BGer 1B_258/2015
 
BGer 1B_258/2015 vom 04.11.2015
{T 0/2}
1B_258/2015
 
Sentenza del 4 novembre 2015
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Attilio Rampini,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.C.________,
3. D.C.________,
patrocinati dall'avv. dott. Giovanna Bonafede,
opponenti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, legittimazione a ricorrere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 18 gennaio 2013 E.C.________ ha presentato al Ministero pubblico un esposto penale nei confronti del suo medico A.________ per il titolo di lesioni colpose gravi. Il denunciante, che si è contestualmente costituito accusatore privato, è deceduto durante l'istruzione penale, il 15 agosto 2014. Dopo la chiusura dell'istruzione, il 12 novembre 2014, il Procuratore pubblico (PP) ha emanato nei confronti del medico un decreto di abbandono del procedimento penale sia per il reato di lesioni colpose gravi sia per quello di omicidio colposo, al quale le indagini erano frattanto state estese.
B. Con sentenza del 16 giugno 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha accolto un reclamo presentato dai congiunti della vittima contro il decreto di abbandono, annullandolo. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti al magistrato inquirente per i suoi incombenti. In sostanza gli ha imposto di designare un altro perito giudiziario allo scopo di chiarire se vi sia stata o meno una violazione delle regole dell'arte medica.
C. A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. Il ricorrente contesta essenzialmente la legittimazione dei congiunti della vittima a presentare il reclamo contro il decreto di abbandono.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale, poiché la CRP ha rinviato gli atti al PP per continuare la procedura, eseguendo in particolare ulteriori atti istruttori. Costituisce pertanto una decisione incidentale che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4).
1.2. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), nel diritto penale di natura giuridica (cfr. sentenze 1B_56/2015 del 29 luglio 2015 consid. 1.2 e 1B_363/2013 del 12 maggio 2015 consid. 2.2 destinate a pubblicazione), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno ch'esse non appaiano d'acchito evidenti (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4).
1.3. Il ricorrente sostiene che se la Corte cantonale avesse negato la legittimazione ricorsuale ai congiunti della vittima, il decreto di abbandono sarebbe cresciuto in giudicato. Ritiene che il ricorso al Tribunale federale sarebbe ammissibile, siccome consentirebbe di abbandonare immediatamente il procedimento penale, evitando chiarimenti istruttori dispendiosi, defatigatori ed inutili.
Con questa generica argomentazione, seppure la CRP non esponga in modo circostanziato la legittimazione dei congiunti della vittima, in particolare indicando la natura delle pretese civili da loro formulate, il ricorrente non motiva un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che non è ravvisabile in un semplice danno di fatto, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa (DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4). In particolare, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che lo svolgimento di un procedimento penale, e gli inconvenienti ad esso legati, non comportano di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, che non possa essere riparato ulteriormente mediante una decisione finale favorevole all'imputato (cfr. DTF 133 IV 288 consid. 3.1; 133 IV 139 consid. 4; sentenza 1C_585/2013 del 17 settembre 2013 consid. 1.2.1, in: AJP 2014 pag. 126 seg.). Analogamente, nemmeno una decisione di rinvio allo scopo di eseguire ulteriori atti istruttori provoca quindi un pregiudizio irreparabile per l'imputato, indipendentemente dagli aspetti processuali sollevati dal ricorrente (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 5.2.2).
Quanto all'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, il Tribunale federale ha rilevato che questa disposizione deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 1C_585/2013, citata, consid. 1.2.2; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4, in: Pra 2009 n. 115 pag. 787 segg.). Il ricorrente adduce, come visto in modo generico, che i chiarimenti istruttori sarebbero dispendiosi, defatigatori ed inutili. Disattende tuttavia che una parte non trascurabile dell'istruzione penale è già stata eseguita dal PP e che la decisione di rinvio è circoscritta ad un'ulteriore perizia. Per quali ragioni, tenuto conto di questi elementi, la procedura probatoria rimanente sarebbe dispendiosa il ricorrente non spiega con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48). In concreto, non sono di conseguenza ravvisabili seri motivi per ritenere che, dopo l'esperimento di questa perizia, l'istruzione non potrà essere terminata rapidamente.
1.4. In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non risultano adempiute nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito. Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere ripresentate contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
2. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni