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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_660/2015
Sentenza del 26 agosto 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Dario Item e
dall'avv. Maurizio Pagliuca,
opponenti.
Oggetto
Tentata estorsione, ripetuta coazione, assoluzione,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 maggio 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ e A.________ sono proprietari, nel Comune di X.________, di fondi confinanti. Il 7 novembre 2007 hanno concluso mediante atto pubblico un contratto di permuta di terreni, con rettifica di confini e costituzione di servitù in deroga alle distanze legali. L'operazione ha in particolare consentito a A.________ di disporre di una superficie edificabile più ampia e razionale, sulla quale intendeva edificare un complesso residenziale costituito da due ville e quattro abitazioni. Quale imprenditore edile, B.________ auspicava che i lavori di costruzione fossero deliberati alla sua impresa C.________ SA, ciò che non si è però realizzato. A seguito della mancata attribuzione dell'appalto, è sorta tra le parti una controversia, sfociata in un procedimento penale contro B.________.
B.
Con sentenza del 2 settembre 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto B.________ autore colpevole di tentata estorsione per avere a X.________ e in altre località, nel periodo dal 4 marzo 2010 al 24 gennaio 2012, compiuto senza risultato atti volti ad indurre A.________ a versargli l'indebito importo di fr. 300'000.--. L'imputato è stato prosciolto dalla medesima imputazione limitatamente ad alcuni fatti, nonché dalle accuse di ripetuta coazione e di falsità in documenti. È quindi stato condannato alla pena detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La Corte ha inoltre condannato B.________ a versare fr. 30'000.-- per spese legali all'accusatore privato A.________, la cui richiesta di risarcimento dei danni è stata ammessa nel principio, ma rinviata al foro civile per la quantificazione.
C.
Contro la sentenza della prima istanza, B.________ ha presentato appello alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), mentre il Procuratore pubblico ha interposto un appello incidentale. Con sentenza del 13 maggio 2015, la Corte cantonale ha accolto il primo e respinto il secondo. Ricordato che il proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti non era stato impugnato, la CARP ha prosciolto l'imputato anche dai reati di tentata estorsione e di ripetuta coazione. Gli ha inoltre riconosciuto un'indennità giusta l'art. 429 CPP e ha integralmente respinto l'azione civile dell'accusatore privato.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di riconoscere B.________ autore colpevole di tentata estorsione, confermando il giudizio di primo grado. In via subordinata, postula la condanna dell'imputato per ripetuta coazione. Il ricorrente, che chiede pure di conferire l'effetto sospensivo al ricorso, fa valere la violazione dell'art. 156 n. 1 CP, in relazione con l'art. 22 CP, e dell'art. 181 CP. Lamenta inoltre un abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale.
E.
Sono state chieste osservazioni soltanto sulla domanda di effetto sospensivo, che l'opponente chiede di respingere.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, accusatore privato che ha presentato un'azione civile, è legittimato ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Il gravame è quindi sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale, riservate le esigenze di motivazione imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF, rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 140 III 264 consid. 2.3 e rinvii).
2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. Il ricorrente non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, spiegando conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali motivi violerebbe il diritto o si fonderebbe su accertamenti di fatto manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Egli si limita ad esporre in modo appellatorio la propria opinione, senza tuttavia sostanziare arbitrio alcuno. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii; 129 I 8 consid. 2.1).
3.
3.1. Riguardo al reato di tentata estorsione, il ricorrente sembra rimproverare alla Corte cantonale di avere negato il carattere coercitivo di una lettera redatta dall'imputato e datata 18 ottobre 2007 fondandosi sulla rinuncia del Procuratore pubblico a contestare l'imputazione di falsità in documenti.
3.2. In realtà, la CARP non ha dato un peso decisivo alla rinuncia del Procuratore pubblico a contestare il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di falsità in documenti. Ha infatti rilevato che, quand'anche fosse ammessa l'ipotesi accusatoria di una retrodatazione della lettera, si sarebbe trattato solamente di una semplice bugia scritta, del tutto inidonea ad esercitare una pressione coercitiva sul ricorrente. Tant'è che questi non ha dato prova di trovarsi soggetto a minaccia di grave danno, attivandosi anzi per contrapporsi alle azioni dell'imputato e, più che a tutelarsi da intenti estorsivi, messo in atto tutti i provvedimenti finalizzati all'avanzamento del cantiere. Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché violerebbero il diritto. La censura è quindi inammissibile.
3.3. Parimenti inammissibile è la critica di non avere esaminato nel loro insieme le azioni di blocco e di ostruzione dell'accesso al cantiere messe in atto dall'imputato. In realtà, la CARP non ha approfondito la questione di sapere se tali azioni fossero suscettibili di costituire una minaccia di un grave danno ai sensi dell'art. 156 n. 1 CP, giacché ha ritenuto comunque non adempiuto l'elemento soggettivo del reato, negando l'intenzione dell'imputato di procacciarsi un indebito profitto. Spettava quindi al ricorrente confrontarsi con le considerazioni della CARP relative al diniego dell'elemento soggettivo, spiegando con una motivazione rispettosa delle già indicate esigenze perché lederebbero il diritto.
4.
4.1. Il ricorrente sostiene di non avere mai promesso all'imputato l'assegnazione dei lavori di costruzione del complesso immobiliare, sicché quest'ultimo non aveva alcun diritto di chiedergli un risarcimento dei danni di fr. 300'000.--. Sottolinea che un accordo in tal senso non è stato stipulato dalle parti al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, essendo soltanto stata prospettata la possibilità per l'imputato di partecipare alla gara di appalto. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere negato l'elemento soggettivo fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato. Ritiene che, se avesse effettivamente agito nella convinzione di avere diritto a un risarcimento, l'imputato avrebbe adito l'autorità giudiziaria per ottenere un indennizzo, passo che non ha però intrapreso.
4.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii) che vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Il ricorrente si limita ad esporre una sua versione sulle intenzioni perseguite dall'imputato, senza tuttavia tenere conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale e senza sostanziare quindi arbitrio alcuno. In particolare, egli non si confronta con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con il considerando n. 14 della sentenza impugnata, ove la CARP ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che l'imputato poteva credere che la sottoscrizione del rogito di permuta immobiliare era subordinata all'appalto dei lavori di costruzione alla C.________ SA, concludendo che l'imputato si reputava raggirato e in diritto quindi di chiedere al ricorrente un risarcimento per il danno di almeno fr. 300'000.--. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la precedente istanza non si è fondata al riguardo solo sulle dichiarazioni dell'imputato, ma anche su uno scritto del 31 agosto 2007, in cui il ricorrente lasciava intendere all'imputato di essere privilegiato nell'assegnazione dei lavori di costruzione. Il ricorrente non considera questo accertamento, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e non sostanzia pertanto l'arbitrio della conclusione alla quale è giunta la CARP. Insufficientemente motivato, come visto, al proposito il gravame è inammissibile.
5.
Con riferimento al reato di coazione, il ricorrente si limita ad esporre critiche generiche, lamentando sostanzialmente una mancata valutazione complessiva dei comportamenti coercitivi. Non si confronta tuttavia con i fatti concretamente rimproverati all'imputato, oggetto del considerando n. 17 della decisione impugnata per quanto concerne le ripetute ostruzioni dell'accesso, e del considerando n. 19 riguardo alle procedure avviate dinanzi alle autorità civili ed amministrative.
5.1. Il ricorrente sostiene in modo generico che l'imputato avrebbe ostruito e ritardato a più riprese il transito dei veicoli diretti al cantiere. Disattende che la CARP ha accertato come, in determinati casi, il passaggio degli autocarri non è stato impedito, ma solo reso più difficoltoso. Il ricorrente non dimostra che tali accertamenti sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte cantonale non si è d'altra parte fondata unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, ma sull'insieme degli atti dell'incarto, comprensivi in particolare dei rapporti relativi agli interventi della polizia. La circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui l'imputato disponeva di due garages e di un piazzale davanti alla propria abitazione ove avrebbero potuto trovare posto complessivamente quattro automobili, non risulta poi essere stata oggetto di accertamenti da parte della Corte cantonale. Costituisce pertanto una semplice asserzione del ricorrente, che non può essere ammessa in questa sede come un fatto chiaramente deducibile dagli atti e incontestato.
5.2. Il ricorrente sostiene poi che gli interventi dell'imputato a tutela della strada di sua proprietà sarebbero stati soltanto un pretesto per ostacolare i lavori di costruzione, giacché il limite massimo di carico di 25 tonnellate per gli autocarri diretti al cantiere sulla strada d'accesso, fissato con decreto pretorile, è stato superato una sola volta. Disattende tuttavia che la Corte cantonale ha accertato come il decreto del Pretore, che stabiliva in 25 tonnellate il limite massimo di carico, è stato emanato il 29 aprile 2010, mentre prima di questa data l'imputato disponeva di una perizia secondo cui il carico massimo sopportabile dalla strada era di sole 3,5 tonnellate. Questo accertamento, non censurato d'arbitrio, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui il ricorrente espone argomentazioni proprie, relative in particolare ai costi di rifacimento del manto stradale, facendo astrazione dagli accertamenti alla base del giudizio impugnato, il gravame non rispetta le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non deve essere esaminato oltre.
5.3. Il ricorso è infine parimenti inammissibile laddove il ricorrente rimprovera genericamente all'imputato di avere "abusato del sistema giudiziario facendo uso reiterato di istanze di giustizia civile e amministrativa". Come già rilevato, egli non si confronta con il considerando n. 19 della sentenza impugnata e con le numerose procedure oggetto del procedimento penale, limitandosi in sostanza a fare esplicito riferimento unicamente a una procedura avviata con un ricorso del 6 settembre 2011 al Consiglio di Stato.
6.
6.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). L'indennità riconosciuta all'opponente a titolo di ripetibili di questa sede è limitata al dispendio occasionato dalla domanda di effetto sospensivo.
6.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 agosto 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni