BGer 2C_497/2015
 
BGer 2C_497/2015 vom 19.06.2015
{T 0/2}
2C_497/2015
 
Sentenza del 19 giugno 2015
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Dopo un primo soggiorno nel nostro Paese (1990-1992), A.________, cittadino dominicano (1982) si è ricongiunto l'11 agosto 1996 alla madre, cittadina svizzera per naturalizzazione, e ha ottenuto di riflesso un permesso di domicilio. Nel maggio 2006 si è sposato con una connazionale, con la quale aveva avuto in precedenza una figlia (12.07.2005). Arrivate in Svizzera nel 2008, la moglie e la bambina sono state poste al beneficio di un permesso di dimora rispettivamente di domicilio. Dal 1° gennaio 2012 i coniugi A.________ sono legalmente separati e la domanda di divorzio inoltrata dalla consorte nel febbraio 2014 è tuttora sospesa. La madre ha la custodia della figlia e il padre, che fruisce di un diritto di visita, è stato condannato a versare alla ragazza un contributo mensile di fr. 700.--, il quale però è anticipato dallo Stato dal mese di febbraio 2012, visto l'inadempimento del genitore. A.________ non ha mai portato a termine gli apprendistati intrapresi ed è privo di diploma professionale; egli ha lavorato saltuariamente quale operaio tuttofare, rimanendo disoccupato anche durante lunghi periodi.
B. Il 2 luglio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ - che aveva già avuto modo di interessare le autorità giudiziarie penali e amministrative (nel 2001, 2002, 2007 multe per infrazione alla legge federale sul trasporto pubblico e risarcimento della parte civile; nel 2010 e 2012 multe, in parte commutate in giorni di arresto, per vie di fatto nei confronti della moglie e, sempre nel 2010, ammonimento da parte dell'autorità di prime cure in materia di diritto degli stranieri) - colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121) e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi. L'interessato è stato liberato condizionalmente il 10 febbraio 2015.
C. Nel frattempo, sulla base della sentenza penale e dopo avere concesso a A.________ la facoltà di esprimersi, ciò che egli ha fatto, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 19 febbraio 2014, il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico e gli ha ordinato di lasciare la Svizzera alla sua scarcerazione.
Il citato provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 9 aprile 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 27 aprile 2015.
D. Il 2 giugno 2015 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e, di riflesso, l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria presentata in sede cantonale. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
1.2. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).
Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione finale (art. 90 LTF) querelata, emanata in ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorrente non ridiscute la sentenza impugnata riguardo al fatto che, tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti il 2 luglio 2013 della durata di tre anni e tre mesi per infrazione aggravata alla LStup, è dato in concreto un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr). Su tale aspetto, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (art. 109 cpv. 3 LTF; vedasi sentenza cantonale pag. 4 segg. consid. 2 e 3).
2.2. Egli sostiene invece che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la revoca della sua autorizzazione di soggiorno risulta sproporzionata.
2.2.1. Al riguardo, dopo avere richiamato i diversi elementi che devono essere presi in considerazione nella valutazione della proporzionalità del provvedimento litigioso (cfr. sentenza contestata pag. 6 consid. 4.1 e 4.2), la Corte cantonale ha osservato in primo luogo che l'interessato aveva violato a diverse riprese l'ordinamento giuridico svizzero, in settori particolarmente sensibili dell'ordine pubblico, cioè l'integrità fisica (vie di fatto) e il mercato della droga, aggravando sempre più la propria situazione dal profilo penale. Al riguardo né l'ammonimento ricevuto nel 2010 né la presenza dei suoi famigliari (madre, moglie, figlia) l'avevano distolto dall'agire in modo delittuoso. La sua colpa andava pertanto considerata grave, tanto più che, con riguardo all'infrazione alla LStup, aveva agito unicamente per fine di lucro, non essendo un consumatore. Un tale atteggiamento dimostrava pertanto che non voleva o non era in grado di adattarsi al nostro ordinamento e che rappresentava un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici: occorreva quindi esaminare se erano date circostanze particolari di ordine privato che permettevano di invertire tale valutazione. Ciò che non era il caso. Infatti, malgrado un lungo soggiorno in Svizzera, ove viveva dall'età di 14 anni, l'interessato non si era integrato con successo. Ciò risultava non solo dal suo comportamento delittuoso, ma anche dal fatto che non aveva mai portato a termine i due apprendistati iniziati e che non possedeva un diploma professionale così come dalla circostanza che aveva sempre lavorato solo saltuariamente ed era rimasto disoccupato per lunghi periodi. Il fatto che ora avesse un impiego poco contava di fronte alla gravità dei reati commessi. Non andava poi trascurata la sua situazione economica instabile: aveva accumulato diversi debiti - non da ultimo quello contratto con lo Stato per il mancato versamento degli alimenti alla figlia - di cui parte era sfociata in 74 attestati carenza beni, per complessivi fr. 55'866.55. Per quanto concerne invece la questione della reintegrazione sociale nel paese d'origine, il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che l'interessato vi era nato, vi aveva vissuto fino all'età di 14 anni, vi aveva seguito la scuola dell'obbligo e vi era tornato più volte da quando viveva in Svizzera. In queste condizioni, visto che aveva solo 33 anni, il suo reinserimento appariva senz'altro attuabile e ciò malgrado le qualche difficoltà iniziali alle quali era però confrontata la maggior parte degli stranieri costretti a rimpatriare dopo un prolungato soggiorno all'estero. Infine per quanto riguarda la relazione con la figlia, ricordato la prassi e le esigenze di cui all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza impugnata pag. 11 seg. consid. 4.4.1), la Corte cantonale ha osservato che l'interessato aveva vissuto separato dalla figlia dalla sua nascita, nel 2005, fino al 2008 quando la famiglia si era riunita in Svizzera e poi di nuovo dall'inizio del 2012, quando i genitori si erano separati e che la madre ne aveva ottenuto la custodia. Ha poi rilevato che egli nulla aveva adotto sulle relazioni che intratteneva con la figlia da quel momento (frequenza degli incontri, esercizio del diritto di visita senza sorveglianza, ecc.), senza dimenticare che non aveva mai onorato il suo obbligo di versarle un contributo alimentare e che il fatto di avere una figlia non l'aveva trattenuto dal delinquere. In queste circostanze, dato che i motivi di ordine e di sicurezza pubblici per giustificare la revoca del suo permesso di domicilio risultavano preponderanti, gli incombeva sopportare le conseguenze dovute al suo comportamento e assumersi la responsabilità di mantenere i rapporti con la figlia via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite autorizzate. Premesse queste considerazioni il provvedimento contestato appariva del tutto proporzionato (vedasi sentenza querelata pag. 7 a 14).
2.2.2. Di fronte a questo approfondito e dettagliato esame effettuato dalla Corte cantonale il ricorrente si limita ad affermare che non si è debitamente tenuto conto della circostanza che nel 2013 è stato condannato per acquisto e non per rivendita o consumo di droga; che i suoi altri precedenti penali risalivano negli anni e concernevano contravvenzioni; che le vie di fatto commesse nei confronti della moglie erano accadute all'interno del nucleo famigliare, prima che si separassero; che egli si trova da 18 anni in Svizzera, dove ora ha un lavoro stabile e regolare che gli permette di mantenere la figlia, ciò che non potrebbe più fare in caso di rimpatrio in un paese ove, oltre al fatto di non avervi più parenti pronti ad accoglierlo, molto probabilmente rimarrebbe disoccupato e, infine, che le relazioni intrattenute con sua figlia e sua madre non potrebbero più essere mantenute. Sennonché tranne il fatto che quanto addotto dal ricorrente non va oltre il semplice parlato (non produce alcun documento che dimostri, ad esempio, che ha iniziato a rimborsare il suo debito nei confronti dello Stato né fornisce una qualche informazione sulle relazioni intrattenute con la figlia), in realtà egli cerca di minimizzare la gravità di quanto imputatogli: ora gli scarni argomenti forniti non sono all'evidenza sufficienti per giudicare falsa o errata l'opinione della Corte cantonale, qui condivisa e alla quale ci si allinea (art. 109 cpv. 3 LTF). Anche su questo aspetto il ricorso si dimostra infondato.
3. Il ricorrente lamenta il fatto che non gli sia stata accordata l'assistenza giudiziaria in sede cantonale. Sennonché egli non dimostra che l'applicazione fatta dalla Corte cantonale dell'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (RL/TI 3.1.1.7), norma che disciplina la questione a livello cantonale, sarebbe inficiata d'arbitrio (su questa nozione cfr. DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) e ancora meno allude alla garanzia costituzionale minima sancita dall'art. 29 cpv. 3 Cost. In mancanza di una qualsiasi motivazione al riguardo (art. 106 cpv. 2 LTF), il ricorso si rivela su questo punto pertanto inammissibile.
4. Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
 
Erwägung 5
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
5.3. Sebbene nell'intestazione del ricorso figurino il nome, il cognome e l'indirizzo privato del ricorrente e che egli sia anche menzionato come mittente sul retro della busta di spedizione, alla fine del gravame appaiono, sotto una firma purtroppo illeggibile, il titolo, il nome e il cognome del suo precedente patrocinatore. In queste circostanze particolari, si giustifica di notificare una copia del presente giudizio anche al citato avvocato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e all'avv. Fabio Bacchetta Cattori.
Losanna, 19 giugno 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud