BGer 6B_684/2015 |
BGer 6B_684/2015 vom 01.10.2015 |
{T 0/2}
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6B_684/2015
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Sentenza del 1° ottobre 2015 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Rüedi,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6901 Lugano,
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opponenti.
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Oggetto
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Liberazione condizionale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 27 maggio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Il 27 gennaio 2009 A.________ (nato il 1° aprile 1989) è stato riconosciuto dalla Corte delle assise criminali di Locarno autore colpevole di omicidio intenzionale e di pornografia. Egli è stato condannato alla pena detentiva di dieci anni, da dedursi il periodo di carcerazione preventiva alla quale è stato sottoposto dal 2 febbraio 2008 al 27 gennaio 2009.
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Contro il giudizio di condanna, l'imputato ha adito dapprima l'allora Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello ed in seguito il Tribunale federale, che hanno respinto i ricorsi con sentenze del 17 giugno 2009, rispettivamente dell'11 marzo 2010 (causa 6B_656/2009).
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A.________ sconta attualmente la pena presso lo stabilimento carcerario di B.________ a X.________. I due terzi della pena sono stati raggiunti il 2 ottobre 2014, mentre la fine ordinaria della sua esecuzione cadrà il 1° febbraio 2018.
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B. Con decisione del 18 settembre 2014 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato a A.________ la liberazione condizionale e ha contestualmente disposto il collocamento del detenuto nel carcere aperto, con il beneficio del regime del lavoro esterno giusta l'art. 77a CP.
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C. Contro il diniego della liberazione condizionale, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Il reclamo, intimato per osservazioni al Giudice dei provvedimenti coercitivi, al Ministero pubblico e alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, è stato respinto dalla Corte cantonale con sentenza del 27 maggio 2015.
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D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare pure la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi e di concedergli la liberazione condizionale. Postula l'estromissione dagli atti della risposta e della duplica presentate dinanzi alla CRP dalla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. Il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
1. Emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), la sentenza della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di massima ammissibile.
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2. Invocando il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), il ricorrente chiede di potersi esprimere personalmente in questa sede. La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale è di principio scritta e le parti non hanno diritto a un dibattimento orale, il quale riveste carattere eccezionale (cfr. art. 57 LTF; sentenza 2C_844/2009 del 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non pubblicato in: DTF 137 II 40; Stefan Heimgartner/Hans Wiprächtiger, in: Basler Kommentar BGG, 2aed., 2011, n. 1 segg. all'art. 57). La richiesta deve essere convenientemente motivata dal ricorrente, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in: Pra 2012 n. 91 pag. 606 segg.). Al riguardo, egli si limita ad invocare l'art. 29 Cost., disattendendo che dalla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi risulta come in prima istanza egli ha rinunciato ad essere sentito di persona a favore di una presa di posizione scritta. Formulata genericamente in questa sede, la domanda è inammissibile. Peraltro, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non sancisce in generale un diritto per l'interessato di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità chiamata a statuire (DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b). I documenti acquisiti agli atti sono del resto sufficienti per un esame della legalità del ricorso.
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Erwägung 3 |
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 390 cpv. 2 CPP, adducendo che la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi non avrebbe avuto qualità di parte nella procedura ricorsuale dinanzi alla CRP, sicché la risposta al reclamo contro il diniego della liberazione condizionale avrebbe dovuto essere estromessa dagli atti. Sostiene che detta Commissione rivestirebbe un ruolo consultivo non giudicante, quasi peritale, per cui, quantomeno per una questione di imparzialità, si sarebbe giustificato di negarle la legittimazione a presentare osservazioni al reclamo.
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3.2. Giusta l'art. 390 cpv. 2 prima frase CPP, se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. Poiché la procedura della liberazione condizionale non è retta direttamente dal CPP, ma dal diritto cantonale, nella fattispecie l'art. 390 cpv. 2 CPP è stato applicato dalla CRP a titolo di diritto cantonale suppletorio (art. 439 cpv. 1 CPP, art. 12 della legge cantonale sulle esecuzioni delle pene e delle misure per gli adulti, del 20 aprile 2010; DTF 141 IV 187 consid. 1.1). In tale ambito, il potere cognitivo del Tribunale federale è quindi limitato all'arbitrio (sentenza 6B_158/2013 del 25 aprile 2013 consid. 2.1).
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3.3. Risulta che al patrocinatore del ricorrente è stata inviata copia per conoscenza della comunicazione del 30 settembre 2014 della CRP che, richiamando esplicitamente l'art. 390 cpv. 2 CPP, assegnava tra gli altri alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi un termine di dieci giorni per presentare le osservazioni al reclamo. Gli è inoltre stata trasmessa, sempre per conoscenza, copia della proroga di venti giorni, concessa il 3 ottobre 2014 dalla CRP su istanza del Presidente della Commissione. Quest'ultima ha poi presentato le sue osservazioni, sfavorevoli al reclamante, il 31 ottobre 2014. Ci si può chiedere se, in tali circostanze, la richiesta di estromissione delle osservazioni della Commissione, formulata dal reclamante soltanto con la replica del 13 novembre 2014, non debba essere giudicata tardiva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con riferimento al principio della buona fede, non è infatti ammissibile sollevare censure formali, che avrebbero potuto essere proposte in modo conforme alla legge già in un precedente stadio processuale, solo più tardi, attendendo il possibile esito sfavorevole della procedura (DTF 132 III 497 consid. 3.3 pag. 508; 121 I 30 consid. 5f pag. 38 e rinvii). La questione può comunque rimanere indecisa, ritenuto che la censura è in ogni caso inammissibile.
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In effetti, la Corte cantonale ha rilevato che la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi era stata interpellata, nella procedura relativa alla liberazione condizionale, dal Giudice dei provvedimenti coercitivi in applicazione dell'art. 75a CP (in relazione con l'art. 64 cpv. 1 CP, avendo il ricorrente commesso un omicidio intenzionale). Ha quindi spiegato di avere dato alla Commissione, siccome intervenuta nella procedura, la possibilità di esprimersi anche sul reclamo, rilevando altresì che il ricorrente ha potuto determinarsi compiutamente sulle osservazioni della Commissione. In questa sede, il ricorrente non si confronta con quest'argomentazione, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni sarebbe lesiva del diritto. Egli prescinde in particolare dalla partecipazione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi nella procedura dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi e non fa valere la violazione delle citate disposizioni. Il ricorrente disattende inoltre che, come visto, nella fattispecie l'art. 390 cpv. 2 CPP è stato applicato dalla Corte cantonale a titolo di diritto cantonale suppletorio, sicché gli spettava dimostrare, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, che tale sussunzione sarebbe non soltanto opinabile, ma addirittura manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (cfr., sulle esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 ).
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Erwägung 4 |
4.1. Il ricorrente critica la valutazione della prognosi riguardante il suo comportamento futuro. Pone l'accento sul fatto ch'egli già beneficia del lavoro esterno e di congedi svoltisi senza problemi. Sostiene che, siccome questi alleggerimenti dell'esecuzione della pena presuppongono l'assenza di un rischio di recidiva, non vi sarebbe spazio per una valutazione diversa della prognosi in relazione alla decisione sulla liberazione condizionale. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere dato un peso eccessivo al fatto che non ha ancora ultimato la formazione professionale, il calo del suo rendimento nell'apprendimento essendo soprattutto riconducibile al cambiamento di regione linguistica e alla necessità di imparare una nuova lingua. Adduce che le sanzioni disciplinari inflittegli durante l'esecuzione della pena non riguarderebbero infrazioni gravi e non sarebbero sufficienti per fondare l'esistenza di un rischio di recidiva. Ritiene inoltre poco chiaro il giudizio impugnato laddove gli addebita l'assenza di una
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4.2. Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP, quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. Questa disposizione rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione, in quanto non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in libertà (cfr. art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP), ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o delitti. Detto altrimenti, per la concessione della liberazione condizionale non è più necessaria una prognosi positiva, ma è sufficiente che la stessa non sia negativa (DTF 133 IV 201 consid. 2.2). In quest'ultima fase dell'esecuzione della pena, l'interessato deve prepararsi alla vita in libertà. A questo scopo di prevenzione speciale, si contrappongono i bisogni di tutela della comunità, ai quali deve essere attribuito un peso maggiore più il valore del bene giuridico minacciato è alto (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 125 IV 113 consid. 2a). La prognosi relativa al comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo a una valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità e del suo comportamento durante l'esecuzione della pena, come pure del suo nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 3). Nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale le competenti autorità beneficiano di un potere di apprezzamento e il Tribunale federale interviene nella valutazione delle prospettive d'emendamento solo quando eccedano o abusino di tale potere, violando così il diritto federale (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 119 IV 5 consid. 2).
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4.3. La Corte cantonale ha accertato che, conformemente al piano di esecuzione della sanzione penale, il ricorrente è stato trasferito il 16 febbraio 2010 dal carcere "C.________" al penitenziario di D.________, nel Canton Y.________. Questo trasferimento mirava in particolare a favorire in lui un cambiamento personale con una presa di coscienza e una corretta valutazione dei fatti alla base della sua condanna. La CRP ha rilevato che il primo periodo di espiazione della pena non si è svolto positivamente: oltre alle prestazioni scolastiche giudicate insoddisfacenti, il ricorrente è incorso tra il maggio del 2010 e il giugno del 2011 in quattro sanzioni disciplinari (per possesso di un telefono cellulare, per avere detenuto materiale vietato di carattere pornografico, per comportamento incivile sul terreno da gioco e per essersi rifiutato di recarsi al lavoro). Poiché il ricorrente non aveva in tali circostanze dimostrato di avere intrapreso il necessario progresso personale e di non sapere a quel momento controllare la propria impulsività, che contribuiva alla sua pericolosità sociale, una prima domanda di congedo era stata respinta nel settembre del 2011. Il regime degli alleggerimenti di pena è quindi iniziato soltanto dall'aprile del 2012 con la concessione del primo congedo ed è poi proseguito, nel luglio del 2012, con il trasferimento del ricorrente nella sezione aperta del penitenziario di D.________, al fine di permettergli di riprendere il suo apprendistato di montatore di impianti sanitari presso la scuola professionale di Y.________. Contestualmente si sono svolte in modo positivo le sedute presso lo psicoterapeuta del penitenziario.
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La progressione nell'esecuzione della pena si è però interrotta nel maggio del 2013, quando la direzione del penitenziario di D.________ ha comunicato alle autorità ticinesi di non volere più autorizzare la formazione professionale all'esterno siccome non più meritevole di fiducia, ritenuto ch'egli aveva di nuovo violato il regolamento carcerario (nel marzo del 2013 per la mancata frequentazione di un corso e il rientro tardivo, e nel maggio del 2013 per un'uscita malgrado l'annullamento dei corsi professionali). Sempre secondo gli accertamenti della CRP, il ricorrente ha altresì mostrato disinteresse e arroganza riguardo ai corsi di cultura generale e di lingua francese impartiti all'interno della struttura, che non ha frequentato per almeno quindici giorni, mentre per quanto concerne il tirocinio ha ottenuto una media del 4,1, ritenuta appena sufficiente.
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Dopo essere stato ricollocato in carcere chiuso, su suggerimento della direzione del penitenziario il ricorrente è stato trasferito il 10 marzo 2014 presso la sezione aperta dello stabilimento carcerario di B.________, nel Comune bernese di X.________, ritenuto sufficientemente vicino alla scuola professionale di Y.________ per permettergli di riprendere il tirocinio nel frattempo interrotto e considerato fondamentale per la sua risocializzazione. La Corte cantonale ha poi rilevato che, secondo il rapporto del 21 luglio 2014 della direzione del carcere di B.________, il ricorrente in poco tempo si è inserito bene nella nuova struttura, pur osservando che inizialmente nei confronti del personale di custodia egli ha tenuto un comportamento collerico e a volte pretenzioso. Sempre in base a questo rapporto, il ricorrente ha tuttavia ancora difficoltà a controllare le proprie emozioni nei momenti ricreativi e sportivi. Egli si distanzia dal delitto commesso, ma una sua vera presa di coscienza dell'infrazione è difficilmente valutabile. La precedente istanza ha accertato che la mancanza di un'introspezione verso i fatti oggetto di condanna trova conferma nelle sue dichiarazioni di fronte alla direzione del carcere di B.________ nell'ambito dell'allestimento del piano di esecuzione della pena dell'aprile del 2014 e ha rilevato che la stessa direzione ha espresso preavviso favorevole al passaggio al regime del lavoro esterno, cui potrebbe seguire, in caso di svolgimento positivo, la concessione della liberazione condizionale.
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La Corte cantonale ha pure richiamato il preavviso del 23 luglio 2014 dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, che ha rilevato il ritardo nella progressione del piano di esecuzione della sanzione penale, posto come il ricorrente avrebbe dovuto concludere la sua formazione professionale entro il termine dei due terzi della pena. Tale autorità si è quindi espressa negativamente sulla liberazione condizionale, ma favorevolmente per quanto concerne il passaggio al regime del lavoro esterno. La CRP ha infine riassunto la valutazione del 5 settembre 2014 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che ha espresso un avviso negativo sulla liberazione condizionale, pronunciandosi nondimeno favorevolmente sulla concessione del lavoro esterno ed auspicando una rivalutazione della situazione dopo alcuni mesi.
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Sulla scorta di una valutazione complessiva degli esposti elementi, i giudici cantonali hanno rilevato come durante l'esecuzione della pena il ricorrente ha avuto più volte atteggiamenti sia irrispettosi delle regole sia di disimpegno nei confronti della sua formazione professionale, che hanno concorso a fare interrompere il suo tirocinio e a cambiare penitenziario, ritardando la progressione verso la sua risocializzazione e la liberazione. Secondo la precedente istanza, le ricadute nelle violazioni del disciplinamento carcerario, seppure non di gravità estrema, valutate congiuntamente con un discontinuo impegno scolastico e professionale, con le difficoltà a controllare la propria emotività nel caso di confronti e con l'assenza di una reale presa di coscienza e responsabilità dei fatti alla base della condanna, portano alla formulazione di una prognosi negativa riguardo alla liberazione condizionale. La CRP ha stabilito che in questa fase si giustificava per contro di ammettere il ricorrente al beneficio del lavoro esterno, l'eventuale concessione della liberazione condizionale dovendo essere valutata nuovamente in seguito, sulla base dell'evoluzione del suo comportamento.
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4.4. Il ricorrente non si confronta con l'insieme degli esposti accertamenti e con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale, sostanziando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF un esercizio abusivo del potere di apprezzamento. Si limita a contestare genericamente un rischio di recidiva, richiamando sia i congedi finora concessi, che si sarebbero svolti senza particolari problemi, sia il beneficio del lavoro esterno, sottolineando che questi alleggerimenti dell'esecuzione della pena già presuppongono che non vi sia da attendersi la commissione di nuovi reati. Tuttavia, come riconosce del resto egli medesimo, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'ottenimento di congedi non è di per sé determinante per la prognosi relativa alla liberazione condizionale, la quale non è limitata al breve periodo del congedo, ma ha per oggetto il comportamento del detenuto durante tutto il periodo di prova e anche oltre (cfr. sentenze 6B_521/2011 del 12 settembre 2011 consid. 2.4 e 6B_1074/2009 del 28 gennaio 2010 consid. 2.1). Non vi è quindi di principio incongruenza nel fatto che le autorità hanno concesso al ricorrente i congedi e il lavoro esterno, rifiutandogli per contro la liberazione condizionale a motivo di una prognosi negativa.
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Nel gravame, il ricorrente sminuisce inoltre la sua responsabilità nel mancato completamento della formazione professionale, attribuendola sostanzialmente al cambiamento di regione linguistica. Disattende tuttavia che la Corte cantonale ha accertato in modo scevro d'arbitrio e pertanto vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), ch'egli si è rifiutato di frequentare taluni corsi, dimostrando disinteresse per la sua formazione e contribuendo con il suo comportamento ad interrompere il tirocinio. Adduce poi che le sanzioni disciplinari inflittegli non riguarderebbero violazioni gravi del regolamento carcerario e non sarebbero sufficienti per ammettere un rischio di recidiva. Rimprovera inoltre alla CRP di non avere spiegato su quali basi ha fondato le considerazioni relative al suo carattere e all'assenza di una presa di coscienza relativamente al reato commesso. La Corte cantonale ha invero riconosciuto come tali violazioni disciplinari non siano state di "estrema gravità", ma ha ritenuto in modo sostenibile ch'esse confortavano la constatazione secondo cui il ricorrente palesava difficoltà ad accettare e a rispettare le disposizioni di esecuzione della pena. D'altra parte, i giudici cantonali non hanno fondato la prognosi sfavorevole sulle sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente, ma su una valutazione complessiva del suo comportamento e della sua personalità. Come visto, hanno quindi tenuto conto anche del suo disimpegno verso la formazione scolastica e professionale, della sua difficoltà a controllare l'emotività quando è posto dinanzi a un confronto e di una mancata elaborazione da parte sua dei fatti per i quali è stato condannato. Al riguardo, la Corte cantonale ha fondato il proprio giudizio sul rapporto del 21 luglio 2014 della direzione del penitenziario di B.________, sul preavviso del 23 luglio 2014 dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e sulla valutazione del 5 settembre 2014 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. Ora, il ricorrente non considera questi atti, facendone anzi astrazione ed omettendo del tutto di confrontarvisi. Disattende altresì che giusta l'art. 75 cpv. 4 CP il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione. Alla luce delle esposte circostanze, rilevato che la ritrosia del ricorrente nel portare avanti e concludere la propria formazione professionale nonché il suo immutato atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto dell'infrazione potevano essere valutati negativamente sotto il profilo della prognosi, non può essere rimproverato alla CRP di avere abusato o ecceduto nel proprio potere di apprezzamento negando allo stato attuale la liberazione condizionale (cfr. sentenza 6B_93/2015 del 19 maggio 2015 consid. 5.6). La questione di un ulteriore alleggerimento dell'esecuzione della pena dovrà nondimeno essere riesaminata dall'autorità cantonale nel prosieguo della procedura, tenendo conto in particolare del comportamento del ricorrente dopo il passaggio al regime del lavoro esterno.
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5. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. La cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
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5. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° ottobre 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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