BGer 4A_669/2015 |
BGer 4A_669/2015 vom 17.12.2015 |
{T 0/2}
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4A_669/2015
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Sentenza del 17 dicembre 2015 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Massimo Macconi,
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ricorrente,
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contro
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B.________Lda,
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patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
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opponente.
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Oggetto
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assunzione di prove a titolo cautelare,
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ricorso contro la decisione emanata il 6 novembre 2015 dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto, con giudizio del 6 novembre 2015, l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare del 16 marzo 2015 promossa dalla B.________Lda nei confronti di A.________;
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che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 7 dicembre 2015, postulando l'annullamento della predetta decisione;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che i giudizi su domande di assunzione di prove a titolo cautelare sono decisioni cautelari nel senso dell'art. 98 LTF contro le quali il ricorrente può unicamente invocare una violazione di diritti costituzionali (DTF 138 III 46 consid. 1.1, 555 consid. 1);
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che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (v. sulle esigenze di motivazione di un ricorso diretto contro una misura cautelare DTF 135 III 232 consid. 1.2);
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che nella fattispecie il ricorrente, pur menzionando l'art. 98 LTF, si limita a prevalersi di una semplice violazione del diritto federale e segnatamente dell'art. 158 CPC, ma omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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