Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_983/2013
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Decreto del 29 luglio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
opponente.
Oggetto
misurazione catastale,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
5a Camera.
Considerando:
che con provvedimenti 21 luglio 2009 e 15 aprile 2013 il Comune di X.________ ha comunicato a A.________ di non voler rivendicare alcuna proprietà sulla corte che, transitando attraverso le particelle n. 1752 e 1753, porta alla sua particella n. 1751;
che con sentenza 17 settembre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha deciso di non entrare nel merito di un ricorso presentato il 13 maggio 2013da A.________, tendente a far annullare il provvedimento 15 aprile 2013 e a far constatare un diniego di giustizia e una ritardata giustizia da parte del Comune di X.________;
che con ricorso 28 dicembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 17 settembre 2013 dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento " nel senso dei considerandi ";
che con scritto 8 luglio 2014 il Comune di X.________ ha comunicato al Tribunale federale di aver deciso di far intavolare a registro fondiario il predetto sedime a nome proprio e ha trasmesso una copia della relativa dichiarazione di intavolazione 24 giugno 2014;
che con decreto 11 luglio 2014 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa;
che con sentenza 18 novembre 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto un ricorso di B.________ (proprietaria del fondo n. 1752), constatando la nullità della dichiarazione di intavolazione 24 giugno 2014;
che il 30 dicembre 2014 il Comune di X.________ e A.________ hanno impugnato, con un unico ricorso, la sentenza 18 novembre 2014 dinanzi al Tribunale federale (incarto 5A_4/2015);
che con decreto 22 giugno 2015 la presente procedura è stata riattivata e le parti sono state invitate a determinarsi, entro il 9 luglio 2015, sulla questione a sapere se il predetto ricorso 28 dicembre 2013 sia divenuto privo d'oggetto, nonché sulla ripartizione di spese giudiziarie e ripetibili;
che con scritto 9 luglio 2015 A.________ ha riconosciuto che il suo rimedio è divenuto privo d'oggetto in seguito alle azioni nel frattempo intraprese dal Comune di X.________, chiedendo di porre spese giudiziarie e ripetibili a carico dell'opponente;
che il Comune di X.________ ha invece inoltrato osservazioni tardive;
che la presente causa va pertanto considerata divenuta priva d'oggetto;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF) e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC);
che nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
che, a fondamento del giudizio di inammissibilità qui impugnato, l'autorità inferiore ha considerato che nel caso concreto non era proponibile né un ricorso contro il provvedimento comunale del 15 aprile 2013, non potendo quest'ultimo essere qualificato quale decisione impugnabile, né un ricorso per denegata o ritardata giustizia, non essendo ravvisabile in base a quale disposto di legge il ricorrente possa costringere l'ente pubblico ad agire per ottenere l'intavolazione a registro fondiario della corte quale fondo a sé stante di proprietà comunale;
che nel (seppur prolisso) rimedio all'esame il ricorrente non si confronta compiutamente con tale argomentazione, ma si limita ad affermare in modo apodittico che il suo ricorso del 13 maggio 2013 non era diretto contro il provvedimento comunale del 15 aprile 2013, ma soltanto contro l'inattività dell'ente pubblico - "in contrasto con i diritti costituzionali e le normative federali e cantonali in materia di misurazione e terminazione" - il quale "è tenuto ad agire proprio perché riconosciuto come proprietario " della corte;
che pertanto il gravame, se non fosse divenuto privo d'oggetto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per insufficiente motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che non si assegnano ripetibili;
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.
Losanna, 29 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini