BGer 4A_617/2015 |
BGer 4A_617/2015 vom 23.12.2015 |
{T 0/2}
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4A_617/2015
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Decreto del 23 dicembre 2015
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I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Carlo Lombardini,
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ricorrente,
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contro
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C.________ e D.________,
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patrocinati dagli avv.ti Andrea Molino e Maurizio Agustoni,
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opponenti.
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Oggetto
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trasferimento di averi bancari,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con sentenza 7 ottobre 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello presentato dalla A.________SA contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la richiesta di D.________ e C.________ di ordinare il trasferimento del saldo di un conto bancario su due conti presso un'altra banca a Lugano;
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che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'11 novembre 2015;
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che con risposta 2 dicembre 2015 D.________ e C.________ si sono determinati sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
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che con decreto del 7 dicembre 2015 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso;
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che con lettera 21 dicembre 2015 la ricorrente ha dichiarato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 dicembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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