BGer 9C_267/2015 vom 03.12.2015
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{T 0/2}
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9C_267/2015
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Sentenza del 3 dicembre 2015
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrente,
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contro
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Helsana Assicurazioni SA,
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via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 febbraio 2015.
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Visto:
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il ricorso del 23 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 26 febbraio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
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il decreto del 9 settembre 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato ad A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
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la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 9 ottobre 2015 di A.________ e il successivo decreto del 12 ottobre 2015 di concessione fino al 23 ottobre 2015,
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lo scritto del 28 ottobre 2015 (timbro postale) con cui A.________, previa rinuncia della domanda di gratuito patrocino, ha chiesto il riesame della decisione nel senso di concedergli l'assistenza giudiziaria, subordinatamente di rinunciare all'anticipo spese,
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il decreto del 4 novembre 2015 con il quale è stato assegnato ad A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 16 novembre 2015 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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la lettera del 18 novembre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ribadisce la richiesta di riesame della decisione e concessione dell'assistenza giudiziaria, in subordine la rinuncia all'anticipo spese,
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considerando:
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che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione di spese per questa sentenza d'inammisibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 3 dicembre 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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