Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_686/2015
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Sentenza del 16 dicembre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Banca B.________,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2015 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 4 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha dichiarato irricevibile, per incompetenza territoriale, l'istanza con cui A.________ ha chiesto di condannare la banca B.________ a pagargli fr. 5'000.-- a causa della perdita finanziaria subita in seguito alla decisione di revocare la soglia minima di cambio con l'euro;
che con sentenza 11 novembre 2015 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo di A.________, perché questi non si è confrontato con l'argomentazione del giudice di primo grado secondo cui la convenuta non dispone di una sede a Lugano né si è prevalso di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un'applicazione arbitraria del diritto;
che A.________ è insorto contro tale sentenza con ricorso 7 dicembre 2015;
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la decisione impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, non essendo dato il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale;
che rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, il ricorrente non confrontandosi invero in alcun modo con la motivazione della sentenza cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che non sussistono inoltre motivi per non condannare la parte soccombente al pagamento di modiche spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), ricordato segnatamente che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'art. 7 del Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale (RS 173.110.210.2) non concerne le spese processuali (art. 1 cpv. 2 del citato regolamento);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti