dell'incarto, e come in tal caso l'autorità di primo grado sia vincolata ai considerandi della sentenza di rinvio, il Tribunale di appello ha precisato che il mandato conferito al Pretore era stato di verificare la buona fede della ricorrente relativamente alla proprietà e alla capacità di disporre di C.________SA. Il Pretore aveva nuovamente accolto la petizione in base alla constatazione che la ricorrente non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il veicolo. Ora, la condizione a monte per l'applicazione dell'art. 895 CC - appunto l'esistenza di un contratto di appalto relativo alla riparazione del veicolo (v. art. 895 cpv. 1 CC) - non era stata trattata né nel primo giudizio pretorile né nel seguente giudizio di appello; pertanto, la motivazione pretorile non trascendeva i limiti del rinvio. Peraltro, nell'appello 8 novembre 2013 la ricorrente non si sarebbe minimamente confrontata con il rimprovero di aver riparato il veicolo di propria iniziativa - alla base della sentenza pretorile del 17 ottobre 2013.
4. Appare utile, preliminarmente, chiarire il ragionamento del Tribunale di appello, dato che può prestarsi a fraintendimenti. Nella sentenza impugnata, i Giudici cantonali affermano che secondo la loro sentenza di rinvio 29 maggio 2013 (supra consid. in fatto A.e), il potere di esame del Pretore non era limitato ad un esame unicamente sotto il profilo della buona fede ai sensi dell'art. 895 cpv. 3 CC: poiché egli, nel primo giudizio, aveva (erroneamente) accolto la petizione dell'opponente in ragione dell'avvenuta cancellazione di C.________SA dal registro di commercio, non aveva del tutto esaminato se alla ricorrente fosse stato o meno conferito l'incarico di procedere alla riparazione - né i Giudici di appello si erano dovuti chinare sulla questione. Di conseguenza, il Pretore era libero di statuire anche sulla conclusione del contratto di appalto. Il Giudice di prima sede ha ritenuto che tale contratto non era venuto in essere non tanto perché la C.________SA non era la proprietaria del veicolo, ciò che alla ricorrente era ben riconoscibile, bensì perché faceva difetto il conferimento di incarico tout court: in altre parole, dunque, la ricorrente aveva agito di propria iniziativa.
5. Il Tribunale di appello ha constatato che la ricorrente non si è minimamente confrontata con la motivazione del Pretore di aver riparato il veicolo di propria iniziativa, senza aver ricevuto alcun incarico dai responsabili di C.________SA.
5.1. La ricorrente non lo contesta. Si giustifica affermando che, secondo la decisione di rinvio, il Pretore doveva chinarsi - e si sarebbe di fatto chinato - unicamente sulla condizione della sua buona fede (art. 895 cpv. 3 CC). Di conseguenza, essa afferma che non aveva motivo di entrare nel merito delle condizioni poste dall'art. 895 cpv. 1 CC.
La lettura della sentenza pretorile da parte della ricorrente si fonda su un assunto errato: decidendo come ha fatto, il Pretore ha esaminato (anche) la condizione base per giustificare un diritto di ritenzione, che consiste nell'esistenza di un credito - il quale presuppone una causa (Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 33 ad art. 895 CC; Zobl, op. cit., n. 167 segg. ad art. 895 CC), qui un contratto. Inoltre, sul punto di sapere quale autorità giudiziaria abbia esaminato quali condizioni, la ricorrente afferma che nessuno avrebbe esaminato quelle poste dall'art. 895 cpv. 1 CC, senza confrontarsi con l'argomentazione contraria sviluppata dal Tribunale di appello (supra consid. 3 e 4).
Nella misura in cui possa considerarsi sufficientemente motivata e quindi ammissibile, la censura è infondata.
5.2. Soltanto avanti al Tribunale federale, con il ricorso in materia civile qui discusso, la ricorrente tematizza l'esistenza di un contratto per la riparazione del veicolo.
La sua argomentazione è però inammissibilmente fondata su fatti che non sono stati accertati nella sentenza di appello (DTF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4). La ricorrente - in mancanza di considerandi di merito dei Giudici cantonali - discute infatti l'apprezzamento delle circostanze di fatto svolto dal Pretore. Tale modo di procedere della ricorrente è in contrasto con l'art. 75 cpv. 1 LTF, che vieta il riesame in sede federale di decisioni che non siano di ultima istanza.
Le censure relative alla conclusione di un contratto di appalto sono di conseguenza inammissibili.
6. Da ultimo, la ricorrente ribadisce la propria buona fede. A suo dire, la buona fede di cui è discorso al cpv. 3 dell'art. 895 CC si riferirebbe alla convinzione del garagista "che la C.________SA avesse il potere di disporre per conferire l'incarico di riparazione". Questa convinzione andrebbe ammessa anche in considerazione del complesso di rapporti giuridici conclusi fra le parti e che perseguono lo stesso scopo - in casu quello di trasporto, deposito e dunque anche di appalto.
6.1. L'oggetto sottoposto a diritto di ritenzione deve appartenere al debitore della prestazione che si vuole garantire, e deve essere giunto in possesso del creditore con il consenso del proprietario (supra consid. 2). Se l'oggetto è invece di proprietà di terzi, il diritto di ritenzione si perfeziona unicamente se il proprietario ha - espressamente o implicitamente - dato il proprio accordo alla creazione della situazione che dà origine al diritto medesimo (Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 49 ad art. 895 CC). All'atto pratico, ciò significa che il creditore deve in buona fede essere convinto che il debitore fosse autorizzato a trasferirgli il possesso della cosa allo scopo convenuto (DTF 85 II 580 consid. 4c; Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 50 ad art. 895 CC; Zobl, op. cit., n. 260 ad art. 895 CC).
6.2. Nella misura in cui il diritto di ritenzione è fatto valere a garanzia del credito fondato sul (preteso) contratto di appalto per la riparazione del veicolo, la questione della buona fede della ricorrente può rimanere aperta: facendo difetto un contratto, è ozioso discutere se C.________SA potesse apparire autorizzata ad ordinare la riparazione del veicolo.
6.3. Per quanto riguarda le pretese per il recupero ed il deposito del veicolo, la ricorrente sembra partire dall'assunto che esistano validi contratti: a suo dire, "l'assenso dell'attrice [qui: opponente, n.d.r.] è infatti indiscusso e chiaramente ammesso, ratificando così l'agire della prenditrice di leasing per quanto riguarda il suo potere di disporre in relazione al deposito ed al trasporto del veicolo danneggiato".
Nulla è meno certo.
6.3.1. Per quanto concerne il deposito, il Tribunale di appello ha negato l'esistenza di una qualsiasi pretesa poiché la convenuta non ne avrebbe mai fatta valere alcuna. È, questa del Tribunale di appello, a non dubitarne, una constatazione di fatto: se di opinione divergente, la ricorrente avrebbe dovuto eccepire in proposito, e dimostrare (nei modi esposti supra, consid. 1.3), che tale accertamento era manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), quindi lesivo del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Di ciò, non vi è traccia nel ricorso. Cadendo in tal modo la necessità di appurare l'esistenza di un rapporto contrattuale relativo al deposito del veicolo, la tesi ricorsuale non tiene.
6.3.2. Peraltro, aggiunge il Tribunale di appello con apparente riferimento al recupero del veicolo, in presenza della dicitura figurante sulla licenza di circolazione ("178: vietato il cambiamento del detentore") la ricorrente non poteva ignorare l'esistenza di un terzo proprietario dell'automobile. Nulla le impediva di porre domande e esigere chiarimenti.
Non è invero chiaro, alla lettura della sentenza impugnata, se i Giudici cantonali abbiano implicitamente ammesso che C.________SA avesse effettivamente incaricato la ricorrente di recuperare il veicolo: ogni discussione relativa alla buona fede della ricorrente ha infatti senso solo in tale evenienza.
Comunque sia, la constatazione del Tribunale di appello relativa alla riconoscibilità dell'esistenza di un terzo proprietario è di natura fattuale. Ora, obiettando in termini assoluti che non "poteva legittimamente avere nessun sospetto in quanto alla proprietà", rispettivamente che non avrebbe comunque avuto ragione di dubitare della legittimazione di C.________SA ad affidarle il veicolo nemmeno volendosi ammettere che l'iscrizione del codice 178 sulla licenza di circolazione avrebbe potuto indurla a considerare l'eventualità di un contratto di leasing (dato che, a suo dire "il potere di affidare il veicolo per la riparazione è dato al prenditore di leasing [...], prevedendo il contratto di leasing, per sua natura, la manutenzione e la riparazione della cosa da parte dell'utilizzatore del leasing), la ricorrente si accontenta di esporre il proprio apprezzamento delle circostanze - magari difendibile -, senza tuttavia pervenire a dimostrare che la divergente visione dei Giudici cantonali sia addirittura insostenibile.
In diritto, la Corte cantonale ha ritenuto che il mancato esercizio della facoltà di porre domande chiarificatrici a C.________SA porti alla negazione della buona fede della ricorrente (v. art. 3 cpv. 2 CC). A sostegno della propria conclusione, essa menziona due opinioni dottrinali, che la ricorrente non discute del tutto.
6.4. Posto allora che il Tribunale di appello ha, da un lato, constatato l'inesistenza di un contratto fra le parti relativo alla riparazione del veicolo, e che d'altro lato esso non ha accertato la conclusione di accordi relativi al recupero ed al deposito del veicolo, diviene caduca la tesi ricorsuale secondo la quale, in presenza di un complesso di contratti, il potere di disporre di C.________SA relativo a due di essi (trasporto e deposito) debba necessariamente condurre per attrazione ad ammettere anche la medesima capacità con riguardo al contratto principale di appalto per la riparazione. Infatti, già fa difetto la premessa dell'esistenza degli accordi accessori.
Le censure ricorsuali fondate sulla propria buona fede si appalesano pertanto senza rilevanza pratica, laddove sufficientemente motivate. Esse non possono quindi essere esaminate nel merito.
7. Ne discende che il ricorso deve essere respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giustizia sono a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo l'opponente incorsa in spese della sede federale, non sono attribuite ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 giugno 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini