BGer 5A_666/2015 |
BGer 5A_666/2015 vom 03.09.2015 |
{T 0/2}
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5A_666/2015
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Sentenza del 3 settembre 2015 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del
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Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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avvisi di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando: |
che, nelle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino contro A.A.________, in data 11 giugno 2015 l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 22 giugno 2015;
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che con sentenza 18 agosto 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso introdotto da A.A.________ contro tali avvisi di pignoramento, mediante il quale egli chiedeva una " ragionevole sospensione temporanea di tutte le Esecuzioni ";
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che secondo l'autorità di vigilanza nulla impediva l'emanazione degli avvisi di pignoramento contestati, le esecuzioni potendo essere sospese soltanto in virtù di una decisione giudiziaria nel senso dell'art. 85a cpv. 2 LEF o di una dichiarazione di ritiro delle esecuzioni o delle domande di proseguimento da parte del creditore procedente, in concreto non risultanti dagli atti (e comunque non in virtù di una risoluzione del 5 marzo 2008 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, peraltro non concernente le esecuzioni qui in discussione);
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che con " ricorso cautelativo " 31 agosto 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 18 agosto 2015 dinanzi al Tribunale federale, postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
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che il ricorso appare di primo acchito inammissibile nella misura in cui è presentato da B.A.________, la decisione impugnata essendo stata emanata soltanto nei confronti di A.A.________ (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
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che nella misura in cui il gravame è introdotto da A.A.________ esso risulta confuso e privo di un reale confronto con l'argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza,e non soddisfa quindi minimamente le esigenze di motivazione previste agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
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che A.A.________ ricorre del resto unicamente allo scopo di ritardare l'esecuzione forzata e la sua condotta processuale appare pertanto abusiva (art. 42 cpv. 7 LTF);
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che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a - c LTF;
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che già per tale motivo non si giustifica in concreto ordinare il postulato dibattimento pubblico;
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che la domanda di assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF), quest'ultimo non potendo in ogni modo essere migliorato dopo la scadenza del termine ricorsuale;
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che considerate le particolari circostanze del caso concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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che con l'evasione del ricorso l'istanza di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
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che si avvertono infine i ricorrenti che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 3 settembre 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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