BGer 1F_26/2015
 
BGer 1F_26/2015 vom 26.10.2015
{T 0/2}
1F_26/2015
 
Sentenza del 26 ottobre 2015
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_404/2015 del 9 settembre 2015.
 
Fatti:
A. Con decisione del 6 luglio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso interposto da A.________ contro un progetto relativo alla ristrutturazione della stazione di Arbedo-Castione e di attuazione del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia.
B. Adito dall'insorgente, con sentenza 1C_404/2015 del 9 settembre 2015 il Tribunale federale ne ha dichiarato inammissibile il ricorso.
C. Avverso questa sentenza il 22 settembre 2015 A.________ presenta una domanda di revisione, completata con scritto dell'11 ottobre 2015, chiedendo al Tribunale federale di annullarla.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.
1.2. L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all'art. 121 LTF, norma da lui nemmeno richiamata, per i quali la revisione può essere domandata, ossia segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), se esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che non risultano dagli atti (lett. d).
Egli insiste sul fatto che non avrebbe potuto sapere che il giudice cantonale Marco Lucchini, già responsabile della Sezione dei ricorsi del Consiglio di Stato, che in sede istruttoria cantonale non ha partecipato al sopralluogo esperito da un altro giudice del Tribunale cantonale amministrativo, avrebbe partecipato, nonostante una pretesa "collisione di interessi", al giudizio della Corte cantonale. Richiama quindi implicitamente l'art. 121 lett. c LTF, nel senso che il Tribunale federale non si sarebbe espresso su una conclusione (in concreto una censura) del suo ricorso, con la quale chiedeva di annullare d'ufficio l'impugnata decisione cantonale alla quale aveva partecipato il citato magistrato.
1.3. Ora, il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa alla pretesa annullabilità d'ufficio della sentenza della Corte cantonale. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una, presentata in maniera processualmente conforme (ipotesi comunque non adempiuta in concreto), non costituisce un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui anche per questa ragione non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3).
1.4. Giova inoltre ricordare che la revisione è inammissibile, rispettivamente non ve n'è dato motivo, qualora l'esame materiale del ricorso sia stato negato sulla base di motivazioni di ordine processuale, per le quali alcune conclusioni procedurali (domanda di assunzione di prove, ecc.) siano rimaste indecise: in tal caso, per la revisione fa difetto la necessaria svista richiesta dall'art. 121 lett. d LTF. Neppure la revisione è data per correggere presunti errori di diritto, come in concreto per la pretesa erronea inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico per carenza di motivazione (sentenze 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 e 5F_7/2012 del 7 settembre 2012 consid. 2.3; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3).
1.5. Del resto, il ricorrente neppure tenta di confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza del 9 settembre 2015, segnatamente con gli argomenti che la sua implicita domanda di ricusa non era manifestamente motivata (art. 42 LTF), che la composizione della Corte cantonale era notoria e che nulla gli impediva di inoltrare una domanda di revisione nella sede cantonale. Per di più, dichiarando di non voler entrare nel merito della sentenza dedotta in revisione, l'istante disattende le esigenze di motivazione, a lui note, imposte dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. D'altra parte, nella misura in cui egli intenderebbe completare la motivazione dell'impugnativa presentata contro la sentenza della Corte cantonale, egli disattende che ciò è unicamente ammissibile durante il termine ricorsuale.
2. La domanda di revisione dev'essere pertanto respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è respinta.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3. Comunicazione all'istante, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 26 ottobre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri