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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_404/2015
Sentenza del 9 settembre 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo.
Oggetto
progetto stradale,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è proprietario delle particelle www e yyy, la Comunione ereditaria fu B.________ è intestataria della zzz di Arbedo-Castione. Questi fondi sono interessati dal progetto, contemplato dal piano dei trasporti del Bellinzonese, relativo alla ristrutturazione della locale stazione e di attuazione del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia. Esso prevede, in particolare, la realizzazione di un nuovo terminale dei bus e un'area di interscambio tra il traffico pubblico e quello privato, che utilizzerà anche il sedime della particella xxx di proprietà del Comune, per creare un accesso supplementare al terminale dei bus.
B.
A.________, all'epoca assistito da un legale, si è opposto al progetto, facendo valere ch'esso gli precluderebbe la possibilità di un accesso diretto a uno dei suoi fondi. Con risoluzione del 21 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione. Adito dall'insorgente, con giudizio del 6 luglio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, integrando e modificando il progetto stradale per quanto concerne l'accesso alla particella yyy e rinviando gli atti al Governo affinché lo modifichi per quanto attiene all'accesso al fondo www.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di esperire un sopralluogo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. Inoltrato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.3. Nella misura in cui la decisione impugnata rinvia gli atti al Consiglio di Stato affinché modifichi l'accesso alla particella www, non si è in presenza di una decisione finale (art. 90 LTF), ma incidentale (art. 93 LTF). Essa è nondimeno, eccezionalmente, direttamente impugnabile poiché non lascia alcuna latitudine di apprezzamento e di giudizio al Governo (DTF 140 V 282 consid. 4.2; 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine; 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127).
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, diniego di giustizia, uguaglianza di trattamento), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste condizioni di motivazione.
2.
2.1. Il ricorrente invita il Tribunale federale, in maniera del tutto generica, a "controllare" se all'impugnata decisione abbia partecipato il giudice cantonale Marco Lucchini, già responsabile della Sezione dei ricorsi del Consiglio di Stato e segnatamente se questi, all'epoca, abbia avuto o meno a che fare con l'incarto in esame.
2.2. Ora, dal "rubrum" della decisione impugnata risulta chiaramente che detto giudice ha partecipato al contestato giudizio, per cui questo fatto era manifestamente noto al ricorrente prima dell'inoltro del ricorso in esame. Conformemente al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), gli spettava quindi, ritenuto ch'egli ha partecipato alla procedura ricorsuale dinanzi al Governo cantonale, addurre e dimostrare concretamente eventuali motivi di prevenzione del giudice implicitamente ricusato, e non al Tribunale federale esaminare tale questione d'ufficio. Per di più, osservato che la composizione del Tribunale cantonale amministrativo è notoria, essendo pubblicata sull'annuario della Repubblica e Cantone Ticino, come peraltro lo era l'attività precedentemente svolta dal magistrato in questione, nulla impediva al ricorrente di formulare, se del caso, una domanda di ricusazione nella sede cantonale (art. 52 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm). È quindi dubbio se il diritto d'invocare la composizione asseritamente irregolare della Corte cantonale non sia perento (DTF 132 II 485 consid. 4.3 e rinvii pag. 496). D'altra parte, accertato al momento della notifica della contestata decisione che detto giudice figurava nella composizione della Corte e che, pertanto, egli non ha riconosciuto in sé il motivo di ricusarsi implicitamente addotto dal ricorrente (partecipazione alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, art. 50 lett. b LPAmm), quest'ultimo avrebbe potuto inoltrare una domanda di revisione (art. 57 lett. d in relazione con l'art. 54 cpv. 3 LPAmm). La questione di sapere se pertanto egli abbia o meno esaurito i rimedi di diritto offerti dalla legislazione cantonale non dev'essere comunque esaminata oltre (cfr. DTF 136 I 341). In effetti, come visto, per il ricorrente era manifesto che il magistrato interessato, indicato nella composizione della Corte cantonale, ha partecipato al giudizio impugnato (DTF 128 V 82), motivo per cui dinanzi al Tribunale federale gli spettava comprovare e dimostrare, motivandola secondo le esigenze dell'art. 42 LTF, l'implicita censura di una sua mancata astensione. Essa è quindi inammissibile per carenza di motivazione.
2.3. Le censure ricorsuali, in particolare quelle contenute nella "premessa indispensabile", esulano dall'oggetto del litigio e, pertanto, non possono essere esaminate.
2.4. Gli accenni di critica mossi alla decisione impugnata non si confrontano del tutto con le differenti ed esaurienti motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata, e sono pertanto inammissibili per carenza di motivazione. Il ricorrente si limita in effetti a ribadire, peraltro in maniera appellatoria, che la soluzione da lui formulata nella sede cantonale inerente all'accesso alla particella www, rappresenterebbe una proposta più corretta e meno costosa rispetto ai costi del contestato progetto. Egli neppure tenta tuttavia di spiegare perché le soluzioni ritenute dai giudici cantonali, compiutamente motivate e con le quali non si confronta, sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrarie, sia nella motivazione che nel risultato (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72, 49 consid. 3.4 pag. 53).
3.
3.1. Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo e quella di esperire un sopralluogo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, al Municipio di Arbedo-Castione, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 9 settembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri