BGer 4A_401/2014
 
BGer 4A_401/2014 vom 18.06.2015
{T 0/2}
4A_401/2014
 
Sentenza del 18 giugno 2015
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Hohl,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Fornara,
opponente.
Oggetto
contratto di lavoro; salario,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2014 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
1.1. B.________ era stato assunto il 2 aprile 2007 dalla A.________SA come operaio con un salario lordo mensile di fr. 3'400.--. Il rapporto di lavoro era retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla società anonima con il sindacato C.________. Il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha fatto firmare a B.________, come ad altri lavoratori frontalieri, una convenzione in cui questi si dichiarava d'accordo di ricevere il proprio salario in euro, che venivano convertiti utilizzando un tasso di cambio euro/franco di 1.42. Il sindacato ha contestato tale accordo e ha chiesto alla datrice di lavoro di rifondere quanto trattenuto in seguito a tale tasso di cambio fisso. Il rapporto di lavoro tra la A.________SA e B.________ è cessato il 31 maggio 2012.
1.2. Con sentenza 23 ottobre 2013 il Giudice di pace del circolo di Sessa ha, in accoglimento della petizione di B.________, condannato la A.________SA a versare al lavoratore fr. 3'129.50, importo corrispondente alla differenza tra il salario netto versato da agosto 2011 a maggio 2012 calcolato al cambio fisso di 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile.
2. La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 22 maggio 2014, respinto un reclamo con cui la A.________SA chiedeva la reiezione della petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che, giusta l'art. 357 cpv. 2 CO, l'assoggettamento del rapporto di lavoro al contratto collettivo aziendale di lavoro non consentiva alla convenuta di non rispettare i salari minimi contenutivi e che l'art. 341 cpv. 1 CO non permette al lavoratore di validamente rinunciare a crediti risultanti da un contratto collettivo di lavoro. Essa ha poi rilevato che la contestata misura era unicamente stata applicata nei confronti di lavoratori frontalieri italiani e ha quindi considerato che quest'ultima configura anche una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), ragione per cui sarebbe nulla.
3. Con atto del 27 giugno 2014, intitolato ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, la A.________SA chiede la modifica della sentenza dell'ultima istanza cantonale nel senso che il suo reclamo sia accolto. Narrati e completati i fatti, afferma che l'insieme dei lavoratori poteva modificare il contratto collettivo di lavoro. Essa ritiene poi che la sentenza impugnata violi sia il diritto alla vita (art. 10 Cost.), perché l'accordo trovato con i lavoratori era necessario per permetterle di continuare ad esistere nonostante la crisi, sia l'art. 27 Cost., perché il giudizio cantonale porterebbe "alla negazione del diritto al posto di lavoro". Afferma inoltre che l'autorità inferiore avrebbe pure leso la libertà sindacale (art. 28 Cost.), che permette al lavoratore di agire autonomamente. Contesta infine di aver contravvenuto all'art. 2 ALC, perché con la rivalutazione del franco svizzero il lavoratore frontaliero disponeva nel suo luogo di residenza di una retribuzione superiore che il controverso provvedimento ha semplicemente riportato al livello dei periodi precedenti.
4. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii).
4.1. La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile in una controversia in materia di diritto del lavoro. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Tale questione consisterebbe nel sapere se attraverso una decisione unanime i lavoratori possano procedere alla modifica di un contratto collettivo aziendale di lavoro.
4.2. Il gravame può quindi unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, nella misura in cui viene invocata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF).
5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime non corrispondono alle richieste presentate dal patrocinatore dell'opponente, ma vengono fissate usando la tariffa usuale e tengono conto del fatto che sono stati presentati 5 ricorsi pressoché identici.
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 600.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 giugno 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti