Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_592/2015
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Sentenza del 23 novembre 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 giugno 2015.
Fatti:
A.
La Sezione del lavoro del Cantone Ticino con decisione del 22 aprile 2014, confermata su opposizione il 19 dicembre 2014, ha negato ad A.________ il diritto all'indennità di disoccupazione, facendo difetto la condizione della residenza in Svizzera di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'erogazione delle indennità di disoccupazione.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
In uno scritto del 26 ottobre 2015 riguardante il tempestivo pagamento dell'anticipo delle spese, il ricorrente accenna al "ritiro del rimedio giuridico". Al di là di questa espressione, non emerge in alcun modo la volontà di rinunciare alla controversia, che va conseguentemente decisa con sentenza.
2.
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
3.
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente alle indennità di disoccupazione, in modo particolare se egli soddisfa l'esigenza della residenza in Svizzera di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
4.
Il Tribunale delle assicurazioni ha esposto correttamente le basi legali applicabili, riferendosi in modo particolare il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza dell'11 aprile 2013 C-443/11
F. P. Jeltes e altri ) e la relativa prassi del Tribunale federale (sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.4). I lavoratori frontalieri non dispongono più di un diritto di opzione fra lo Stato di residenza e lo Stato in cui esercitano un'attività lucrativa. Il versamento di indennità di disoccupazione si limita pertanto unicamente allo Stato di residenza.
5.
Il ricorrente non contesta il quadro legale. Pretende però, come già in sede cantonale, di essere (stato) residente in Svizzera.
5.1. Al ricorso sono allegati numerosi documenti. Nella misura in cui si tratta di nova nel senso dell'art. 99 LTF, essi sono inammissibili e non possono essere esaminati.
5.2. Per il resto il ricorrente non dimostra in che misura gli accertamenti della Corte cantonale, a cui si può rinviare (art. 109 cpv. 3 LTF), sarebbero manifestamente inesatti (consid. 1).
5.3. L'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell'applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente.
6.
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 23 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi