Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_688/2015
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Sentenza del 6 novembre 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
ricorrente,
contro
Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Giudice Franco Lardelli, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
ricusa (protezione dei minori),
ricorso contro la decisione emanata il 1° luglio 2015
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio, che ha dato luogo a numerose procedure. Per quanto qui di rilievo basti menzionare che nel quadro della procedura relativa alla nomina di un curatore in favore del minore, con istanze 4 luglio 2014 e 25 settembre 2014 A.________ ha chiesto la ricusa del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Giudice Franco Lardelli, ritenendolo prevenuto nei suoi confronti per quanto sostenuto nella presa di posizione 31 gennaio 2014 da lui presentata nella causa 5A_513/2013 dinanzi al Tribunale federale. Con decisione 1° luglio 2015 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto le due istanze di ricusa siccome infondate.
Con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ ha impugnato tale decisione cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendone la riforma nel senso di accogliere le sue istanze di ricusa. Non sono state chieste determinazioni.
2.
In materia di protezione del figlio, le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia (art. 314 cpv. 1 CC). Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, il diritto federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale ambito (ciò che è il caso per la ricusa; v. Auer/Marti, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 6 ad art. 450f CC). Se il diritto cantonale non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (art. 450f CC); queste ultime hanno la valenza di diritto cantonale suppletorio (sentenza 5A_254/2014 del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvii).
Considerato che, fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale, chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 139 III 225 consid. 2.3 con rinvio; 138 I 232 consid. 2.4).
3.
Secondo l'autorità inferiore, la ricusa di un giudice della Camera di protezione del Tribunale d'appello va decisa in base agli art. 47 segg. CPC. La ricorrente non contesta tale valutazione e lamenta proprio una lesione dell'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Ella, peraltro patrocinata da un legale, dimentica però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto cantonale suppletorio ed omette di prevalersi della violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali. In mancanza di una motivazione che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF il gravame sfugge ad un esame di merito.
4.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 novembre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini