Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_519/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 2 settembre 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 giugno 2015.
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 luglio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 22 giugno 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 23 febbraio 2015 dell'Ufficio AI di negare il diritto alle prestazioni in materia di assicurazione per l'invalidità richieste con la nuova domanda di prestazioni del 23 marzo 2012,
lo scritto del 24 luglio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'assenza di una qualsivoglia presa di posizione di A.________,
considerando:
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nel caso concreto la ricorrente non spiega il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che difatti con il gravame la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza però confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a ritenere il difetto dei presupposti per il diritto a prestazioni assicurative, segnatamente di una rilevante modifica suscettibile di influenzare il grado d'invalidità, in concreto l'assenza di un peggioramento notevole dello stato di salute,
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di una argomentazione topica che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art, 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 settembre 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi