BGer 8C_263/2015 vom 23.06.2015
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8C_263/2015
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Sentenza del 23 giugno 2015
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2015.
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Visto:
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il ricorso del 22 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 9 marzo 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 19 maggio 2015, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 1° giugno 2015 per versare un anticipo delle spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie per questa sentenza d'inammissibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 23 giugno 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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