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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_756/2014
Sentenza del 23 giugno 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.
Oggetto
perenzione dell'esecuzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
A.a. A.________ procede contro B.________ per l'incasso di fr. 905.--. Rigettata l'opposizione interposta dall'escussa contro il precetto esecutivo, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (qui di seguito: UEF) ha pignorato un letto antico della debitrice; la relativa asta è andata deserta. L'UEF ha allora pignorato un fondo dell'escussa, di valore - secondo la stima ufficiale - di fr. 4'585.--, a favore della creditrice ed anche del Comune di X.________ (nell'ambito di un'altra esecuzione). B.________ ha in seguito saldato il debito con il Comune.
A.b. In data 20 settembre 2009, A.________ ha chiesto la realizzazione del fondo pignorato. Con diffida 21 febbraio 2011, l'UEF le ha chiesto di anticipare fr. 3'000.-- per le presunte spese di realizzazione, avvertendola che l'esecuzione sarebbe stata dichiarata perenta se non avesse versato detto importo entro 10 giorni. L'UEF ha inviato all'escutente una diffida di pagamento l'8 marzo 2011, con la quale era chiesto il versamento di fr. 2'470.-- "per l'aggiornamento delle vostre pratiche esecutive" (con menzione pure di un'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino) e preannunciato l'immediata realizzazione del fondo previa perizia. L'UEF ha poi inviato a A.________ un'ulteriore diffida in data 5 maggio 2011, contenente la medesima comminatoria della precedente del 21 febbraio 2011. A.________ non ha impugnato le citate diffide.
A.c. Il 4 giugno 2014, A.________ ha sollecitato l'UEF a riavviare l'esecuzione nei confronti di B.________. L'UEF le ha risposto in data 27 giugno 2014 che, dato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, considerava l'esecuzione perenta giusta l'art. 121 LEF.
B.
Con la sentenza qui impugnata del 12 settembre 2014, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza (e per essa il Presidente quale giudice unico) ha respinto il ricorso 10 luglio 2014, mediante il quale A.________ chiedeva di dichiarare nulla la decisione di perenzione, di ordinare la riapertura dell'incarto e di trasmettere l'incarto nuovamente all'UEF affinché questo procedesse alle proprie incombenze.
C.
Contro la sentenza cantonale insorge ora A.________ (qui di seguito: ricorrente). Con ricorso 26 settembre 2014 chiede l'annullamento della sentenza cantonale, che sia fatto obbligo all'UEF di riprendere la pratica esecutiva con una regolare intimazione della lettera 5 maggio 2011 e che la decisione di dichiarare perenta la procedura esecutiva sia annullata.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
1.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF). A questo titolo inammissibile è pertanto la nuova conclusione n. 2, mediante la quale la ricorrente vorrebbe obbligare l'UEF ad una nuova notifica della diffida 5 maggio 2011, non richiesta con il ricorso avanti all'autorità inferiore.
2.
La ricorrente contesta di aver voluto rinunciare alla continuazione della procedura esecutiva da lei avviata nei confronti dell'opponente B.________: il tempestivo inoltro della domanda di vendita ne sarebbe la prova. In fatto, afferma che a ricezione della domanda di anticipo spese 21 febbraio 2011, ella avrebbe contattato il funzionario dell'UEF incaricato della sua pratica per esporgli le sue difficoltà a versare l'anticipo richiesto, e questi le avrebbe assicurato che " la procedura proseguiva anche senza anticipo ". Afferma poi di non aver ricevuto l'ultima diffida di versamento dell'anticipo datata 5 maggio 2011, peraltro non intimata quale raccomandata, come invece prescritto dall'art. 34 LEF.
2.1. Dalla decisione impugnata non emerge che la ricorrente abbia in precedenza affermato di aver ottenuto una qualsiasi assicurazione sulla possibilità che la procedura esecutiva potesse proseguire anche senza il versamento dell'anticipo richiesto. Avanti al Tribunale federale, la ricorrente si limita a proporre questa sua affermazione, senza lamentare il mancato accertamento da parte del Tribunale di appello di quanto da lei addotto, né pretendere di essere confrontata con un accertamento dei fatti, da parte della medesima istanza, insostenibile o comunque tale da violare il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. La censura è pertanto inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2).
2.2. L'affermazione della ricorrente di non aver ricevuto la diffida 5 maggio 2011 è nuova in quanto non presentata avanti al Tribunale di appello, e già per questo motivo inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3). Inoltre, non è rispettosa delle esigenze di motivazione facendo addirittura difetto, ancora una volta, l'invocazione di un qualsiasi diritto costituzionale considerato leso (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2). Abbondanzialmente, essa è pure in manifesta contraddizione con quanto affermato in sede cantonale: nel proprio gravame, la ricorrente - rispettivamente i suoi legali - affermava positivamente che le era stato chiesto di anticipare le spese di realizzazione, e ciò mediante l'invio del medesimo scritto già trasmessole in data 21 febbraio 2011.
2.3. Ne discende che, per il presente giudizio, fanno stato i fatti come li ha accertati il Tribunale di appello. In particolare, non è provato che la ricorrente abbia beneficiato di assicurazioni sulla possibilità che la procedura esecutiva potesse proseguire anche senza il versamento dell'anticipo richiesto, né che ella non abbia ricevuto la diffida 5 maggio 2011, quand'anche la medesima non sia stata intimata quale raccomandata.
3.
È vero, come ricorda la ricorrente, che giusta l'art. 34 cpv. 1 LEF la notifica di avvisi o decisioni dell'Ufficio d'esecuzione deve avvenire per posta raccomandata (salvo disposizione contraria della legge). Tuttavia, dovendosi - lo si rammenta - considerare che ella abbia ricevuto per tempo la diffida 5 maggio 2011, la sua lagnanza è ampiamente tardiva, e come ta le inammissibile. Abbondanzialmente, si rileva peraltro che conformemente a giurisprudenza costante, una notifica non è nulla per il solo fatto di non essere avvenuta nel pieno rispetto delle regole (DTF 132 I 249 consid. 6; sentenze 5A_548/2012 del 28 settembre 2012 consid. 5.3.2; 7B.75/2006 del 6 luglio 2006 consid. 2.2.2).
La censura di violazione dell'art. 34 LEF è pertanto inammissibile.
4.
Come ha rettamente spiegato il Tribunale di appello, avvalendosi di pertinenti ed incontestate dottrina e giurisprudenza, una domanda di realizzazione non seguita da tempestivo versamento dell'anticipo spese richiesto dall'Ufficio di esecuzione è da considerarsi siccome ritirata dal creditore escutente. Se una tale domanda non è ripresentata entro il termine previsto dall'art. 116 LEF, l'esecuzione si estingue senz'altro per perenzione (art. 121 LEF). Ovviamente, il creditore può introdurre una nuova procedura esecutiva (Markus Frey, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 13 in fine ad art. 121 LEF; JAEGER/WALDER/KULL, SchKG, 5 aed. 2006, n. 13 ad art. 121 LEF).
A ragione la ricorrente non contesta la correttezza della conclusione alla quale è giunto il Tribunale di appello.
5.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, non essendo state chieste determinazioni (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 giugno 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini