Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1F_28/2015
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Sentenza del 10 dicembre 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015.
Fatti:
A.
Con decisione del 6 luglio 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ presentato contro un progetto relativo ala ristrutturazione della stazione di Arbedo-Castione e di attuazione del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia, contemplato dal piano dei trasporti del Bellinzonese.
B.
Adito dall'interessato, con sentenza 1C_404/2015 del 9 settembre 2015, il Tribunale federale ne ha respinto il ricorso per carenza di motivazione.
C.
Con sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015 il Tribunale federale ha respinto una prima domanda di revisione della sua sentenza.
D.
Contro quest'ultimo giudizio A.________ presenta una "contestazione totale", chiedendo l'emanazione di una decisione.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. In concreto l'atto introdotto da A.________ dev'essere considerato quale domanda di revisione della sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015, notificata il 3 novembre e ricevuta dall'istante il 7 novembre seguente.
1.3. Come noto all'istante (vedi sentenza 1C_404/2015, citata, consid. 1.4), secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. L'istanza in questione disattende queste esigenze di motivazione. Essa si limita infatti a ribadire i contenuti dei suoi precedenti allegati, asserendo di essere vittima di ingiustizie compiute nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie e chiede una decisione di merito sulle domande da lui poste nelle diverse sedi.
1.4. Giova dapprima rilevare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale nella criticata sentenza 1F_26/2015 ha tenuto conto del suo scritto dell'11 ottobre 2015 (Fatti C).
2.
2.1. In particolare l'istante nuovamente non indica nessuno dei motivi indicati all'art. 121 LTF, per i quali può essere domandata la revisione. Egli si ripete limitandosi ad addurre fatti nuovi, posteriori all'emanazione della contestata sentenza e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), quali un "reclamo" inoltrato al Governo cantonale tendente all'annullamento della procedura d'appalto e un'interrogazione al Municipio di Arbedio-Castione. Questi fatti esulano peraltro dall'oggetto dell'istanza.
2.2. L'istante insiste sulla partecipazione del giudice Marco Lucchini alla sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche in tale ambito egli non si confronta tuttavia del tutto con i motivi esposti al riguardo nelle citate sentenze 1C_404/2015 (consid. 2) e 1F_26/2015 (consid. 1.5).
3.
La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione all'istante, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 10 dicembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri