Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_457/2015 {T 0/2}
Sentenza del 31 agosto 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2015.
Visto:
la sentenza 8C_895/2014 del 5 febbraio 2015 con un cui nella medesima controversia è stato dichiarato inammissibile un ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha ordinato la trasmissione dello scritto del ricorrente dell'11 novembre 2014 alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino,
il ricorso del 23 giugno 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni emanato il 18 giugno 2015,
lo scritto del 21 luglio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 4 agosto 2015 (timbro postale),
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni a scritti in sede cantonale (o in altre procedure) non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato le ragioni per cui lo scritto presentato l'11 novembre 2014, trattato come opposizione contro una decisione di inidoneità al collocamento resa il 9 novembre 2010 dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, fosse manifestamente tardivo e come egli non potesse prevalersi nemmeno della restituzione del termine,
che peraltro il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché avrebbe omesso di presentare opposizione contro la decisione del 9 novembre 2010 e non evoca alcun motivo di impedimento ai fini della restituzione del termine,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 31 agosto 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi