BGer 2C_1094/2015
 
BGer 2C_1094/2015 vom 13.12.2015
{T 0/2}
2C_1094/2015
 
Sentenza del 13 dicembre 2015
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, residenza governativa,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Dopo avere tentato, ma senza successo, di ottenere un permesso di dimora poi un visto d'entrata a scopo di visita nel 2006, A.A.________, cittadino serbo, è stato autorizzato a entrare in Svizzera inizio 2008 per sposarsi, il 13 marzo successivo, con la cittadina svizzera B.A.________. Egli è quindi stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale e la coppia si è stabilita presso la madre e il patrigno del marito. Interrogati nel marzo 2010 dal Servizio regionale degli stranieri sul fatto che la moglie risultava avere un proprio appartamento, i consorti A.________ hanno affermato di non essere separati e di avere un secondo domicilio per fruire di qualche momento di tranquillità nonché di lasciare un po' di privacy alla madre e al patrigno del marito. Siccome il citato contratto di locazione è stato poi disdetto per inizio maggio 2010, A.A.________ si è visto rinnovare il permesso di dimora, l'ultima volta fino al il 13 marzo 2013 quando gli è stato rilasciato il permesso di domicilio.
B. Il 4 giugno 2013 A.A.________ ha locato un appartamento e il 5 novembre successivo ha chiesto la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel proprio permesso di domicilio con effetto dal 1° luglio 2013, indicando che la moglie risiedeva all'estero. Il 28 novembre 2013 C.________, cittadina serba, ha chiesto di potersi ricongiungere con il marito A.A.________, con cui era sposata dal 22 ottobre precedente, come risultava dall'atto di matrimonio presentato, unitamente alla loro figlia D.________, nata il 19 novembre 2010. Interpellato dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni al riguardo, A.A.________ le ha trasmesso la sentenza del 9 ottobre 2013 con cui era stato pronunciato il suo divorzio da B.A.________. Sentito dalla polizia cantonale egli ha dichiarato di avere conosciuto la prima moglie nel 2006 in Croazia, di averla vista una sola volta nel 2007 e di non avere mai incontrato i suoi famigliari. La loro relazione si sarebbe deteriorata nel 2010, ma avrebbero continuato a convivere per convenienza, siccome disponevano di limitati mezzi finanziari; dormivano in camere separate ed avevano entrambi delle relazioni extraconiugali. Ha poi aggiunto che durante il primo matrimonio aveva intrattenuto dei rapporti stretti e regolari con C.________, l'attuale consorte, che conosceva dalle scuole medie. Per quanto concerne la figlia D.________, che andava a trovare regolarmente e alla quale versava un contributo mensile sin dalla nascita, ha asserito che la prima moglie era al corrente dal 2010. Interrogata a sua volta B.A.________ ha confermato queste dichiarazioni.
C. Constatato che A.A.________ aveva sottaciuto dei fatti essenziali per ottenere il rinnovo del permesso di dimora e il successivo rilascio del permesso di domicilio, la Sezione della popolazione gli ha revocato, l'11 luglio 2014, il permesso di domicilio, fissandogli nel contempo un termine per lasciare la Svizzera.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 25 marzo 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 28 ottobre successivo.
D. Il 4 dicembre 2015 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione governativa e la conferma del proprio permesso di domicilio, rispettivamente il rinvio degli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
1.2. Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
1.3. Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione emanata il 25 marzo 2015 dal Consiglio di Stato. Sennonché, in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti in sede cantonale, egli è unicamente legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Al riguardo l'impugnativa è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
2. Il ricorrente contesta di avere sottaciuto fatti essenziali e censura la violazione dell'art. 63 LStr.
2.1. La vertenza si riferisce alla revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente, confermata in ultima istanza dalla Corte cantonale, giunta alla conclusione che il rilascio dell'autorizzazione in questione era stato ottenuto sottacendo dei fatti essenziali giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStr.
2.2. Conformemente all'art. 62 lett. a LStr, e come ben spiegato nella pronuncia impugnata (sentenza cantonale consid. 2.1 pag. 5 seg.), sono considerati essenziali non solo gli aspetti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sul rilascio dell'autorizzazione richiesta. Come precisato dalla giurisprudenza, ciò è il caso sia per quanto riguarda l'esistenza di figli che si trovano all'estero, quando la stessa costituisce un indizio di un rapporto parallelo in patria (sentenza 2C_214/2013 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2), sia in relazione alla circostanza che la comunione tra i coniugi sulla quale si fonda il diritto di soggiorno non è (più) realmente vissuta (sentenze 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1 e 2C_375/2012 del 3 settembre 2012 consid. 3.1).
Il silenzio in merito al fatto in discussione dev'essere finalizzato all'ottenimento del permesso chiesto (sentenze 2C_15/2011 del 31 maggio 2011 consid. 4.2.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza dello stesso; come detto, è in effetti sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza (sentenze 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).
2.3. Occorre infine ricordare che, anche in presenza di un motivo di revoca come quello in esame, una tale misura si giustifica solo quando è proporzionata (art. 96 LStr; DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381).
 
Erwägung 3
3.1. Nel caso concreto è manifesto che il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. a combinato con l'art. 62 lett. a LStr è dato. Conformemente alla prassi illustrata in precedenza, l'esistenza della figlia D.________, nata durante il matrimonio con B.A.________, costituiva infatti un indizio evidente di un rapporto parallelo in patria - rapporto peraltro durato anni - e quindi anche un aspetto che il ricorrente sarebbe stato tenuto a segnalare alla competente autorità cantonale in materia di diritto degli stranieri. E ciò sia con riferimento alle diverse procedure concernenti il rinnovo del proprio permesso di dimora sia - e a maggior ragione - di quella volta all'ottenimento del permesso di domicilio, concessogli il 13 marzo 2013, sempre e ancora in base al rapporto matrimoniale che lo legava a B.A.________ (sentenza 2C_518/2014 del 13 giugno 2014 consid. 4.1 con ulteriori rinvii).
3.2. Inoltre, dai fatti riepilogati nella sentenza impugnata - il cui accertamento arbitrario non viene dimostrato e che vincolano pertanto questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; vedasi DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) - emerge che, già dal 2010, il matrimonio con la prima moglie era oramai compromesso: è quindi indubbio che il ricorrente fosse altresì tenuto a informarne le autorità (sentenza 2C_884/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.2).
4. Il ricorrente non rimette in discussione il fatto che il provvedimento contestato rispetta il principio della proporzionalità. Riguardo a questo punto, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare alle pertinenti motivazioni contenute nel giudizio contestato (art. 109 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza cantonale pag. 13).
5. Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
6. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 13 dicembre 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud