Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_489/2015
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Sentenza del 10 luglio 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Athos Mecca,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alla LStr, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza dell'8 luglio 2014, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 120.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
B.
Adita da A.________, con sentenza del 2 aprile 2015 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando sia la condanna sia la pena inflittagli in prima istanza. La CARP ha ritenuto che il 31 maggio e il 3 giugno 2013 A.________, in qualità di datore di lavoro, ha impiegato B.________, cittadino bulgaro sprovvisto dei necessari permessi all'uopo, per attività da giardiniere sul fondo di proprietà di C.________.
C.
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento.
Diritto:
1.
Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile, in quanto presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, una carente motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione del principio in dubio pro reo.
2.1. Il Tribunale federale esamina l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Per sostanziare una censura di arbitrio, subordinata alle elevate esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario soltanto quando l'autorità ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato unicamente qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).
2.2. La CARP ha esaminato le dichiarazioni delle tre persone coinvolte nella fattispecie: il ricorrente, il proprietario del fondo, nonché il cittadino bulgaro. Dopo avere esposto le diverse versioni, la Corte ha rilevato una serie di incoerenze, contraddizioni e nebulosità nel racconto fornito dai primi due in relazione ad aspetti sui quali avrebbero dovuto essere coerenti e sui quali avrebbe dovuto basarsi una seria alternativa alla versione dei fatti fornita dallo straniero. Non li ha quindi ritenuti credibili laddove hanno affermato che quest'ultimo avrebbe, senza alcun ordine o accordo, effettuato lavori di recinzione per dimostrare la sua perizia e che ciò sia avvenuto non solo il 31 maggio 2013, ma anche, in loro assenza, il lunedì successivo. Oltre che non credibile, la CARP ha definito tale esposizione pure inverosimile. Per contro, i giudici cantonali hanno creduto al giardiniere, in quanto le sue dichiarazioni sono state lineari, scevre di particolari contraddizioni e ragionevolmente compatibili con l'esperienza generale secondo cui nessuno di regola fornisce prestazioni lavorative senza un previo accordo, non sussistendo peraltro motivi per ritenere che egli abbia mentito nel coinvolgere l'insorgente. Sulla base di dette dichiarazioni, la Corte ha quindi accertato che B.________ ha svolto, venerdì 31 maggio e lunedì 3 giugno 2013, lavori di giardinaggio, piantando paletti di recinzione, secondo accordi presi con il ricorrente, per i quali, benché non esplicitamente quantificata, egli si aspettava una retribuzione. L'insorgente, che è imprenditore, sapeva che B.________ è un cittadino straniero non domiciliato in Svizzera.
2.3. A fronte di questo articolato esame, il ricorrente propone la sua personale e parziale valutazione delle dichiarazioni agli atti. Si limita ad affermare apoditticamente che sarebbe acclarato, in quanto riferito sia da lui sia dal proprietario del fondo, che B.________ ha agito spontaneamente, intendendo mostrare le modalità di lavoro di recinzione. Sorvola completamente sulle incoerenze e contraddizioni, nonché sulle inverosimiglianze rilevate nel loro racconto dalla CARP. Quanto poi alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del lavoratore straniero, l'insorgente sostiene che urterebbe il senso di giustizia, in quanto non sarebbero lineari né scevre di contraddizioni, non illustrando minimamente il suo asserto. Le censure ricorsuali, lungi dal sostanziare arbitrio alcuno, hanno carattere meramente appellatorio e risultano quindi inammissibili.
2.4. D'acchito infondate appaiono poi le critiche di assenza di congrua motivazione e di violazione della presunzione d'innocenza. L'autorità cantonale ha infatti minuziosamente esposto le ragioni che l'hanno condotta a dar credito alle dichiarazioni del lavoratore e non a quelle del ricorrente e del proprietario del fondo. Essa peraltro non ha posto a carico del ricorrente l'onere di provare la sua innocenza, bensì ha ritenuto provati, in esito alla valutazione dei mezzi probatori, i fatti addebitati all'insorgente, senza che sussistano ragionevoli e insopprimibili dubbi al riguardo.
3.
Il ricorrente censura infine la violazione dell'art. 117 LStr. Sennonché, la sua motivazione parte dal presupposto che B.________ abbia lavorato spontaneamente e a titolo dimostrativo. Si scosta così dai fatti accertati, sfuggiti alle critiche d'arbitrio, in modo inammissibile ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ). Per quanto concerne l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, basti qui rinviare alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF).
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 10 luglio 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy