BGer 5A_675/2015
 
BGer 5A_675/2015 vom 08.09.2015
{T 0/2}
5A_675/2015
 
Sentenza dell'8 settembre 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
opponente.
Oggetto
diritto di risposta,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione 11 giugno 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, la causa introdotta da A.________ nei confronti della B.________SA in materia di diritto di risposta (art. 28g segg. CC);
che con sentenza 20 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto da A.________ contro tale decisione pretorile, siccome tardivo;
che la Corte cantonale ha pure rilevato a titolo abbondanziale l'infondatezza del rimedio: non avendo ricevuto nei termini assegnati né il pagamento dell'anticipo delle spese né la documentazione attestante l'avvenuto versamento, a ragione il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli;
che con ricorso 30 agosto 2015 A.________ chiede al Tribunale federale di "redimere la questione " e, implicitamente, di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii);
che in concreto la ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione principale del giudizio cantonale relativa alla tardività del reclamo, limitandosi a ribadire la tempestività del pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie in prima istanza;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diviene priva d'oggetto;
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 settembre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini