BGer 8C_72/2015 |
BGer 8C_72/2015 vom 14.12.2015 |
{T 0/2}
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8C_72/2015
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Sentenza del 14 dicembre 2015 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente,
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Frésard, Heine,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________, patrocinato dall'avv. André Weber,
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ricorrente,
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contro
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Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (guadagno assicurato),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 dicembre 2014.
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Fatti: |
A. A.________, nato nel 1968, attivo professionalmente dal 20 ottobre 2011 a gennaio 2014 in B.________ SA, società anonima avente per scopo la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione di centri mobili per la potabilizzazione, la preparazione, l'imballaggio e la distribuzione di liquidi, nonché la concessione di licenze di detti centri, come trasfertista installatore, dopo alcuni periodi di malattia, ha iniziato la disoccupazione il 1° febbraio 2014. La Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST con decisione del 25 marzo 2014, confermata su opposizione il 24 luglio 2014, ha fissato il guadagno assicurato in fr. 6'234.-.
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B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio dell'11 dicembre 2014 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo il rinvio della causa alla Corte cantonale, affinché il guadagno assicurato sia sostanzialmente fissato in fr. 7'752.-.
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La Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST chiede che il ricorso sia respinto, mentre la SECO non si è espressa.
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Diritto: |
1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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2. Oggetto del contendere è l'ammontare del guadagno assicurato, in modo particolare occorre valutare se debbano essere incluse anche le diarie percepite dal ricorrente durante i soggiorni all'estero.
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Erwägung 3 |
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver illustrato lo svolgimento del procedimento e le disposizioni legali ritenute applicabili, ha richiamato il contratto di lavoro dell'assicurato, il quale comprendeva nella retribuzione lorda anche "diarie corrisposte per giorni di trasferta", la presa di posizione della datrice di lavoro del 18 aprile 2014 alle domande della Cassa di disoccupazione e le osservazioni della SECO nella procedura amministrativa. Alla luce di queste circostanze, e posto come le diarie fossero versate solo quando il ricorrente effettuava trasferte, la Corte cantonale ha concluso che tali importi fossero atti a compensare inconvenienti. In tal senso ha ritenuto ininfluente una sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana citata dal ricorrente. I giudici ticinesi hanno peraltro precisato che giustamente alle diarie, non essendo semplici rimborsi spese, andavano prelevati i contributi.
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3.2. Il ricorrente, ricordato il suo ruolo di tecnico trasfertista installatore, ha osservato che la sua attività lavorativa fosse svolta prevalentemente all'estero e che la diaria era versata in aggiunta alle spese effettive di trasporto vitto e alloggio, assunti direttamente dal datore di lavoro tramite una carta di credito aziendale. Precisa altresì che gli importi erano versati anche durante i fine settimana non lavorativi trascorsi all'estero, benché non fosse svolta alcuna attività fatturabile. Già questi aspetti dimostrano che le diarie erano indipendenti dall'attività lavorativa. A mente del ricorrente, a ciò si aggiunga che durante la malattia nell'ammontare delle indennità giornaliere erano incluse tali diarie. Questo aspetto dimostra una volta di più che esse andassero incluse, anche secondo il datore di lavoro, nel guadagno assicurato. Il contratto di lavoro necessita poi un'interpretazione conforme alla volontà dei contraenti. Le diarie vanno considerate alla stregua di "indennità di residenza". Trattarle diversamente significherebbe ammettere un danno del datore di lavoro, il quale ha prelevato i contributi sugli stessi, senza però che vi sia una controprestazione. In tal senso le conclusioni della Corte cantonale sono frutto di un accertamento manifestamente errato e lesive del diritto federale, non essendo le diarie versate durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
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Erwägung 4 |
4.1. A norma dell'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. Affinché sia possibile comprendere l'interpretazione autentica della disposizione legislativa non è possibile fare astrazione dell'ultimo enunciato previsto dalla stessa (cfr. DTF 122 V 365 consid. 4b pag. 364).
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4.2. A tal riguardo occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).
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4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).
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4.4. Nella misura in cui il ricorrente pretende che le diarie per soggiorni all'estero fossero state incluse nel calcolo di indennità giornaliera per malattia, egli invoca inammissibilmente un fatto nuovo (art. 99 LTF). Infatti tale aspetto non è stato sollevato né nel ricorso cantonale né durante la procedura giudiziaria, né tantomeno emerge nella pronuncia cantonale.
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Contrariamente alla tesi del ricorrente, la circostanza che tali diarie fossero soggette a contributi è irrilevante. Come si è visto (consid. 4.2 e 4.3), benché la base delle indennità di disoccupazione sia costituito dal salario determinante AVS, la LADI concepisce un concetto autonomo del guadagno assicurato. Nemmeno la circostanza che tali diarie fossero versate durante i soggiorni all'estero, indipendentemente da un fatturato giornaliero, o in aggiunta alle spese effettive, possono permettere di considerarle nel guadagno assicurato decisivo ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione. Come previsto nel contratto di lavoro, le diarie erano infatti versate per i giorni di trasferta all'estero, ossia per compensare un disagio derivante dal solo fatto di doversi recare lontano. Il ricorrente si limita infatti a proporre la propria opinione, senza dimostrare, alla luce della risposta del 18 aprile 2014 del datore di lavoro, un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF; consid. 1) operato dalla Corte cantonale. Diversamente dal parere sostenuto dal ricorrente, l'eventuale fatturato giornaliero non risulta essere un criterio decisivo ai fini dell'erogazione dell'indennità. Del resto, in ogni caso, il motivo per cui tali diarie erano versate al ricorrente è venuto meno con l'inizio della disoccupazione, egli non dovendo più trasferirsi all'estero e non subendo più questo disagio ulteriore (consid. 4.3). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni pertanto non ha leso il diritto federale, escludendo le diarie dal guadagno assicurato determinante ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione.
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5. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 14 dicembre 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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