Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_970/2015
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Sentenza del 3 novembre 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali (pagamento unico),
ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2015 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Fatti:
A.
Con sentenza del 13 ottobre 2015 il Tribunale amministrativo federale ha confermato la validità del certificato emesso il 31 maggio 2013 dalla banca B.________ SA di X.________ che attestava il prelievo, quale pagamento unico, di un ammontare d'imposta forfettaria sul conto corrente di cui A.________, residente in Gran Bretagna, è titolare presso la citata banca. Detto certificato è stato emesso in applicazione della Convenzione, conclusa il 6 ottobre 2011 e in vigore dal 1° gennaio 2013, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (Convenzione UK; RS 0.672.936.74) e della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4).
Dopo avere ricordato lo scopo perseguito dalla Convenzione UK e dalla LIFI (la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali appartenenti a persone fisiche residenti in Gran Bretagna e detenuti su conti o depositi che si trovano presso banche svizzere) nonché le modalità previste a tale fine (possibilità di scegliere tra un pagamento unico di un ammontare d'imposta forfettaria o la comunicazione volontaria di determinati dati, con rilascio in entrambi i casi di un certificato e, se non vi è scelta, prelievo del pagamento unico), il Tribunale amministrativo federale ha osservato che, sebbene la banca non avesse rispettato il suo dovere d'informazione nei confronti del titolare del conto riguardo alle possibilità di scelta a sua disposizione (trattandosi di una prescrizione d'ordine e potendo, a determinate condizioni, il titolare del conto agire sul piano civile nei confronti della banca), tale mancanza non influiva tuttavia sulla validità del certificato emesso. Nel merito, pronunciandosi sulla lamentata doppia imposizione fatta valere dall'insorgente, il quale asseriva che, come risultava dai documenti prodotti, gli averi sottoposti al pagamento unico litigioso erano già stati imposti alla fonte, siccome frutto di un risparmio salariale già tassato, l'autorità federale ha negato che ciò fosse il caso: l'imposta alla fonte colpiva infatti il reddito, mentre il pagamento unico concerneva la sostanza, ossia gli averi patrimoniali detenuti su conti bancari. Infine ha, a sua volta, considerato che l'insorgente non poteva (più), come da lui voluto, scegliere la comunicazione volontaria anziché il pagamento unico, essendo tale intenzione manifestamente tardiva, dato che il termine previsto a tale fine nella Convenzione era da tempo scaduto.
B.
Il 23 ottobre 2015 A.________ ha presentato un ricorso nel quale chiede che la sentenza contestata sia riformata nel senso che il pagamento venga annullato e che egli possa scegliere la comunicazione volontaria.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).
2.
2.1. Avendo dei dubbi sulla questione di sapere se il proprio giudizio ricadeva sotto la nozione di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi della LTF (andando a suo avviso il prelievo di un'imposta liberatoria ben oltre lo scambio di informazioni, cfr. sentenza impugnata pag. 18 consid. 10), il Tribunale amministrativo federale, nell'indicazione dei rimedi di diritto, ha precisato che se si era in presenza di un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in tale ipotesi era allora proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica e solo se erano adempiute le esigenze dell'art. 84a LTF, cioè se si trattava di una questione di diritto di importanza fondamentale o per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Se invece non si era confrontati con un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, lo stesso poteva essere impugnato con un ricorso in materia di diritto pubblico da inoltrare entro un termine di 30 giorni dalla notifica.
2.2. Nel caso concreto il quesito di sapere quale rimedio di diritto era effettivamente proponibile (ed è stato proposto) può comunque rimanere indeciso dato che, come esposto di seguito, il ricorso in ogni caso sfugge ad un esame di merito.
3.
3.1. Il ricorrente osserva, con riferimento alla tempestività della propria impugnativa, che il termine ricorsuale di 10 giorni è stato rispettato (affermazione di cui non occorre [cfr. art. 48 cpv. 1 LTF], per i motivi esposti di seguito, verificare l'esattezza). Se ne potrebbe quindi dedurre che egli ritiene che si è in presenza di un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Sennonché, come già accennato, affinché il ricorso sia ammissibile in tale ambito, oltre all'ossequio del termine ricorsuale di 10 giorni, deve anche essere soddisfatta una delle condizioni alternative poste dall'art. 84a LTF. Ora il ricorrente non si è avveduto affatto di questo aspetto. Infatti, egli non spende una parola per spiegare, né è peraltro ravvisabile, in che cosa consiste o in che intravvede la questione giuridica d'importanza fondamentale, rispettivamente, in che vede per altri motivi, un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, disattendendo in tal modo l'obbligo di motivare sancito dall'art. 42 cpv. 2 LTF. Non essendo dimostrato l'adempimento di una delle condizioni esatte dall'art. 84a LTF, da questo profilo il ricorso è irricevibile.
3.2.
3.2.1. Se si volesse invece considerare che oggetto di disamina non è un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e che, quindi, è proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica va rilevato quanto segue. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
3.2.2. Sennonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Nel proprio giudizio il Tribunale amministrativo federale, dopo avere esposto lo scopo e le modalità di applicazione delle normative determinanti, ha spiegato in modo dettagliato perché, benché la banca avesse disatteso il proprio dovere di informazione, il certificato concernente il prelievo dell'imposta forfettaria era comunque valido, precisando al riguardo che il ricorrente poteva agire dinanzi alle istanze civili nei confronti della banca. Detta autorità si è poi pronunciata sulle censure di merito sollevate dall'interessato, in particolare ha illustrato perché non vi era doppia imposizione e, soprattutto, perché la scelta della trasmissione volontaria di dati - a cui si richiamava il ricorrente - era manifestamente tardiva e quindi inattuabile. Ora, oltre al fatto che non si esprime per nulla su parte degli elementi trattati (validità del certificato, tardività della propria scelta), il ricorrente si limita ad affermare che non è un evasore fiscale, che come emerge dagli estratti bancari forniti, i suoi guadagni sono già stati tassati alla fonte, che è vittima di una doppia imposizione, che è sua intenzione dichiarare volontariamente il proprio conto, che è stata lesa la sua buona fede e, infine, che l'agire della banca è illegale. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la dettagliata argomentazione del Tribunale amministrativo federale (sentenza impugnata pag. 5 segg.) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
3.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
4.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alla controparte che oltre a non essere patrocinata non è stata invitata ad esprimersi ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, a B.________ SA e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 3 novembre 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud