Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_145/2015
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Sentenza del 7 settembre 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
assistenza giudiziaria (rigetto definitivo dell'opposizione),
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il decreto emanato il 24 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ ha interposto reclamo contro la decisione 5 agosto 2015 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, con la quale è stata rigettata in via definitiva, per fr. 207.40 più spese, la sua opposizione al precetto esecutivo fattogli intimare dallo Stato del Cantone Ticino;
che con decreto 24 agosto 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e di assegnazione di un difensore d'ufficio e di un interprete presentata dal reclamante, confermando la richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili di fr. 140.--;
che secondo il Tribunale d'appello il reclamo risulta d'acchito destinato all'insuccesso, A.________ avvalendosi soltanto di censure rivolte contro il decreto di accusa emesso il 12 giugno 2014 dalla procura pubblica ticinese, sul quale lo Stato del Cantone Ticino fonda il credito posto in esecuzione, censure che avrebbero semmai dovuto essere proposte con opposizione scritta al decreto di accusa, ma irricevibili in sede di rigetto definitivo dell'opposizione;
che il Tribunale d'appello ha pure osservato come il reclamante sia comunque riuscito ad impugnare la decisione del Giudice di pace senza l'ausilio né di un avvocato né di un interprete;
che con " ricorso in materia civile " 31agosto 2015 A.________ ha impugnato il decreto 24 agosto 2015 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure (almeno implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale;
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nella misura in cui il ricorrente propone conclusioni (come la concessione di un risarcimento per torto morale o l'apertura di un procedimento penale) e censure (come quella contro la fondatezza materiale del titolo di rigetto dell'opposizione) che esulano dall'oggetto del decreto qui impugnato, il ricorso appare di primo acchito inammissibile:
che per il resto il gravame non soddisfa minimamente le suesposte esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a sostenere, piuttosto confusamente, che il suo reclamo conterrebbe in realtà censure ricevibili e non sarebbe privo di probabilità di successo, ma omette del tutto di spiegare come il decreto impugnato sarebbe lesivo dei suoi diritti costituzionali;
che il ricorso appare inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF), il quale ricorre unicamente allo scopo di ritardare l'esecuzione forzata;
che in tali condizioni il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a - c LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti.
Losanna, 7 settembre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini