Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_370/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 2 luglio 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata dall'avv. Vera Ferretti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 aprile 2015.
Visto:
la decisione del 3 dicembre 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) con la quale la terza domanda di prestazioni AI inoltrata da A.________ l'11 ottobre 2012 è stata respinta, segnatamente in considerazione degli esiti della perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona del 4 luglio 2013,
il ricorso del 20 gennaio 2014 interposto da A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il giudizio del 20 aprile 2015 con il quale il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e invitato nel contempo l'UAI a procedere a una revisione d'ufficio ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OAI,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 26 maggio 2015 (timbro postale), con il quale la ricorrente chiede in via principale il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 100% o almeno del 70%, mentre in via subordinata chiede il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, non solo in relazione alla patologia psichiatrica ma anche per quella quella "clinica",
considerando:
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare, per lo meno succintamente, in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la ricorrente - nella motivazione della memoria ricorsuale - non sembra contestare il giudizio impugnato, in quanto si limita a chiedere che l'istruttoria da svolgere nell'ambito della revisione d'ufficio, di cui al dispositivo n. 3 del giudizio impugnato, non riguardi solo le affezioni psichiatriche, ciò che è pacifico in quanto il potere dell'UAI, anche in seguito al rinvio da parte del Tribunale cantonale, non è limitato ma deve portare su tutte le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita che si sarebbero modificate in maniera considerevole dopo la decisione del 3 dicembre 2013,
che, ad ogni modo, per quanto riguarda la richiesta di una rendita intera, il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché la ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la ricorrente fonda le sue censure in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile in questa sede - e ribadisce la propria opinione già espressa dinnanzi all'istanza cantonale senza confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere la valenza probatoria della perizia SAM del 4 luglio 2013 relativamente allo stato valetudinario e all'esigibilità,
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il ricorso, essa non può essere presa in considerazione già solo perché è successiva al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF),
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi