BGer 5D_87/2015 |
BGer 5D_87/2015 vom 20.07.2015 |
{T 0/2}
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5D_87/2015
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Sentenza del 20 luglio 2015 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 18 luglio 2014 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli spiccare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 160.-- (importo relativo ad una multa fiscale ed a due tasse di diffida);
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che con sentenza 13 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo presentato dall'escusso, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 100.--;
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 21 maggio 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale;
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che con decreto 27 maggio 2015 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 300.-- entro il 12 giugno 2015;
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che con scritto 12 giugno 2015 il ricorrente ha chiesto una proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese;
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che con decreto 19 giugno 2015 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di sette giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento;
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che l'avviso di ritiro di tale decreto è stato depositato nella casella postale della patrocinatrice del ricorrente in data 22 giugno 2015 (secondo il sistema di "Track and Trace" della posta), per cui il decreto - anche se ritirato il 30 giugno 2015 - è reputato notificato il 29 giugno 2015 (art. 44 cpv. 2 LTF);
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che il termine suppletorio di sette giorni è pertanto scaduto lunedì 6 luglio 2015;
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che con scritto datato 7 luglio 2015, consegnato alla posta lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (senza il gratuito patrocinio);
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che il 16 luglio 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che infatti la domanda di assistenza giudiziaria non è di soccorso al ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio assegnato per il pagamento;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 luglio 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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