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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2D_37/2015
Sentenza del 17 luglio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
opponenti.
Oggetto
Permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2015
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel 2004 A.________, cittadina dominicana, ha ottenuto, assieme alla sorella, un permesso di dimora al fine di ricongiungersi con la madre che si era sposata con un cittadino svizzero. In seguito al divorzio della madre, nel gennaio 2011, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il 6 febbraio 2014 il permesso di domicilio di cui questa beneficiava nonché i due permessi di dimora degli figlie al motivo che erano tutte e tre da tempo a carico della pubblica assistenza.
Il 17 novembre 2014 A.________ è diventata madre di B.________, nato da una relazione con un connazionale residente in Italia.
La decisione di revoca è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 29 aprile 2015 per quanto riferita alle due sorelle; pendente causa la madre si era infatti risposata ed era partita con il nuovo consorte a destinazione della Repubblica Dominicana. Adito dalle sorelle, il Tribunale cantonale amministrativo ha disgiunto le loro cause e con sentenza del 12 giugno 2015 ha respinto il ricorso per quanto riguarda A.________.
B.
A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale spedito il 14 luglio 2015, nel quale chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso. Domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame e di essere esonerata dal versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
2.
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui la Corte cantonale, dopo avere constatato che il permesso di dimora revocato era nel frattempo scaduto, ha vagliato il caso dal profilo del rifiuto del suo rinnovo. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare - né lei né il figlio - un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o convenzionale oppure di un trattato bilaterale concluso con il paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
3.
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3.2. La ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio. A prescindere dal fatto che la censura adempia a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF va ricordato, come già precisato da questa Corte, che il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile.
3.3. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198 seg.). Ella non può però contestare, nemmeno indirettamente, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici da lei sollevati (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7). In quanto viene criticato il merito della causa il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito. Nella misura in cui invece è lamentata la disattenzione di diversi disposti costituzionali (art. 5 cpv. 3, 7, 8, 9,12, 27, 29 cpv. 1, 41, 121 Cost.), a prescindere dal quesito di sapere se proteggono effettivamente diritti di parte, va comunque osservato che al riguardo il gravame manca tuttavia di una motivazione conforme a quanto esatto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (in relazione con gli art. 116 e 117 LTF; cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
3.4.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
4.
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese, fissate tenendo conto della sua situazione finanziaria, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 17 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud