BGer 5A_675/2015 |
BGer 5A_675/2015 vom 08.09.2015 |
{T 0/2}
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5A_675/2015
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Sentenza dell'8 settembre 2015 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
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opponente.
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Oggetto
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diritto di risposta,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2015
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dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 11 giugno 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, la causa introdotta da A.________ nei confronti della B.________SA in materia di diritto di risposta (art. 28g segg. CC);
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che con sentenza 20 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto da A.________ contro tale decisione pretorile, siccome tardivo;
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che la Corte cantonale ha pure rilevato a titolo abbondanziale l'infondatezza del rimedio: non avendo ricevuto nei termini assegnati né il pagamento dell'anticipo delle spese né la documentazione attestante l'avvenuto versamento, a ragione il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli;
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che con ricorso 30 agosto 2015 A.________ chiede al Tribunale federale di "redimere la questione " e, implicitamente, di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii);
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che in concreto la ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione principale del giudizio cantonale relativa alla tardività del reclamo, limitandosi a ribadire la tempestività del pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie in prima istanza;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diviene priva d'oggetto;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 settembre 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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