BGer 9C_759/2015 |
BGer 9C_759/2015 vom 24.11.2015 |
9C_759/2015 {T 0/2}
|
Sentenza del 24 novembre 2015 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
|
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
|
Cancelliera Cometta Rizzi.
|
Partecipanti al procedimento |
ricorrente,
|
contro
|
Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, casella postale, 8022 Zurigo,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Previdenza professionale (presupposto processuale),
|
ricorso contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (procedura 34.2015.13).
|
Visto: |
lo scritto del 15 ottobre 2015 di A.________ in cui manifesta l'intenzione di interporre ricorso al Tribunale federale contro una non meglio precisata decisione sulla divisione degli avere previdenziali con l'ex marito,
|
lo scritto del 16 ottobre 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che all'atto di ricorso, per essere preso in considerazione, deve essere allegato il giudizio dell'istanza precedente, come pure che l'atto ricorsuale, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
|
l'indicazione in questo scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che siffatte carenze potevano essere sanate entro il termine del 26 ottobre 2015 per quanto attiene alla documentazione richiesta e relativamente alle esigenze di motivazione entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
|
l'atto complementare del 26 ottobre 2015 di A.________,
|
considerando: |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione di causa, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208 con riferimenti),
|
che conformemente all'art. 42 cpv. 3 e 5 LTF l'atto impugnato deve essere allegato al gravame,
|
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
|
che la ricorrente non ha sanato, entro il termine impartitole con decreto del 16 ottobre 2015 e scaduto il 26 ottobre 2015, il vizio formale della mancata produzione del giudizio cantonale impugnato segnalatole dal Tribunale federale conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF,
|
che inoltre il ricorso e l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze minime di motivazione suesposte, in quanto fanno solo stato della contrarietà di opinione della ricorrente - m anifestata per di più solo in termini apodittici - in merito al presunto oggetto della lite, ossia il calcolo della ripartizione dell'ammontare dell'avere di libero passaggio maturato in costanza di matrimonio,
|
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
|
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
|
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
|
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 24 novembre 2015
|
In nome della II Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Giudice unico: Meyer
|
La Cancelliera: Cometta Rizzi
|