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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_377/2015 {T 0/2}
Sentenza del 14 luglio 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Caterina Jaquinta Defilippi,
6815 Melide,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
del Cantone Ticino, viale Officina 6,
6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 aprile 2015.
Visto:
il ricorso del 26 maggio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 20 aprile 2015,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria dello stesso (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che un rinvio alla prassi in materia AVS nell'ambito della restituzione di prestazioni dell'assistenza sociale, retta dall'art. 26 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, non muta la natura cantonale della disposizione in questione (DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo se il Tribunale cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che la Corte cantonale ha spiegato come il ricorrente, capace di discernimento, contrariamente ai suoi obblighi e commettendo una "grave negligenza", conscio di alcuni "lavoretti" svolti da suo figlio, non ha segnalato tempestivamente all'amministrazione i redditi conseguiti da suo figlio e i prestiti/aiuti ricevuti da terzi e come egli avrebbe dovuto sollecitare il proprio figlio a fornirgli informazioni,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime, poiché non si confronta con il giudizio cantonale e non spiega dettagliatamente in quale misura vi sarebbero accertamenti manifestamente inesatti,
che il ricorrente si limita a ripetere in maniera improponibile quanto affermato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, presentando a mala pena una soluzione migliore della controversia, senza tuttavia invocare - come dovrebbe - dettagliatamente l'arbitrio nei confronti delle conclusioni a cui è giunta la Corte cantonale,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte nella procedura semplificata (cfr. sentenza 8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 5), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 14 luglio 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi