BGer 6B_410/2013 |
BGer 6B_410/2013 vom 05.01.2016 |
{T 0/2}
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6B_410/2013
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Sentenza del 5 gennaio 2016 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jametti,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Confisca, legittimazione a interporre opposizione
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al decreto d'accusa,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata
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il 18 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: |
A. Con decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha riconosciuto I.________ autore colpevole di falsità in documenti e di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a ingenti somme di denaro distratte illecitamente in parte da A.________ a danno di società di un gruppo agroalimentare. Parallelamente alla pena irrogatagli, il MPC ha ordinato la confisca della totalità degli averi (capitale e interessi) su un conto bancario intestato allo stesso I.________ presso un istituto del Liechtenstein, per un importo superiore ai 21 milioni di dollari.
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B. L'11 dicembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha dichiarato non valida l'opposizione interposta da A.________ in punto alla confisca dei valori patrimoniali di cui sarebbe l'avente diritto economico.
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Adita con reclamo di A.________, con decisione del 18 marzo 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) lo ha respinto, per quanto ricevibile. Essa ha ritenuto tardiva la censura volta a contestare la mancata emanazione o notifica da parte del MPC di una formale e pregressa decisione di disgiunzione dal procedimento originario, in cui A.________ sarebbe stato il coimputato, e gli ha inoltre negato la legittimazione a opporsi al decreto d'accusa, non riconoscendo a suo favore un interesse giuridicamente protetto.
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C. A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo, principalmente l'accoglimento del suo reclamo e subordinatamente l'annullamento della decisione del TPF, nonché il rinvio della causa all'autorità precedente per lo svolgimento di una procedura dibattimentale giusta l'art. 356 CPP.
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Invitati a esprimersi sul gravame, il TPF ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre il MPC chiede che il ricorso sia respinto. Il ricorrente ha replicato alle osservazioni del MPC, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.
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Con decreto del 19 giugno 2013 il Giudice dell'istruzione ha conferito effetto sospensivo all'impugnativa.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua competenza (art. 29 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 139 V 42 consid. 1).
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1.1. Giusta l'art. 79 LTF, il ricorso in materia penale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. La giurisprudenza ammette un'ulteriore deroga all'inammissibilità in caso di ricorso contro una decisione relativa alla confisca di valori patrimoniali (DTF 133 IV 278 consid. 1.2).
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Nella misura in cui l'insorgente impugna il giudizio della Corte dei reclami penali del TPF in merito all'assenza di una formale e pregressa decisione di disgiunzione, quand'anche questo modo di procedere possa apparire irrito, il ricorso si appalesa inammissibile, non trattandosi di decisione in materia di provvedimenti coattivi. Il gravame risulta proponibile limitatamente alla questione della confisca e della legittimazione a contestarla.
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1.2. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza precedente che gli ha negato la legittimazione a opporsi al decreto d'accusa in punto all'ordine di confisca. Dispone dunque di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF).
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1.3. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF), il ricorso risulta di massima ammissibile sotto i citati aspetti.
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1.4. Il MPC ha allegato alle sue osservazioni una serie di documenti. Se alcuni di essi sono già compresi nell'incarto del TPF, altri invece non vi figurano e sono quindi da considerarsi dei nuovi mezzi di prova, proponibili unicamente alle condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF (v. al proposito DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Il MPC non sostiene che la decisione impugnata dia motivo di presentare i nuovi documenti (v. DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266). Ne consegue l'impossibilità di tener conto in questa sede degli allegati alla riposta n. 1, 2, 6, 10 e 11.
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2. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali unicamente se tale censura è stata debitamente sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che la parte ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 139 I 229 consid. 2.2; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60).
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Il generico accenno ricorsuale al diritto di ricorso a un'istanza superiore giudiziaria indipendente non soddisfa manifestamente le esigenze di motivazione testé esposte. L'insorgente si limita infatti a interrogarsi sulla legittimità della Corte dei reclami penali del TPF di statuire su un ricorso avverso una decisione di un'altra Corte della medesima autorità giudiziaria, chiedendo al Tribunale federale di verificarne la competenza giurisdizionale.
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3. La Corte dei reclami penali del TPF non ha riconosciuto al ricorrente un interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto d'accusa emanato nei confronti di I.________, non essendo imputato nella procedura sfociata in suddetto decreto, né titolare del conto oggetto di confisca, ma unicamente l'avente diritto economico.
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3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 354 CPP e un diniego di giustizia. Ritiene di essere legittimato a opporsi a detto decreto di accusa in veste di imputato o quanto meno di altro diretto interessato. La decisione impugnata giungerebbe a un risultato arbitrario, privando della possibilità di contestare la confisca l'unica persona sostanzialmente interessata a rivendicare i suoi legittimi diritti patrimoniali. L'imputato oggetto del decreto d'accusa, che non aveva un interesse proprio a impugnare la misura relativa a valori a lui intestati solo a titolo fiduciario, avrebbe peraltro delegato all'insorgente il diritto di opporsi alla confisca. Inoltre, se il procedimento penale non fosse stato disgiunto, il ricorrente avrebbe potuto opporsi al decreto d'accusa quale coimputato, trattandosi di una questione che lo tocca direttamente e personalmente. La sua legittimazione si fonderebbe pertanto sull'art. 354 cpv. 1 lett. a CPP. Ad ogni modo, essendo fiduciante dei valori confiscati, egli dovrebbe essere considerato altro diretto interessato, abilitato a opporsi al decreto d'accusa. Secondo l'insorgente, la giurisprudenza del Tribunale federale, che riconosce i diritti ricorsuali al solo fiduciario, non potrebbe né dovrebbe applicarsi al caso di specie, perché, oltre a concernere essenzialmente i sequestri e non le confische, comporterebbe un risultato iniquo e contrario all'art. 70 CP: sarebbe infatti inibito l'accertamento giudiziario dell'origine criminale dei fondi. Infine, alla luce del principio di cessione legale insito nell'art. 401 CO, non sarebbe neppure corretto negargli un diritto di proprietà sugli averi del conto bancario intestato a un fiduciario.
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3.2. Il MPC contesta che l'insorgente, quale beneficiario economico dei valori confiscati con il decreto d'accusa, abbia un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 CPP per poter formulare opposizione. Il diritto di opporsi al decreto, che l'imputato oggetto del suddetto decreto avrebbe deciso di non esercitare, non sarebbe del resto delegabile ad altri.
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3.3. A tenore dell'art. 354 cpv. 1 CPP, il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: l'imputato (lett. a); altri diretti interessati (lett. b); il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c).
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È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale (art. 111 cpv. 1 CPP). Mentre per altri diretti interessati si intendono terze persone direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPP dal decreto d'accusa, come ad esempio quelle interessate da una confisca, nonché le autorità di cui all'art. 104 cpv. 2 CPP e il Ministero pubblico della Confederazione alle condizioni dell'art. 381 cpv. 4 CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 aed. 2014, vol. II, n. 8 ad art. 354 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 4 ad art. 354 CPP; PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 354 CPP; YVAN JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse: approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, pag. 93). Anche l'accusatore privato figura tra gli altri diretti interessati giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP (DTF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6; 139 IV 102 consid. 5.2).
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3.4. Premesso che con la sua argomentazione il ricorrente tenta indirettamente di contestare la decisione impugnata in merito alla disgiunzione in modo inammissibile (v. consid. 1.1), appare evidente che egli non possa fondare la sua legittimazione a impugnare il decreto d'accusa sull'art. 354 cpv. 1 lett. a CPP. Lasciando indecisa la questione, controversa in dottrina, sulla possibilità di emanare un unico decreto d'accusa nei confronti di più imputati (ammessa da PAOLO BERNASCONI, op. cit., n. 8 ad art. 352 CPP; LAURENT MOREILLON, L'ordonnance pénale: simplification ou artifice?, RPS 128/2010 pag. 35; non esclusa da NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 352 CPP e negata da GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 21 ad art. 352 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, pag. 28 seg., 438 e 442), la norma invocata non menziona il coimputato, ma l'imputato che, nell'ambito del decreto d'accusa, costituisce la persona oggetto dello stesso. L'eventuale coimputato non è legittimato a opporsi al decreto d'accusa in veste di imputato (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP), ma semmai in quella di altro diretto interessato ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 575 e 592). Speciosa appare poi l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'imputato avrebbe delegato all'insorgente il diritto di interporre opposizione. Quale diritto strettamente personale, quello di formare opposizione al decreto d'accusa deve corrispondere alla reale volontà del titolare, che può tutt'al più conferire a un suo rappresentante l'incarico di opporsi al decreto d'accusa a nome dell'imputato medesimo (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 576 segg.). Il ricorrente agisce a nome proprio e non dell'imputato, che ha esplicitamente rinunciato a opporsi al decreto d'accusa. Sicché non può essergli riconosciuta la legittimazione a impugnare il decreto d'accusa sulla base dell'art. 354 cpv. 1 lett. a CPP.
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3.5. Gli altri diretti interessati legittimati a interporre opposizione ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP devono disporre di un interesse giuridicamente protetto (v. DTF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 594). Sebbene il messaggio indichi unicamente che devono essere toccati nei loro interessi (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1194 n. 2.8.1), un semplice interesse fattuale non è sufficiente. Ciò è confermato anche dall'art. 382 cpv. 1 CPP relativo alla legittimazione delle altre parti (ossia quelle degli art. 104 e 105 CPP; DTF 139 IV 78 consid. 3.1) a proporre un rimedio giuridico ordinario, che esige appunto un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Non si scorgono infatti motivi che giustifichino di porre queste persone in una situazione più favorevole nella procedura del decreto d'accusa rispetto a quella ordinaria.
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Per invalsa giurisprudenza, dispone di un interesse giuridicamente protetto chi vanta sui valori confiscati un diritto di proprietà o un diritto reale limitato (segnatamente un diritto di pegno). Anche il titolare di averi bancari confiscati può prevalersi di un tale interesse, in quanto fruisce di un diritto obbligatorio di disposizione sul conto, corrispondente sotto il profilo economico a un diritto reale sul denaro contante (DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 283; 128 IV 145 consid. 1a). Difetta invece di un interesse giuridicamente protetto il detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, essendo solo indirettamente toccato dalla confisca. L'avente diritto economico non dispone dunque della legittimazione a opporsi al decreto d'accusa che ordina la confisca (v. sentenze 6B_127/2014, 6B_128/2014 e 6B_138/2014 del 23 settembre 2014 consid. 1.1; 6B_1207/2013 del 14 maggio 2014 consid. 3.1.2; 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 1.2; 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001 consid. 2c, in SJ 2001 I pag. 330). Come si evince dalle sentenze testé indicate e contrariamente all'assunto ricorsuale, tale giurisprudenza si applica non solo ai sequestri (al proposito v. sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2, in SJ 2012 I pag. 353), ma anche alle confische.
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In quanto unicamente avente diritto economico degli averi confiscati, il ricorrente difetta dunque di un interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto d'accusa giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP. In quest'ambito l'accenno all'art. 401 CO non è d'ausilio, non avendo per effetto di mutare la titolarità del conto bancario.
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3.6. Appare infine inconferente la paventata inibizione dell'accertamento giudiziario dell'origine criminale dei fondi. Perché tale accertamento avvenisse, incombeva alla persona legittimata presentare opposizione al decreto d'accusa.
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3.7. Il mancato riconoscimento al ricorrente della legittimazione a opporsi al decreto d'accusa non viola dunque l'art. 354 CPP né l'art. 70 CP. Non sussiste pertanto alcun diniego di giustizia.
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4. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 5 gennaio 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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