Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_909/2015
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Decreto del 2 dicembre 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Roy Bay,
opponente,
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.
Oggetto
avviso d'incanto,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con scritto 26 novembre 2015 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile da lei introdotto in data 13 novembre 2015 contro la sentenza 9 novembre 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese giudiziarie;
che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
che in seguito al ritiro del ricorso l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame diviene priva di oggetto;
che le spese giudiziarie, alle quali non si giustifica in concreto rinunciare, sono ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF e poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
che, contrariamente a quanto richiesto da B.________ SA, non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente (né per lo scritto con il quale ha dichiarato che, considerato il ritiro del ricorso, rinunciava a presentare le sue osservazioni in merito all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, né per l'asserita preparazione di tali osservazioni);
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 2 dicembre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini