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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_465/2014
Sentenza del 18 agosto 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. H.________ Ltd.,
2. J.________ Ltd.,
3. K.________ Ltd.,
patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Luigi Mattei,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dalla Procura presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, C.________ e altre persone legate al gruppo D.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, sono stati presentati numerosi complementi. Tra questi figura quello del 13 ottobre 2005 inerente alle società H.________ Ltd., J.________ Ltd., K.________ Ltd. e L.________ Ltd., titolari di conti sequestrati presso UBS SA di Lugano dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC; vedi al riguardo sentenze 1A.286/2005 del 14 novembre 2005 e 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007). Queste società hanno adito più volte il Tribunale penale federale per ottenere il dissequestro dei loro conti.
B.
Con sentenza del 4 aprile 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha parzialmente accolto un ricorso delle citate società contro un diniego del MPC di dissequestrare i conti. Il TPF ha rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloccarli, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento delle misure. Il 15 maggio 2013 l'autorità estera si è opposta al dissequestro.
C.
Mediante decisione di chiusura del 7 giugno 2013 il MPC ha confermato il sequestro. Con giudizio del 6 dicembre 2013 il TPF ha respinto un ricorso delle quattro società, poiché l'autorità rogante nel frattempo aveva ricevuto per via rogatoriale nuova documentazione da autorità giudiziarie di Hong Kong, atti utili per valutare la provenienza criminale dei valori patrimoniali sequestrati. Il TPF ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi a sostegno dei sequestri.
D.
Le società interessate, adducendo che l'autorità rogante non li avrebbe forniti tempestivamente, richiamata una sentenza dell'8 luglio 2014 con la quale il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati nel processo estero, hanno presentato al MPC un'istanza di riesame e di revoca del sequestro, respinta il 15 luglio 2014. Con decisione del 17 settembre 2014 (RR.2014.210-213) il TPF ha poi parzialmente accolto un ricorso delle citate società e ordinato lo sblocco del conto intestato a L.________ Ltd. e il dissequestro, nel senso dei considerandi, dei conti intestati alle altre tre società, a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000.
E.
Avverso questa sentenza H.________ Ltd., J.________ Ltd. e K.________ Ltd. presentano un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarne il dispositivo n. 1 con il quale il loro ricorso era stato accolto soltanto parzialmente e di ordinare la revoca di tutti i sequestri dei saldi attivi dei loro conti bancari; non impugnano il dispositivo n. 4 relativo alla tassa di giustizia di fr. 3'000.-- posta a loro carico.
Il TPF rinuncia a formulare osservazioni rinviando alle motivazioni della decisione impugnata, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propone di dichiarare inammissibile il ricorso, il Ministero pubblico della Confederazione di dichiararlo inammissibile in ordine e di respingerlo nel merito. Le ricorrenti si riconfermano nelle loro allegazioni e conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro un sequestro o la consegna di oggetti o beni e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alle ricorrenti dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
1.3. Al riguardo le ricorrenti, ricordato che si tratta di un sequestro, asseriscono, invero in maniera generica, la violazione di principi procedurali, che il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune e che si sarebbe in presenza di una questione giuridica di principio. Chiedono di esaminare l'ammissibilità nel caso di specie dell'applicazione, al loro dire straordinariamente generosa ed estensiva, del principio di celerità a favore di rogatorie provenienti da Paesi destrutturati sul piano amministrativo e nell'interesse di procedimenti penali contro capi di Stato. Ciò con specifico riferimento ad una possibile applicazione di detta prassi nei confronti dell'Italia, che ha aderito a tutte le Convenzioni internazionali e che presenta la medesima cultura giuridica della Svizzera. Postulano di stablire che d'ora innanzi, salvo casi straordinari, una durata di un sequestro superiore a cinque anni venga considerata inammissibile. Si diffondono poi sulla questione di sapere quale sia il potere di esame e l'esercizio del libero apprezzamento da parte dell'autorità rogata svizzera riguardo al diritto straniero, sostenendo che la giurisprudenza federale tenderebbe ad applicare il principio della buona fede tra gli Stati in modo eccessivamente estensivo, e chiedono " che venga finalmente stabilito il passaggio da un atteggiamento di cieca obbedienza acritica ed osservanza delle affermazioni in diritto dell'autorità rogante straniera al principio di un esame critico e di una verifica del contenuto legale delle dichiarazioni formulate da parte dell'autorità rogante straniera ". Propongono, sempre in maniera del tutto teorica e vaga, di abbandonare anche la prassi secondo cui, nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG, la questione della prescrizione non dev'essere esaminata (DTF 117 Ib 53 consid. 1-3). Insistono poi sull'applicazione del CPP nei confronti di paesi la cui cultura giuridica sarebbe ben lontana dagli standard svizzeri ed europei, pur riconoscendo che nella materia in esame si applica la AIMP (RS 351.1) e l'assistenza riguardi l'Italia. Rilevano che il Tribunale federale dovrebbe decidere se l'autorità rogata svizzera debba accogliere una rogatoria quando l'autorità giudiziaria estera abbia pronunciato una decisione di assoluzione, sebbene in concreto tale giudizio non è definitivo. Domandano poi di riesaminare la prassi secondo la quale una rogatoria non diviene priva d'oggetto finché l'autorità straniera la ritira o il procedimento si sia concluso con una sentenza definitiva, poiché "numerosi paesi" dimenticherebbero di informare le autorità svizzere sugli sviluppi dei procedimenti esteri. Neppure questa richiesta soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF, né si riferisce al caso in esame. Fanno valere infine, insistendo anche in tale ambito su una lesione di norme del CPP e non della AIMP, una violazione del diritto di essere sentito, poiché la decisione impugnata sarebbe motivata in maniera insufficiente.
Con questi generici accenni, tendenti a che il Tribunale federale riesamini prassi invalse sulla base di argomenti riguardanti Stati che non hanno sottoscritto la CEAG, e con generiche digressioni che esulano dalla fattispecie in esame, le ricorrenti non dimostrano, fatta eccezione per la durata dei sequestri litigiosi, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Giova nondimeno rilevare che il Tribunale federale si è pronunciato sui sequestri litigiosi nell'ambito della parallela causa 1C_464/2014 decisa in data odierna, ritenendoli per il momento ancora fondati. In siffatte circostanze si giustifica esprimersi nondimeno su alcune questioni sollevate dalle ricorrenti.
2.
2.1. Nel merito le ricorrenti sostengono l'irricevibilità della rogatoria, poiché le autorità svizzere mantengono i sequestri sebbene in una sentenza del Tribunale di Milano dell'8 luglio 2014 sarebbe stato rilevato che né sussisterebbero più indizi di reato né i motivi per mantenerli. Ora, come rilevato nella parallela citata causa, detta sentenza, della quale è stato notificato soltanto il dispositivo, non è definitiva e il Procuratore pubblico italiano si è riservato, dopo che ne avrà valutato le motivazioni, di proporre appello.
Sempre con riferimento alla sentenza milanese, le ricorrenti lamentano una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), asserendo che il Tribunale di Milano non avrebbe potuto emanare alcuna decisione temporanea di sequestro, per cui il blocco dei conti si fonderebbe unicamente sulla decisione del MPC, la quale, in assenza di una corrispondente rogatoria, violerebbe la citata garanzia. Aggiungono che il Tribunale milanese avrebbe respinto la richiesta di confisca del PP senza emettere alcuna decisione temporanea di sequestro, del resto vietata al loro dire dall'art. 323 comma 1 CPP italiano (qualora non disponga la confisca a norma dell'art. 240 CP italiano) in presenza di una sentenza di proscioglimento anche non definitiva. Sostengono che non sussiste un ordine di sequestro da parte di un giudice italiano e che farebbe pure difetto una richiesta di mantenimento del blocco in Svizzera da parte del PP, visto che alla luce della sentenza di proscioglimento milanese non avrebbe più la competenza per farlo.
Con queste argomentazioni esse parrebbero disattendere che secondo la prassi invalsa una domanda di assistenza diviene senza oggetto soltanto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando il procedimento estero si sia concluso con l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; sentenze 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2 e 1A.418/1996 del 12 marzo 1997 consid. 2; R OBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4aed. 2014, n. 305 pag. 305), condizioni non adempiute al momento dell'adozione della decisione del TPF.
2.2. Le ricorrenti adducono inoltre una violazione del principio di celerità (art. 17a AIMP), poiché l'autorità estera non avrebbe rispettato il termine di sei mesi, fissatole dal TPF in una decisione del 6 dicembre 2013, per esprimersi sulla documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong. Decisiva al riguardo è tuttavia la circostanza che il TPF ha nondimeno, ciò nonostante, esaminato lo scritto 14 luglio 2014, che non poteva ignorare, con il quale il pubblico ministero italiano lo informava dell'emanazione della citata sentenza milanese.
2.3. Un'ulteriore censura concerne la pretesa violazione del principio di legalità poiché, sempre al dire delle ricorrenti, il pubblico ministero italiano non avrebbe mai ottenuto un'ingiunzione da parte dello Stato richiedente che autorizzasse i sequestri litigiosi e che la decisione del tribunale milanese avrebbe persino respinto la sua istanza di confisca: ciò sarebbe pure lesivo del divieto dell'arbitrio e della parità di trattamento e imporrebbe di revocarli. Sempre insistendo sulla sentenza milanese, le ricorrenti invocano la violazione del principio di pertinenza e di proporzionalità, perché il TPF avrebbe ignorato sia la rilevanza di detto giudizio sia il perdurare eccessivo dei sequestri. Le ricorrenti asseriscono poi, sempre con riferimento alla decisione milanese, che ai criticati sequestri osterebbe pure l'ordine pubblico (art. 1a AIMP), perché non si potrebbero ottenere dalle autorità elvetiche provvedimenti coercitivi ch'esse non potrebbero imporre sul proprio territorio non sussistendo più sufficienti indizi di reato: l'unica autorità competente per decidere al riguardo sarebbe infatti il tribunale milanese, pronunciatosi con sentenza dell'8 luglio 2014. Anche in tale ambito le ricorrenti disattendono tuttavia che tale sentenza non è definitiva.
2.4. Nel giudizio impugnato il TPF ha dapprima ripreso le principali considerazioni contenute nelle sue precedenti sentenze del 4 ottobre 2010, del 4 aprile 2013 e in particolare del 6 dicembre 2013, giudizi che concernono anche altre concatenate vertenze inerenti alla stessa complessa fattispecie (vedi al riguardo cause 1C_463/2014, pure decisa in data odierna, e 1C_464/2014). Riferendosi alla sua sentenza del 4 ottobre 2010, relativa alle ricorrenti, il TPF ha ricordato che nell'ambito di altri blocchi di conti ordinati dal MPC per un totale di USD 117'000'000 nel contesto della medesima inchiesta italiana nella quale sono stati sequestrati anche le relazioni bancarie litigiose, esso aveva rilevato contraddizioni tra l'ammontare dei sequestri e la quantificazione del provento di reati operata nella richiesta di rinvio a giudizio: con decreto del 18 ottobre 2011 il Giudice per l'udienza preliminare (GUP) aveva cifrato il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione, in USD 13'260'071.25, decreto confermato il 18 maggio 2012 dalla Corte di Cassazione. Il TPF aveva pertanto ritenuto che non sussistevano più i motivi per mantenere il blocco integrale degli averi delle società oltre l'importo di USD 87'686'000. Ha precisato che nel decreto del 18 ottobre 2011 a due persone cinesi che avrebbero operato come fiduciari di I.________, quali beneficiari economici di conti intestati alle ricorrenti, occultando, e compiendo quindi atti di riciclaggio, le somme di USD 77'186'000 e USD 10'500'000, denaro costituente il profitto del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di M.________ Spa commessa nel periodo 1995-2005, in relazione a detti conti non potevano più essere rimproverati atti di riciclaggio. Ricordato che la questione della prescrizione dei reati compete alle autorità estere, ha nondimeno ritenuto che il giudice italiano potrebbe confiscare il provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte, in concreto l'appropriazione indebita, fosse prescritto.
Ha poi rilevato che secondo il decreto del 18 ottobre 2011 la somma occultata ammonterebbe a USD 87'686'000, motivo per cui non sussisterebbero ragioni per mantenere il sequestro integrale dei conti eccedente tale importo. A mente del TPF, con riferimento al diritto italiano, non si vedrebbe come, allo stadio attuale della procedura estera, detti valori potrebbero ancora formare, in futuro, oggetto di confisca. Prima di sbloccare i conti litigiosi, in applicazione dell'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 ed entrata in vigore per entrambi gli Stati (CRic; RS 0.311.53), ha nondimeno concesso alla parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento del sequestro. Ciò poiché non è possibile definire criteri precisi di ripartizione del dissequestro tra le relazioni bancarie delle tre società ricorrenti.
2.5. Il TPF, con riferimento a un'altra sua precedente sentenza, ha poi ricordato che con scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato, per la prima volta, la possibilità di confiscare i valori patrimoniali sequestrati in Svizzera sulla base della norma estera denominata "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 12- sexies, comma 1 D.L. 8 giugno 1992 n. 306) che, secondo il TPF, comporterebbe una modalità di confisca di per sé non assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, già oggetto di un suo giudizio (TPF 2010 158). Ha ritenuto che, secondo la prassi italiana, per detto istituto non sarebbe necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, essendo sufficiente un vincolo pertinenziale, più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata la condanna o disposta l'applicazione della pena. Il TPF ne ha concluso che l'istituto descritto, non presupponendo l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare, non presenterebbe nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Tale modalità di confisca non potrebbe pertanto essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP.
Il TPF, in relazione sempre a una precedente sentenza, aveva per contro ritenuto rilevante la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, relativa in particolare a H.________ Ltd., bloccata per anni da molteplici ricorsi presentati da I.________ e altri. Ha pertanto concesso al MPC un termine di sei mesi, affinché l'autorità rogante potesse fornire nuovi elementi provenienti da questi atti.
2.6. Il TPF ha poi esaminato due fatti nuovi, addotti davanti a esso dalle ricorrenti intervenute nel procedimento penale estero. Il primo è rappresentato dalla sentenza dell'8 luglio 2014 del Tribunale di Milano, con la quale sono stati prosciolti due indagati cinesi dal reato di riciclaggio e I.________ da quello di frode fiscale e, tra l'altro, dalle contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. Il Tribunale milanese avrebbe quindi respinto la richiesta di confisca del PP italiano relativamente alla somma sequestrata presso UBS SA pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decorrenza, l'8 luglio 2014, del citato termine perentorio di sei mesi, fissato all'autorità rogante per presentare eventuali nuovi elementi sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong. Il TPF, rilevato che per il MPC e l'UFG prima di pronunciare eventuali dissequestri sarebbe necessario attendere una decisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane, richiamate le menzionate sentenze del 4 aprile e del 6 dicembre 2013, cresciute in giudicato, ha ritenuto che l'oggetto del litigio doveva essere limitato allo scritto del 14 luglio 2014 del Ministero pubblico italiano, nel quale è manifestata la volontà di proporre appello e viene confermato, sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong, il ruolo di I.________ quale beneficiario effettivo di determinate società. Il TPF, osservato che nella citata sentenza il Tribunale milanese ha potuto esaminare i documenti provenienti da Hong Kong, ha ritenuto che il blocco degli averi può essere mantenuto soltanto a concorrenza della citata somma della quale il PP ha chiesto la confisca sulla base dell'art. 240 primo comma CP italiano (USD 87'600'000) e non sull'integralità degli stessi a causa della pretesa inapplicabilità della confisca ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306.
2.7. Insistendo sulla sentenza del Tribunale di Milano dell'8 luglio 2014, le ricorrenti parrebbero disattendere ch'essa non è definitiva e che il PP italiano si è riservato, dopo averne valutato le motivazioni, di proporre appello. D'altra parte, il dispositivo di detta sentenza non si pronuncia su un'eventuale confisca e il Tribunale milanese non ha chiesto alle autorità svizzere di dissequestrare il conto litigioso.
In effetti, anche ammettendo i limiti delle questioni che potevano ancora essere oggetto di giudizio, mal si comprende perché il TPF, per esaminare i motivi posti a fondamento dell'implicito rifiuto di dar seguito alla richiesta del PP, non abbia atteso la comunicazione delle motivazioni scritte della sentenza milanese e nemmeno l'effettivo inoltro o l'eventuale rinuncia da parte di questi a proporre appello. Non è infatti manifesto che il sequestro litigioso o un'eventuale confisca dei relativi averi si fondi, in tutto o in parte, esclusivamente sulla menzionata norma. Certo, una possibile confisca di averi che non avrebbero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unicamente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all'attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, sarebbe problematica (cfr. Zimmermann, op. cit., n. 143 pag. 146 seg., n. 336 pag. 332 seg.).
In assenza delle motivazioni scritte della sentenza milanese, che non concerne peraltro in primo luogo direttamente le ricorrenti ma altre persone e società, e ricordato che il ramificato procedimento si innesta in numerosi altri, non è infatti chiaro se per finire l'autorità estera abbia effettivamente rifiutato la richiesta di confisca del PP unicamente sulla base della norma litigiosa o per altri motivi, segnatamente per l'intervenuta prescrizione di determinati reati, e se il diniego litigioso sia definitivo o possa estendersi anche ad altri procedimenti eventualmente ancora pendenti.
D'altra parte, il dispositivo di quella sentenza non si esprime sulle conclusioni della Procura milanese relative ai sequestri litigiosi. Certo, verosimilmente esse sono state implicitamente respinte, ma senza poter prendere conoscenza delle motivazioni di quel giudizio non si può valutare la portata effettiva del suo dispositivo, silente al riguardo. Rammentati inoltre i diversi procedimenti avviati nel quadro di numerose rogatorie, spesso connesse tra loro, i cui esiti non sono deducibili dal dispositivo della decisione milanese, occorre concludere che, al momento, la situazione non è ancora chiara, per cui di massima i sequestri devono essere mantenuti (cfr. Zimmermann, op. cit., n. 340 pag. 341).
2.8. Giova infatti ricordare che la consegna di beni sequestrati a scopo di confisca può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, ma di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Al riguardo occorre rilevare che l'autorità svizzera di esecuzione di massima non deve esaminare il contenuto della decisione estera: di fronte a una decisione definitiva ed esecutoria estera, lo Stato richiesto non deve di regola vagliare la questione di sapere se gli oggetti o i beni sequestrati provengano da un reato, eccetto quando appaia d'acchito che ciò non sia manifestamente il caso, poiché la stessa è stata decisa dall'autorità estera (DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 337 seg.). Questo vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che la Svizzera non dispone in particolare delle informazioni e dei documenti trasmessi per via rogatoriale all'Italia da Hong Kong, come neppure dell'insieme del fascicolo processuale italiano, per cui non potrebbe valutare con cognizione di causa l'eventuale relazione dei fondi litigiosi con i prospettati reati oggetto di numerosi procedimenti penali in Italia.
Per di più, la decisione impugnata concerne pure un'analisi del diritto estero, la cui correttezza è contestata dalla Procura milanese, fondata su una fattispecie non del tutto chiara. Mal si comprende, inoltre, per quali motivi il sequestro degli averi litigiosi è stato chiesto sulla base di norme differenti e per importi diversi: come accertato dal TPF, dagli atti neppure risultano possibili criteri di ripartizione e di suddivisione delle somme sequestrate alle ricorrenti e ad altre persone coinvolte (vedi al riguardo causa 1C_463/2014) : non spetta al Tribunale federale nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 84 LTF ricostruire compiutamente la fattispecie e accertare semmai se parte degli averi litigiosi possa essere confiscata anche sulla base dell'art. 240 CP italiano.
In presenza di una situazione non chiara e tenuto conto dell'espressa riserva della Procura milanese di voler se del caso impugnare la nota sentenza, al momento il dissequestro anche solo parziale, e a maggior ragione totale, dei conti litigiosi non appare giustificato. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1) non si potrebbe mantenere una siffatta misura, quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrebbe più essere pronunciata. In concreto, considerate le incertezze, le particolarità e le diverse ramificazioni della fattispecie, non sono però ravvisabili motivi che imporrebbero di scostarsi dal principio della buona fede e dubitare delle affermazioni espresse dall'autorità rogante, nonché di non attendere d'essere in presenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato estero o di un espresso ritiro della domanda o della richiesta di confisca.
Ritenuto che nel caso di specie la provenienza delittuosa dei beni sequestrati è ancora dubbia, a ragione il MPC ha lasciato il compito di delucidare compiutamente le complesse fattispecie all'autorità estera (cfr. DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 338). In concreto, l'attesa delle motivazioni scritte della sentenza milanese, il cui dispositivo, come visto, non è del tutto chiaro riguardo alla portata dei sequestri litigiosi, non viola quindi il principio di proporzionalità.
2.9. Come più volte rilevato, nella fattispecie la situazione non è limpida. Non vi sono quindi motivi per non attendere le motivazioni scritte della sentenza milanese, nonché, se del caso, esaminare gli argomenti addotti in un eventuale appello della Procura estera e decidere, a dipendenza di detto esame, se occorra o meno attendere l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva. In assenza di un appello, la Procura pubblica dovrà per contro esprimersi chiaramente sull'eventuale ritiro della rogatoria e sul dissequestro dei conti. Questo modo di procedere rispetta quanto stabilito dall'art. 33a OAIMP (RS 351.11) relativo alla durata del sequestro, secondo cui gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell'art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. In effetti la Svizzera, nell'ipotesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in questione, si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito.
L'autorità estera dovrà illustrare compiutamente i procedimenti ancora pendenti relativi ai conti litigiosi e spiegare, qualora non ritiri la domanda di sequestro, in maniera esaustiva, precisa e convincente, perché gli stessi dovrebbero ancora essere mantenuti. Spetterà comunque all'UFG esaminare accuratamente le motivazioni della sentenza milanese e interpellare il Ministero pubblico italiano sull'eventuale impugnazione della stessa e, considerato l'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), decidere se un ulteriore mantenimento dei sequestri possa ancora essere confermato.
Al momentaneo mantenimento dei sequestri nulla muta il richiamo delle ricorrenti alla sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, nella quale il Tribunale federale rilevava che lo Stato estero, dopo aver esaminato i documenti ricevuti dalla Svizzera, avrebbe potuto pronunciarsi nuovamente sul loro mantenimento, ritenuto che in caso di mancata impugnazione della sentenza milanese a breve termine si sarebbe in presenza di una decisione estera definitiva.
3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 18 agosto 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri