Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_282/2015
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Sentenza del 30 novembre 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Monica Del Tredici Berini,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre 1998. Guardia di confine di professione, è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative: il 2 dicembre 2005 per un ammonimento a seguito di un lieve eccesso di velocità e il 16 marzo 2009 per una revoca di quattro mesi a seguito di un'infrazione grave (importante eccesso di velocità e disattenzione).
B.
In seguito a un incidente avvenuto il 28 novembre 2011, di ripetuti sorpassi oltre la linea di sicurezza operati il 12 maggio 2012 e di un eccesso di velocità commesso il 24 luglio 2012, con risoluzione del 30 aprile 2013 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato e, il 30 ottobre 2013, dal Tribunale cantonale amministrativo. A richiesta dell'interessato, il 28 maggio 2014 la Sezione della circolazione ha limitato la revoca al minimo legale di un mese. Il 27 febbraio 2015, la Corte cantonale ha respinto un ricorso dell'interessato, che voleva scontare la revoca durante un periodo di sua scelta. La misura non è ancora stata espiata.
C.
Il 1° aprile 2011, alle ore 15.17, A.________ ha circolato sull'autostrada in territorio di Como alla velocità di 122 km/h, dove vigeva un limite di 80 km/h. Gli è stata inflitta una multa cosiddetta ridotta di Euro 500.--. In seguito, il Prefetto della Provincia di Como ha decretato la sospensione dell'efficacia sul territorio italiano della patente di guida dell'interessato per un periodo di 30 giorni.
D.
Venutane a conoscenza, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo. Con risoluzione del 17 giugno 2014 gli ha revocato la patente per la durata di 12 mesi, decisione confermata il 5 novembre 2014 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 15 aprile 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
E.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Corte cantonale si riconferma nell'impugnata decisione, l'Ufficio federale delle strade propone la reiezione del gravame. Con osservazioni del 3 settembre 2015 il ricorrente richiama una sentenza della Corte costituzionale italiana inerente alla verifica periodica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e la misurazione della velocità (autovelox).
Diritto:
1.
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (principio della buona fede e diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
2.
2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.; BERNHARD RÜTSCHE/DANIELLE SCHNEIDER in Strassenverkehrsgesetz, BSK, n. 26-28 ad art. 23).
2.2. Nella sentenza impugnata è stato accertato, rettamente, che con il verbale di contestazione al ricorrente è pure stata inflitta la multa italiana, che costituisce manifestamente una sanzione di tipo penale. Del resto, nello stesso si indica che, come poi avvenuto, sarà adottata quale sanzione accessoria la sospensione della patente. Ha stabilito che dallo scritto di chiarimento del 2 marzo 2015, trasmesso dal Ministero dell'Interno italiano, risulta che il verbale è stato notificato all'indirizzo del proprietario del veicolo litigioso, ossia A.________, il quale, il 28 marzo 2012 si è presentato alla Polizia italiana per fornire i dati dell'effettivo trasgressore, ovvero lui stesso, circostanza non contestata dal ricorrente. Ne ha concluso ch'egli ha potuto prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per contestare gli accertamenti fattuali e la decisione penale di multa: tuttavia non solo non vi si è opposto, ma l'ha anche pagata. Ha inoltre firmato il "modulo di comunicazione dati del conducente", dichiarando di essersi trovato alla guida del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione "nelle circostanze di tempo e di luogo" riportate nel verbale.
Esprimendosi poi sulla data dell'infrazione, la Corte cantonale non ha ritenuto l'asserzione del ricorrente di aver saldato la multa perché rassicurato da una pretesa affermazione dell'agente di polizia secondo cui con il pagamento della stessa la procedura sarebbe definitivamente terminata. Ha considerato ch'egli non poteva ragionevolmente supporre tale esito: essendo già stato oggetto dei provvedimenti amministrativi e vista la gravità dell'accertato eccesso di velocità non poteva ignorare, essendo del resto un fatto notorio che infrazioni commesse in Stati confinanti avrebbero comportato l'adozione di tali misure anche in Svizzera. Qualora avesse ritenuto che la sanzione penale inflittagli fosse fondata su un presupposto fattuale errato, avrebbe dovuto impugnarla dinanzi alle competenti autorità italiane: ciò a maggior ragione poiché il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio e nella sua lingua madre. Nonostante la gravità del reato imputatogli, egli è invece rimasto passivo, sapendo o dovendo presumere che l'infrazione avrebbe inevitabilmente comportato anche una revoca della licenza di condurre. Queste conclusioni non sono per nulla arbitrarie, ma corrette ( sentenze 1C_22/2015 del 19 marzo 2015 consid. 2, 1C_392/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2).
2.3. Come pertinentemente ritenuto dai giudici cantonali, con riferimento al principio della buona fede processuale (al riguardo vedi DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 100 seg. e rinvii), nulla impediva al ricorrente di chiedere l'accesso completo agli atti nel quadro del procedimento penale italiano. Egli, nonostante le numerose precedenti sanzioni penali e amministrative, vi ha tuttavia scientemente desistito, rinunciando pertanto ad avvalersi tempestivamente, nel quadro del procedimento penale estero, del suo diritto di essere sentito (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102; 139 II 7 consid. 4.2 pag. 13; sentenza 1C_219/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3).
Certo, al riguardo egli accenna al fatto che se sin dall'inizio del procedimento promosso a Como gli fosse stata mostrata la fotografia, sulla base della quale egli sostiene, invero in maniera poco credibile, che non sarebbe stato alla guida dell'automobile, avrebbe impugnato il decreto del Prefetto. Non spiega tuttavia perché, prima di rinunciare a ricorrere, non ha chiesto l'accesso agli atti in quella sede. In tale ambito egli poteva in effetti consultare anche l'invocata fotografia e, come ancora si vedrà, accertare senza indugio la data, peraltro certa, dell'infrazione. Vi avrebbe scientemente rinunciato, poiché, come ribadito nel ricorso in esame, quale funzionario doganale voleva porre fine quanto prima all'iter contravvenzionale. Spetta pertanto al ricorrente assumere le conseguenze di questa sua strategia difensiva, scelta con cognizione di causa, ritenuto che nulla gli impediva di consultare, con un impegno di tempo minimo, gli atti, prima di rinunciare a impugnare la decisione penale. Le critiche di un accertamento inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), tardive, non possono essere pertanto considerate, né d'altra parte si è in presenza di questa fattispecie e dell'asserita violazione del diritto di essere sentito (DTF 136 II 304 consid. 2.4 pag. 313 seg.; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153).
2.4. In effetti, riguardo alla pretesa violazione del diritto di essere sentito in relazione al criticato accertamento dei fatti, perché asseritamente egli non avrebbe potuto consultare il verbale di contestazione e il relativo modulo di comunicazione italiani prima dell'emanazione della decisione di revoca, la Corte cantonale ha accertato ch'egli si era recato presso gli Uffici della Polizia stradale di Como. In quell'occasione, oltre a pagare la multa di Euro 500.--, ha sottoscritto personalmente il "modulo di comunicazione dati del conducente", dichiarando d'essere stato alla guida del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale. Ha ritenuto poco plausibile l'affermazione del ricorrente secondo cui si sarebbe limitato a sottoscrivere il formulario composto di una sola pagina "senza leggerlo". Ha considerato altrettanto inverosimile ch'egli si sarebbe recato dalla Polizia italiana unicamente per pagare la contravvenzione, senza porsi in quel momento la questione di sapere se fosse stato lui o il padre a commettere l'infrazione. Ha reputato fuori dubbio ch'egli vi è andato per fornire i dati dell'effettivo trasgressore, come è stato invitato a fare dalle autorità estere che gli avevano notificato il verbale presso il suo domicilio qualche giorno prima. Ha stabilito infine che il preteso vizio è stato comunque sanato dalla possibilità di consultare tali documenti e presentare le proprie osservazioni in merito nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Governo, autorità dotata di pieno potere cognitivo.
2.5. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che dinanzi alla Sezione della circolazione non aveva ancora potuto consultare i rapporti e verbali italiani. Con questo rilievo egli non dimostra affatto, né ciò è ravvisabile, che tale vizio non è stato sanato dinanzi al Governo cantonale che in data 17 settembre 2014 gli ha trasmesso questi atti, offrendogli la possibilità di esprimersi sugli stessi. Il diritto di essere sentito del ricorrente, qualora fosse stato violato, sarebbe comunque stato sanato, perché il Consiglio di Stato prima e la Corte cantonale poi gli hanno trasmesso tutti gli atti del procedimento, sui quali egli ha potuto esprimersi. La circostanza che vi abbia scientemente rinunciato, perché intendeva porre fine quanto prima all'iter contravvenzionale e perché in quel momento al suo dire poco gli importava la data dell'infrazione e il veicolo con la quale la stessa sarebbe stata commessa, ossia per una sua strategia difensiva della quale deve assumere le conseguenze, è ininfluente.
2.6. Con osservazioni del 3 settembre 2015 il ricorrente ha prodotto la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale italiana, inerente alla necessità di una verifica periodica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e la misurazione della velocità (autovelox). Adduce che, poiché dalla stessa risulterebbero incertezze circa l'attualità di tali verifiche, non si potrebbe ritenere con assoluta certezza che la velocità misurata all'epoca sia effettivamente quella ritenuta dalle autorità italiane. Il fatto, nuovo e pertanto di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), è comunque irrilevante, ritenuto ch'egli nemmeno pretende che detta prassi potrebbe essere applicata retroattivamente a decisioni non impugnate e passate in giudicato.
3.
3.1. Il ricorrente parrebbe poi disattendere che la Corte cantonale ha comunque esaminato la versione dei fatti come da lui esposta, dopo aver preso conoscenza della fotografia del veicolo litigioso, scattata dall'autovelox il 1° aprile 2011 alle ore 15.17, richiamata dalla Corte cantonale alle autorità italiane, secondo cui in realtà l'infrazione sarebbe stata commessa da suo padre. Questi si sarebbe riconosciuto quale conducente poiché il finestrino anteriore destro del veicolo era leggermente aperto, come è solito fare quando fuma guidando, mentre il ricorrente non potrebbe sedere nell'abitacolo qualora qualcuno fumi. Come visto, egli ha tuttavia volontariamente rinunciato a visionare tempestivamente la fotografia e a contestare l'infrazione rimproveratagli.
3.2. Al riguardo egli insiste, del resto a torto, sul fatto che non avrebbe impugnato la decisione del Prefetto della Provincia di Como, che indicava un termine di ricorso di 60 giorni per i ricorrenti risiedenti all'estero, poiché all'epoca non avrebbe potuto supporre che l'infrazione avesse avuto luogo il 1° aprile 2011. Premesso che tale decreto non si riferisce alla sanzione penale, ossia alla multa di Euro 500.--, ma, come rilevato nello stesso, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione per un mese della patente dal verbale di constatazione risulta, come ancora si vedrà, in modo inequivocabile, che l'infrazione è stata commessa il 1° aprile 2011.
3.3. Il ricorrente persevera infatti a torto nel sostenere che il verbale di contestazione non indicherebbe che l'infrazione sarebbe stata commessa il 1° aprile 2011 e che il provvedimento adottato dal Prefetto di Como lascerebbe intendere ch'essa sarebbe avvenuta il 26 dicembre seguente. Questa pretesa incertezza sarebbe stata chiarita soltanto con le precisazioni fornite il 2 marzo 2015 dal Ministero dell'Interno italiano. Egli persiste, a torto, nell'affermare che la data dell'infrazione sarebbe incerta. Infatti, come spiegato nello scritto del 2 marzo 2015, l'indicazione del 26 dicembre 2011 si riferisce alla data di redazione del verbale di contestazione, che non può manifestamente coincidere con quella dell'infrazione.
3.4. Le digressioni del ricorrente circa la data e l'autore dell'infrazione sono prive di fondamento, rilevato che al riguardo bastava leggere il verbale di contestazione, da lui sottoscritto il 28 marzo 2012. Dallo stesso risulta chiaramente e senza alcuna possibilità di equivoco ch'esso è stato redatto il 26 dicembre 2011 alle ore 7.12: nello stesso, fissata una multa di Euro 500.--, si precisa che il verbalizzante sulla base della documentazione prodotta dall'apparecchio autovelox, conservata agli atti di quell'ufficio, ha "accertato che in data 01-04-2011 alle ore 15.17" il veicolo del ricorrente aveva ecceduto di km 42 i limiti di velocità fissati. Vi sono poi indicate le istruzioni sui ricorsi e la sospensione della patente quale misura accessoria. Nulla impediva d'altra parte al ricorrente di chiedere direttamente al funzionario estero di poter consultare la fotografia radar, sulla cui "novità" egli si diffonde vanamente anche nel ricorso in esame.
3.5. Prive di ogni rilevanza sono pure le digressioni ricorsuali inerenti al fatto che il citato modulo dev'essere utilizzato solo dalla persona che dichiara d'essere l'effettivo responsabile della violazione, per cui non dovrebbe essere compilato dall'obbligato in solido (destinatario della notifica) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. Del resto, in quest'ultimo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida avrebbe dovuto essere fatta pervenire alla Polizia stradale, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore. Ora, il ricorrente, sottoscrivendo il verbale di contestazione, ha dichiarato di essere l'effettivo responsabile della violazione litigiosa.
Non sussistevano quindi, già all'epoca e a maggior ragione dopo le esaurienti spiegazioni fornite il 2 marzo 2015 dal Ministero dell'Interno, dubbi sul fatto che l'infrazione è avvenuta il 1° aprile 2011. Le argomentazioni del ricorrente, secondo cui non poteva ritenere con sufficiente chiarezza di aver circolato in un'altra data, segnatamente il 26 dicembre 2011, sono pertanto ininfluenti. In siffatte circostanze anche l'affermazione del padre, secondo cui sarebbe stato lui e non il figlio a guidare l'automobile il 26 dicembre 2011, data in cui non è stata accertata alcuna infrazione, è del tutto irrilevante.
4.
4.1. La Corte cantonale si è poi pronunciata sulla Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore, conclusa a Bruxelles il 3 giugno 1976 (RS 0.741.16), rilevando che la sanzione inflitta in Svizzera al ricorrente si fonda essenzialmente sull'art. 16c bis LCStr, relativo alla revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero, norma introdotta in seguito alla DTF 133 II 331. Ha ritenuto, rettamente, che soltanto per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b LCStr) - ciò che non è il caso per il ricorrente che non è un autore primario - la durata della revoca non può eccedere quella del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione. In effetti, nel caso di recidiva, le autorità estere non sono di regola a conoscenza delle precedenti misure amministrative adottate (DTF 141 II 256 consid. 2; MIZEL, op. cit., n. 84.4 pag. 660 seg.).
Ha accertato che in seguito all'infrazione in esame il Prefetto della Provincia di Como ha vietato al ricorrente di circolare sul suolo italiano per la durata di 30 giorni. Ha ritenuto che il superamento di velocità di 35 km/h in autostrada costituisce un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr), punibile in ambito amministrativo con una revoca della patente di almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è già stata revocata per un'infrazione grave (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Riassunte le precedenti infrazioni commesse dal ricorrente, ha rilevato che in tutte le fasi del procedimento svizzero egli era assistito da un legale, che si è limitato a minimizzare i fatti e a sottolineare la sua necessità professionale, quale guardia di confine, a condurre. Ha osservato ch'egli non ha mai puntualizzato se e in che misura il divieto di guidare in Italia gli è stato di pregiudizio. Ritenuta la presenza di un'infrazione grave secondo la normativa svizzera, la pessima reputazione quale conducente, le scarse se non inesistenti ripercussioni del divieto di guidare in Italia, come pure, a suo beneficio, la necessità professionale di guidare veicoli a motore, l'istanza precedente ha ritenuto senz'altro giustificata e proporzionale la criticata revoca di dodici mesi, che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione, considerato anche ch'egli non ha saputo trarre alcun insegnamento dalle precedenti sanzioni penali e amministrative.
4.2. Il ricorrente non contesta queste conclusioni, limitandosi ad accennare che secondo l'art. 2 della citata Convenzione, lo Stato che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre. Rilevato che il Prefetto di Como ha segnalato alle autorità svizzere l'infrazione soltanto nel mese di aprile 2014, sostiene che sarebbe disatteso il principio di tempestività. Egli, a ragione, non fa tuttavia valere che il criticato lasso di tempo giustificherebbe la rinuncia al procedimento amministrativo avviato in Svizzera.
4.3. D'altra parte, la Corte cantonale ne ha tenuto conto accertando una violazione del diritto di essere giudicato entro un temine ragionevole. Ha nondimeno confermato la criticata revoca, ritenendo che in concreto l'art. 29 cpv. 1 Cost. non è stato disatteso in maniera grave e che il contestato provvedimento mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo. Questa conclusione non si scosta dalla prassi, ricordato che in concreto la violazione del principio di celerità, dovuto in particolare ai tempi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità italiana, non è tanto grave da permettere di rinunciare in via eccezionale all'adozione della criticata misura, che come visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; sentenze 1C_309/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 4.3, 1C_591/2012, citata, consid. 4.2 e 4.3).
5.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 30 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri