Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_512/2014
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Sentenza del 22 ottobre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Niquille, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Felice Dafond,
opponente.
Oggetto
risoluzione immediata del contratto di lavoro,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2014
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ ha lavorato presso il
Bar C.________, prima alle dipendenze di D.________, dal 1° aprile 2005 al 31 luglio 2007, poi della A.________ SA, la quale aveva dal 1° agosto 2007 ripreso la gestione dell'esercizio pubblico;
che il dipendente è stato assente per malattia dal 28 settembre al 23 ottobre 2007 e dal 25 ottobre 2007 al 20 aprile 2008;
che il 27 dicembre 2007 il datore di lavoro gli ha notificato la disdetta immediata del contratto rimproverandogli di avere gestito con negligenza le derrate alimentari, di essere stato assente ingiustificato, di avere rifiutato d'incontrare l'amministratrice della società e di avere in definitiva minato il rapporto di fiducia con il suo atteggiamento;
che il 1° aprile 2008 B.________ ha avviato una causa civile davanti al Pretore di Lugano postulando la condanna della A.________ SA a pagargli la somma di fr. 74'936.75 più interessi, ridotta a fr. 56'850.50 nel corso della procedura, per stipendio ordinario e straordinario arretrato, vacanze non godute, indennità per licenziamento ingiustificato, torto morale e spese legali pre-processuali;
che il Pretore, pronunciatosi il 4 marzo 2013, ha accolto la petizione per fr. 29'380.45 con interessi al 5 % dal 27 dicembre 2007;
che la convenuta ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che la petizione fosse accolta limitatamente a fr. 5'883.70, subordinatamente a fr. 13'074.25;
che la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, con sentenza del 7 luglio 2014, ha accolto parzialmente l'appello e ridotto a fr. 26'214.25 più interessi al 5 % dal 27 dicembre 2007 la somma riconosciuta all'attore;
che la A.________ SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile datato 9 settembre 2014, chiedendo in via principale che sia annullata la sentenza cantonale e " riconosciuta la legittimità del licenziamento con effetto immediato del 27 dicembre 2007", in via subordinata che sia " riconosciuto che al licenziamento ordinario, il signor B.________ si vede riconosciute le indennità ridotte all'80 % in applicazione dell'art. 23 CCNL, nonché una mensilità ex art. 337c CO, oltre alle mensilità di dicembre 2007 e gennaio 2008, segnatamente come già posto in petitum nell'appello presso la Corte cantonale ";
che B.________ propone di respingere il ricorso con risposta del 7 ottobre 2014, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata;
che al ricorso è stato conferito effetto sospensivo con decreto presidenziale del 27 ottobre 2014;
che il ricorso, presentato dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), è di principio ammissibile;
che la domanda principale di accertamento della liceità del licenziamento per motivi gravi è inammissibile, perché presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 2 LTF);
che, oltre tutto, essendo aperta la via dell'azione di condanna (effettivamente avviata dall'opponente), la domanda di accertamento sarebbe comunque improponibile (sentenze 4A_80/2013 del 30 luglio 2013 consid. 6.4 e 4C.357/2002 del 4 aprile 2003 consid. 1.2);
che per le stesse ragioni è inammissibile anche la domanda subordinata di accertamento delle diverse indennità che andrebbero riconosciute all'attore, per di più non quantificate (cfr. sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 consid. 2);
che, volendo nondimeno considerare sufficiente il rinvio alle domande presentate in sede di appello, il ricorso si avvererebbe comunque inammissibile;
che la Corte cantonale, prima di esaminare nel merito l'applicazione dell'art. 337 CO, ha rimproverato alla convenuta un difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per non essersi confrontata con l'argomentazione del Pretore secondo la quale il licenziamento immediato non era stato preceduto da un avvertimento;
che la ricorrente non considera affatto questa motivazione nel proprio gravame e contravviene pertanto anche in questa sede alla regola secondo la quale, se una sentenza cantonale si fonda su più motivazioni alternative ed indipendenti, occorre contestarle tutte in modo formalmente corretto, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4);
che le critiche riguardanti il calcolo del salario dovuto al dipendente in forza dell'art. 23 cpv. 1 CCNL sono inammissibili, dal momento che la ricorrente ammette di non averne contestato l'ammontare davanti al Pretore, come constatato dall'autorità cantonale;
che per quanto riguarda l'indennità per licenziamento ingiustificato riconosciuta dal Pretore e confermata dal Tribunale d'appello, la ricorrente ritiene che " vi è stato un abuso nel libero apprezzamento dell'articolo 337c cpv. 3 CO ", ma motiva tale critica adducendo fatti che non risultano dalla sentenza impugnata e senza censurare per arbitrio quelli che vi sono accertati (art. 106 cpv. 2 e 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3);
che, infine, il ricorso prescinde dalla motivazione della sentenza anche in merito all'asserita mancata considerazione della corta durata del rapporto di lavoro, poiché alla ricorrente sfugge che l'autorità cantonale ha accertato tale circostanza, ma ha soggiunto che occorre tenere conto anche della durata del lavoro svolto presso la medesima struttura alle dipendenze del gestore precedente;
che pertanto il ricorso è inammissibile nel suo insieme e le spese vanno caricate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- per ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti