BGer 1C_519/2015 |
BGer 1C_519/2015 vom 13.10.2015 |
{T 0/2}
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1C_519/2015
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Sentenza del 13 ottobre 2015 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Merkli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________SA,
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2. B.________SA,
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patrocinate dagli avv. Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nassif,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 settembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: |
A. Il 27 febbraio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, integrata da ultimo con complemento dell'11 marzo 2015, nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di C.________ e altri, tra l'altro per concorso in usura pluriaggravata, concorso in infedeltà patrimoniale pluriaggravata e concorso in false comunicazioni sociali in danno delle società dei soci o dei creditori. L'autorità estera ha pertanto chiesto il sequestro di documentazione relativa a conti bancari svizzeri intestati o riconducibili agli inquisiti.
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B. Con decisione di chiusura parziale del 19 maggio 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MPC) ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione, tra la quale parte di quella sequestrata presso A.________SA e B.________SA a X.________. Adita da queste società, con sentenza del 25 settembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il gravame.
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C. A.________SA e B.________SA impugnano questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di modificarla nel senso di annullare quella di chiusura.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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Erwägung 2 |
2.1. Riguardo al caso particolarmente importante, le ricorrenti sostengono che occorrerebbe stabilire se il Procuratore pubblico (PP) possa disattendere un accordo tra loro e il precedente PP, concluso dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, che avrebbe precluso loro "de facto" di far capo ai rimedi di diritto previsti dalla procedura di dissigillamento (art. 248 CPP), senza che sarebbero intervenuti fatti nuovi tali da giustificare la pretesa violazione dell'accordo e, di riflesso, violando i principi della buona fede e dell'affidamento giusta gli art. 3 cpv. 2 lett. a CPP, 5 cpv. 3, nonché 9 Cost. Ciò poiché nell'ambito di un'udienza di dissigillamento svoltasi il 16 luglio 2013 dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, quest'ultimo ha stralciato dai ruoli la procedura giusta l'art. 248 CPP, in quanto divenuta priva d'oggetto in seguito all'accordo. Le parti avevano infatti concordato un'udienza per incombenti concernente la levata dei sigilli, per valutare se e quali documenti potessero essere restituiti alle ricorrenti o semmai parzialmente segretati per rapporto agli interessi di terzi estranei al procedimento. Le ricorrenti ammettono che, come previsto dall'accordo, il 1° ottobre 2013 ha avuto luogo la cernita della documentazione, nel quadro della quale esse avevano dato il consenso alla trasmissione semplificata di una parte della stessa.
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2.2. Ora, il fatto che un altro PP, quasi due anni dopo la definizione dell'accordo litigioso, sulla base delle risultanze di un complemento rogatoriale dell'11 marzo 2015 che evidenzia una relazione oggettiva tra le società ricorrenti e i reati perseguiti all'estero abbia deciso di trasmettere tutta la documentazione sequestrata, rappresenta soltanto una nuova differente valutazione dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere: le ricorrenti al proposito non dimostrano, ciò che è decisivo, che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Del resto, insistendo su una pretesa tutela di terzi non coinvolti nel procedimento estero (vedi al riguardo l'art. 10 cpv. 1 AIMP, RS 351.1, abrogato nel 1996), le ricorrenti disattendono che, secondo il diritto in vigore, tale qualità non osta alla concessione dell'assistenza (sentenze 1C_512/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2.2 e 1A.62/2006 del 27 giugno 2006 consid. 5.1; DTF 122 II 367 consid. 1e pag. 370) : esse parrebbero disattendere che l'invocato accordo non potrebbe scardinare la prassi vigente in materia di assistenza giudiziaria, rettamente applicata dall'istanza precedente.
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Non si è quindi in presenza di una violazione di elementari principi procedurali (art. 84 cpv. 2 LTF), ma semplicemente di un diverso apprezzamento probatorio, ciò che non fa assumere alla vertenza la qualità di un caso particolarmente importante.
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3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 13 ottobre 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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