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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_494/2014
Sentenza del 5 novembre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Hohl,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,
contro
1. F.________AG,
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
2. E.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
3. A.________SpA,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
opponenti.
Oggetto
cessione,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La C.________GmbH ha convenuto in giudizio la D.________AG e E.________ e ha chiesto, con petizione 30 novembre 2011, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud di condannarli a versarle fr. 1'430'000.-- a titolo di risarcimento danni. Il 20 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto che l'attrice fosse astretta a prestare una cauzione per spese e ripetibili di fr. 90'000.--. Il 6 febbraio 2012 quest'ultima ha notificato alla Pretura la cessione del credito e ha domandato la sostituzione della parte attrice, con uno scritto del seguente tenore:
"NOTIFICA DI CESSIONE DI CREDITO
Onorevole signor Pretore,
con la presente, la C.________GmbH, Zugo e la B.________SA, Lugano notificano ai sensi dell'art. 83 CPC che a seguito di avvenuta cessione (alienazione) del credito litigioso di cui alla petizione 30.11.2011, presentata dalla parte cedente, la B.________SA, Lugano, rappresentata dal signor G.________, subentra nella causa assumendosi tutte le responsabilità per il pagamento delle spese giudiziarie (in senso lato), secondo quanto stabilito dalla legge.
L'attrice subentrante, B.________SA, continuerà ad essere rappresentata in causa dall'avv. Daniele Timbal.
La causa continuerà pertanto tra la predetta subentrante e i convenuti.
La presente notifica è sottoscritta dalla C.________GmbH anche per consenso.
Si chiede l'intimazione della presente istanza anche alle parti convenute quale notifica della cessione del credito ex art. 167 CO".
Con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012 il Pretore ha dato atto della sostituzione dell'attrice originaria con la B.________SA, rinviando al merito la valutazione della cessione del credito.
In sede di risposta (16 e 20 marzo 2012) i convenuti hanno sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di B.________SA. La convenuta ha anche denunciato la lite alla A.________SpA, la quale ha pure sollevato tale eccezione (risposta 2 aprile 2012). Le parti hanno poi replicato e duplicato. Il 18 settembre 2012 è stato dichiarato il fallimento della C.________GmbH.
All'udienza d'istruttoria del 5 novembre 2012 il Pretore ha accolto, nonostante l'opposizione della B.________SA, la richiesta dei convenuti e della denunciata in lite di esaminare preliminarmente la predetta eccezione, che ha respinto con decisione 12 novembre 2012 (rettificata il 21 novembre 2012).
B.
Con sentenza 26 giugno 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto sia l'appello della convenuta sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ha respinto la petizione. Ha ritenuto che il cessionario deve dimostrare la validità della cessione presentando il relativo documento al debitore, ciò che non è avvenuto nella fattispecie, atteso che la parte attrice si è limitata a produrre la notifica della cessione.
C.
Con ricorso in materia civile del 5 settembre 2014 la B.________SA chiede "in via preliminare" al Tribunale federale di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, previa edizione del contratto di cessione. Nel merito postula la conferma della decisione pretorile. Sostiene che il Pretore ha violato gli art. 154 e 228 CPC, ragione per cui la Corte di appello non avrebbe potuto semplicemente respingere la petizione, ma avrebbe invece dovuto ritornare gli atti al giudice di primo grado per l'emanazione di un'ordinanza sulle prove secondo l'art. 154 CPC. Afferma poi che l'art. 83 CPC permette la sostituzione di una parte, senza presentare il contratto con cui è stato alienato l'oggetto litigioso, e che il cessionario può legittimarsi con una notifica della cessione, senza dover produrre l'atto di cessione. Ritiene inoltre che in ogni caso il documento inviato al Pretore sana la mancata presentazione dell'atto di cessione. Fa infine valere una violazione dell'art. 8 CC, perché il Pretore ha rifiutato di ordinare l'edizione dell'atto di cessione.
Con risposte del 2 e 30 ottobre 2014 la A.________SpA e la D.________AG propongono la reiezione del ricorso, nella misura in cui è ammissibile, mentre E.________ non si è determinato.
Con decreto del 5 gennaio 2015 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Il 30 marzo 2015 la convenuta ha comunicato al Tribunale federale il cambiamento della sua ragione sociale da D.________AG in F.________AG.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
2.
La ricorrente lamenta degli errori nella procedura di prima istanza e una violazione dell'art. 8 CC che giustificherebbero l'annullamento della sentenza di appello con il rinvio della causa per nuova decisione, dopo l'assunzione agli atti del contratto scritto di cessione. Afferma che la convenuta aveva chiesto l'edizione di tale contratto, ragione per cui il Pretore non avrebbe potuto statuire sull'eccezione prima di emanare un'ordinanza sulle prove e convocare le parti all'udienza di dibattimento ex art. 228 CPC.
La censura si appalesa astrusa e pretestuosa. La ricorrente fa completa astrazione del fatto che essa avrebbe potuto produrre l'atto di cessione - di cui assevera l'esistenza - con la replica, atteso che le parti convenute e la denunciata in lite avevano sollevato con la risposta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva segnatamente per l'assenza di tale documento. Essa non afferma poi nemmeno di averlo voluto esibire all'udienza d'istruttoria del 5 novembre 2012. Pretendere adesso, dopo aver deliberatamente rinunciato a presentare tale contratto, che questo venga assunto in accoglimento di una domanda di edizione della controparte, costituisce un comportamento abusivo e contraddittorio (venire contra factum proprium) che non merita maggiore disamina.
3.
La ricorrente sostiene poi che la sostituzione di una parte giusta l'art. 83 CPC in seguito all'alienazione dell'oggetto litigioso non necessita la produzione del relativo contratto.
Questa argomentazione si rivela inconferente, poiché con la sentenza impugnata la Corte cantonale non ha statuito sulla domanda (processuale) di sostituzione, ma ha statuito sul merito dell'azione, respingendo la petizione in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
4.
4.1. Con riferimento alla propria legittimazione attiva la ricorrente contesta che la validità di una cessione possa unicamente essere riconosciuta nel caso in cui è stato prodotto il contratto originale con cui questa è stata effettuata, ma asserisce che anche una notifica, che la conferma, sarebbe sufficiente.
4.2. Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1). La ricorrente giustifica la sua titolarità della pretesa oggetto della causa dal fatto che la stessa le sarebbe stata ceduta dalla creditrice originaria.
Giusta l'art. 165 cpv. 2 CO la cessione di un credito richiede la forma scritta. Questa deve includere tutti i punti essenziali ed esprimere la volontà del cedente di cedere il credito, con la firma e la consegna dell'atto di cessione al cessionario (DTF 105 II 83 consid. 2, con rinvii). Ora, a giusta ragione, la Corte cantonale ha ritenuto che lo scritto del 2 febbraio 2012 costituiva, come risulta dal suo chiaro tenore, solo la notifica dell'asserita cessione ai sensi dell'art. 167 CO, ma non l'atto di cessione medesimo. Il debitore a cui viene chiesto di pagare al cessionario non deve tuttavia accontentarsi della notifica, ma può esigere la prova dell'avvenuta cessione e il cessionario, per dimostrare il suo diritto, deve in particolare presentargli un atto di cessione che rispetta i predetti requisiti di forma (VONTHUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3aed. 1974, pag. 360 seg.; THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 9 ad art. 167 CO; GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 14 ad art. 167 CO). Come già osservato la ricorrente ha però intenzionalmente omesso di produrre quest'ultimo (sopra consid. 2), pur affermando in questa sede che esso "evidentemente esiste ed esisteva ". In queste circostanze non può essere rimproverato alla Corte cantonale di non aver riconosciuto alla ricorrente, sulla base di un documento che si limita a notificare e confermare - l'asserita - cessione, la titolarità della pretesa che quest'ultima afferma di vantare nei confronti dei convenuti.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato nella misura in cui è ammissibile. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). La parte che ha partecipato alla procedura in qualità di denunciata in lite non ha tuttavia in linea di principio diritto a ripetibili (sentenza 4A_111/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 5; DTF 130 III 571 consid. 6). Poiché non sussistono in concreto particolari ragioni di equità per derogare a tale regola, non vengono quindi assegnate ripetibili per la procedura federale all'opponente A.________SpA. Nemmeno si giustifica assegnare ripetibili all'opponente E.________, atteso che questi non ha formulato una risposta al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente F.________AG fr. 17'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti