Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_601/2015
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Sentenza del 17 luglio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Aubry Girardin,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo rispettivamente del rilascio di permessi di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
In seguito al suo matrimonio celebrato il 26 aprile 2011 con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, A.________, cittadina brasiliana, si è vista rilasciare il 6 settembre 2011 un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 17 agosto 2013. Il 22 agosto 2012 il marito ha informato le competenti autorità che vivevano separati e il 16 settembre successivo ha notificato la propria partenza per l'Italia.
B.
Considerato che non vi era più vita comune della coppia, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato il 7 marzo 2014 di rinnovare a A.________ il permesso di dimora UE/AELS nonché di rilasciarne uno, come richiestole l'11 settembre 2012, al figlio B.________ (nato nel novembre 2000 da una precedente relazione), nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 24 settembre 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'8 giugno 2015.
C.
Il 10 luglio 2015 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata, con susseguente rinnovo del proprio permesso e rilascio di quello chiesto per il figlio.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
2.
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. La ricorrente ritiene di avere un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che l'interessata disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rilascio, rispettivamente il rinnovo delle autorizzazioni litigiose siano date è, infatti, questione di merito, che come tale va trattata (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).
2.3. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF ), il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico è, quindi, di principio, ammissibile.
3.
3.1. La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre: dall'art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; dato che i coniugi vivevano separati da quasi 3 anni dopo meno di un anno di vita comune, la rottura del legame affettivo era da ritenersi irrimediabile, motivo per cui costituiva abuso di diritto richiamarsi al matrimonio, senza tralasciare che il marito non fruiva più del proprio permesso di domicilio essendosi trasferito in Italia); dagli art. 43 cpv. 1 e 49 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; poiché non vi era più da anni coabitazione né vita coniugale tra i consorti); dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (l'unione coniugale non essendo durata tre anni) né, infine, dall'art. 8 CEDU (assenza di vita coniugale da più di tre anni). In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (art. 109 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza cantonale pag. 4 segg. consid. 2, 3.1-3.3.2 e 4).
3.2. La ricorrente fonda la sua argomentazione sull'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Detta norma prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi, tra l'altro, dell'art. 43 LStr sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (cpv. 1 lett. b), in particolare quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio o che la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2). Ella ribadisce di essere stata vittima di violenza domestica da parte del consorte ed afferma che la propria reintegrazione e quella del figlio in Brasile è veramente compromessa.
3.2.1. Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid 3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii) - e senza soffermarsi sul fatto che, come già dinanzi ai giudici cantonali (vedasi sentenza cantonale pag. 8), la ricorrente non ha chiarito se la procedura penale avviata nei confronti del consorte per lesioni semplici e vie di fatto il 23 giugno 2012 e sospesa il 7 novembre 2012 (art. 55a cpv. 1 CP) è stata poi riattivata o se è sfociata in un decreto di abbandono ( art. 55a cpv. 2 e 3 CP ) - occorre ricordare che, per prassi constante, la violenza coniugale - sia essa fisica o psichica (sentenza 2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2 e rinvii) - deve assumere una certa intensità. Inoltre i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). Ora in concreto, come constatato dalla Corte cantonale e non contestato dalla ricorrente, difetta sia l'intensità che la sistematicità richieste dalla giurisprudenza.
3.2.2. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStr subordina in maniera esplicita il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti fortemente compromessa. Altrimenti detto si tratta di esaminare se, nel caso di un rimpatrio, la reintegrazione dello straniero sia messa seriamente in discussione (sentenze 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 5.2.2 e rinvii). Le ragioni per le quali un simile motivo non può in concreto essere riconosciuto sono state compiutamente indicate nella querelata sentenza, alla quale può qui essere fatto sostanzialmente rinvio (cfr. decisione impugnata pag. 8 e 9; art. 109 cpv. 3 LTF). L'impugnativa si limita del resto a contrastarle con argomentazioni di carattere generico che, tenuto conto dell'obbligo di collaborazione e delle regole probatorie validi in questo ambito, non sono affatto sufficienti per metterle in discussione (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 pag. 235; sentenza 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1). Anche al riguardo il gravame, privo di pertinenza, va pertanto respinto.
4.
Con il rifiuto del rinnovo del permesso della ricorrente vengono a cadere, come ben rilevato dalla Corte cantonale, le condizioni affinché suo figlio possa continuare a soggiornare nel nostro Paese, rammentato poi che essendo sotto la custodia della madre, egli deve fondamentalmente condividere la sua sorte (sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 3.3 e rinvii). Senza dimenticare che non è stato fatto valere che egli fruirebbe di un diritto di soggiorno proprio. Anche da questo profilo la decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche di sorta.
5.
Infine, per quanto concerne le censure di violazione del principio della proporzionalità e degli art. 8, 9 e 13 Cost. , le stesse non sono motivate (art. 106 cpv. 2 LTF) e sfuggono pertanto ad un esame di merito.
6.
Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
7.
7.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
7.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 17 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud